Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2878 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2878 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14774/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 969/2023 depositata il 9 maggio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Fatti di causa
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza n. 969/2023 della Corte d’appello di Firenze. Le parti intimate NOME, NOME, NOME
COGNOME e NOME COGNOME si difendono con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
La vicenda processuale parte dall’opposizione di NOME COGNOME al decreto ingiuntivo n. 1661/2018 emesso del Tribunale di Siena per il pagamento a NOME COGNOME e NOME COGNOME di € 28.500, maturato a titolo di penale alla data del 13.11.2018. Ciò in relazione al fatto che il 3 agosto 2015 NOME COGNOME e NOME COGNOME da un lato e NOME COGNOME dall’altro sottoscrivevano una scrittura privata in forza della quale la COGNOME proprietaria dell’immobile posto in San Gimignano, INDIRIZZO INDIRIZZO, adiacente a quello dei COGNOME, in INDIRIZZO – si impegnava ad effettuare, a sua cura e spese, entro la data del 30 settembre 2015, ‘gli interventi sul tetto della propria abitazione, come richiesto dai Signori COGNOME, al fine di consentire a quest’ultimi la corretta e totale apertura dell’anta destra della finestra del proprio appartamento’, ed in particolare ‘a realizzare una cavità sull’apice del tetto del proprio appartamento’ che consentisse l’apertura dell’anta destra della finestra dell’abitazione dei COGNOME. Al punto 6 di detto accordo, le parti prevedevano che ‘in caso di ritardo nella prestazione oltre il termine convenuto’ la COGNOME sarebbe stata obbligata, oltre all’adempimento della prestazione, a corrispondere ai COGNOME l’importo di € 25 per ogni giorno di ritardo, a titolo di penale. accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannava in solido gli opposti al pagamento della somma di € 8.000 ai sensi dell’art.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 690/2019, 96 comma 3 c.p.c., oltre alle spese di lite.
Proponevano appello –NOME COGNOME era deceduto –NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, lamentando che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto inammissibile il decreto ingiuntivo pur sussistendo i presupposti per
l’emissione della pronuncia monitoria; che l’opposizione fosse stata accolta sulla base di una mera statuizione processuale, senza alcun accertamento nel merito; che la loro condotta fosse stata ingiustamente sanzionata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., sulla base di una valutazione sommaria e parziale dei fatti; che le spese fossero state liquidate in misura eccessiva. Resisteva la COGNOME, che, in via subordinata, chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa il geometra NOME COGNOME ai fini della sua eventuale condanna in via riconvenzionale o, in ulteriore subordine, della sua manleva.
La Corte di Appello di Firenze rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo, accoglieva l’appello e riformava totalmente la decisione gravata condannando la COGNOME a pagare agli appellanti € 28.500 a titolo di penale, oltre interessi legali dalla domanda; condannava altresì la COGNOME a restituire agli appellanti le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
Ragioni della decisione
Parte ricorrente pone a base del ricorso cinque motivi, dei quali opportuno vagliare subito, essendo i più liquidi, il secondo e il terzo.
Il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per inadeguatezza della motivazione e/o per violazione in relazione alle regole ermeneutiche di interpretazione della volontà laddove la Corte di appello sostiene che non vi sarebbe stato un impegno da parte dei COGNOME di rilasciare autorizzazione della variante nella scrittura privata del 3.8.2015: e ciò in riferimento al punto 5 dell’accordo, in cui ‘i signori COGNOME avevano dichiarato di non avere niente a che pretendere, a nessun titolo e per nessuna ragione, nei confronti della Signora COGNOME, con specifico riferimento alle modifiche apportate da quest’ultima sul tetto della propria abitazione’.
Si sostiene che i COGNOME, avendo inviato al Comune il 7 luglio 2016 una comunicazione con la quale dichiaravano di non avere mai autorizzato i lavori in oggetto di sanatoria, si sarebbero resi inadempienti alla transazione, vanificando la possibilità di ottenere la sanatoria per i lavori realizzati e di eseguire i lavori oggetto della transazione nel termine indicato.
Il terzo motivo, poi, denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione a due documenti decisivi non esaminati, che avrebbero determinato un diverso convincimento del Giudice.
7.1. I motivi secondo e terzo, da trattare congiuntamente, sono fondati.
7.2. La pattuizione di una penale in un contratto non sottrae il rapporto alla disciplina delle norme generali che regolano le obbligazioni. Ne consegue che non sussiste la responsabilità della parte che abbia anche assunto una obbligazione di facere (nella specie, adoperarsi per rendere agibile l’apertura della finestra) se nel suo comportamento non sia ravvisabile colpa o negligenza (cfr. Cass.14764/2014; Cass. 7180/2012; Cass. 1097/1995; Cass. 4664/1976).
7.3. La Corte d’appello, prendendo atto del fatto che la COGNOME aveva provveduto, anche se con ritardo, in autonomia al ripristino del tetto nell’angolo prospiciente il fabbricato dei COGNOME, ha ritenuto che fosse dimostrato che la rimozione dell’ostacolo per l’apertura della finestra poteva essere realizzata anche senza ricorrere all’autorizzazione dei COGNOME alla sanatoria avviata dalla COGNOME per regolarizzare le opere sotto il profilo amministrativo ed edilizio. Da tale circostanza la Corte distrettuale ha tratto che il ritardo nell’esecuzione dell’opera che la RAGIONE_SOCIALE si era impegnata a realizzare fosse addebitabile alla medesima, e non al comportamento assunto dai COGNOME nell’ostacolare la procedura di sanatoria messa in atto dalla RAGIONE_SOCIALE ai fini del ripristino della funzionalità della finestra ostruita dall’opera abusiva. Così, tuttavia, il percorso
motivazionale del giudice d’appello è incorso nella evidente contraddittorietà rispetto alla stipulazione dell’accordo transattivo: non ha tenuto conto infatti che, dal punto di vista del sinallagma contrattuale e del concreto interesse delle parti ad addivenire a un accordo transattivo in relazione alla situazione determinatasi dopo il rifacimento del tetto, era insorto onere per i COGNOME di ‘fare la loro parte’ – secondo il principio di buona fede oggettiva -quanto alla minore opera da effettuarsi per ridare funzionalità alla loro finestra. Ne consegue che la Corte di merito, nel considerare il ritardo nell’adempimento imputabile a comportamento negligente della parte onerata di rispettare l’impegno di cui al contratto, non ha considerato la mancata collaborazione delle controparti di quello stesso contratto.
Conclusivamente, il ricorso va accolto quanto ai motivi secondo e terzo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione per quanto di ragione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso quanto ai motivi secondo e terzo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME