SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 339 2026 – N. R.G. 00001473 2024 DEPOSITO MINUTA 18 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA TERZA SEZIONE CIVILE e MINORENNI
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. NOME COGNOME
Presidente rel.
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato, ai sensi dell’art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009,
la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., promossa
DA
(c.f.
), rappresentato e difeso in
C.F.
giudizio dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in San Donà di Piave INDIRIZZO), INDIRIZZO, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Jesolo (INDIRIZZO), INDIRIZZO, in forza di procura alle liti in atti; C.F.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2297/2024, pubblicata in data 4 aprile 2024, del Tribunale di Venezia, rimesso al Collegio in decisione ex art. 352 cpc all’udienza del 16 febbraio 2026, sostituita mediante il deposito di note scritte.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
‘Voglia la Corte di Appello di Venezia adita, contrariis reiectis, riformare integralmente, per le ragioni esposte in narrativa, la sentenza n. 2997/2024 del Tribunale Civile di Venezia, in questa sede impugnata. Per l’effetto, in accoglimento della domanda formulata dal Sig. in primo grado, dichiarare l’irricevibilità, ovvero inammissibilità, ovvero nullità, ovvero inefficacia, e, comunque, annullare, revocare, rendendo privo di ogni effetto, l’opposto decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Venezia n. 66/2022, n. 8367/2021 R.G., emesso in data 23/12/2021, dichiarando inammissibile, improponibile, improcedibile, accertando e dichiarando, per le ragioni esposte in narrativa, che alcunché il Sig.
deve corrispondere alla Sig.ra in forza della sottoscrizione del documento 01/12/2021 e più in generale per le ragioni da questa allegate in sede monitoria, rigettando, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda proposta col ricorso di cui al decreto ingiuntivo opposto in questa sede, ovvero in sede di depositanda comparsa di costituzione e risposta avversaria, con ogni pronuncia consequenziale, ovvero, in subordine, ridurre, sempre per le ragioni esposte in narrativa, l’importo dovuto dal Sig.
alla minor somma ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l’inadempimento contrattuale della Sig.ra rispetto alle obbligazi oni contenute all’art. 2.3 dell’atto di transazione 28/09/2020, e, per l’effetto, condannare quest’ultima al pagamento, in favore del Sig.
della somma, a titolo di penale, di euro 240.000,00.=, ovvero, in subordine, quella minore ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese di lite, spese generali 15 %, Cpa ed Iva, spese esenti’.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, reietta ogni contraria istanza, nel merito in via principale, rigettare siccome inammissibile, improcedibile, o comunque infondato l’appello proposto, confermando in ogni sua parte l’impugnata sentenza n. 2997/2024 emessa del Tribunale di Venezia. Il tutto con vittoria di compenso professionale e spese, oltre ad accessori di legge, del presente grado di giudizio’.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 25 febbraio 2022, evocava in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto n. 66/2022 del 23 dicembre 2021, notificato in data 27 gennaio 2022, con il quale il Tribunale di Venezia gli ingiungeva di pagare la somma di euro 105.000,00.= in favore della convenuta opposta, oltre interessi, compensi professionali e spese come per legge, a titolo di adempimento della scrittura privata datata 1 dicembre 2011.
L’attore opponente adiva, pertanto, il Tribunale di Padova, domandando la revoca del decreto ingiuntivo e allegando, a supporto delle proprie difese, di aver rinegoziato i rapporti di dare e avere con dopo ben tre anni dall’avveramento della condizione sospensiva che avrebbe legittimato la stessa ad esigere il pagamento della somma di euro 105.000,00.= oggetto di monitoro. Se il 10 novembre del 2017, difatti, l’RAGIONE_SOCIALE era stato alienato a terzi, con conseguente avveramento della condizione sospensiva di cui alla scrittura privata del 1° dicembre 2011, il 28 settembre 2020 tra i e era intervenuto un ulteriore accordo ( rectius una transazione), idoneo a assorbire le
previsioni dell’atto del 1° dicembre 2011, da ritenersi del tutto caducato.
L’opponente chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, di accertare l’inadempimento contrattuale di rispetto alle obbligazioni contenute all’art. 2.3. dell’atto di transazione del 28 settembre 2020 e, per l’effetto, di condannare la sig.ra al pagamento, in favore del sig.
della somma di euro 240.000,00.=, a titolo di penale così come concordata per l’allegato inadempimento.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto. In merito alla domanda riconvenzionale, parte convenuta opposta eccepiva l’insussistenza di qualsivoglia inadempimento, tanto meno a lei imputabile. Chiariva, infatti, di essersi recata in data 29 gennaio 2021 dal AVV_NOTAIO per procedere al rogito. In pari data, tuttavia, la persistenza di un clima amichevole avrebbe indotto le parti a non procedere al trasferimento delle quote dei beni di cui alla clausola 2.3., con l’accordo di alienarli successivamente a terzi, per ottenere liquidità di agevole ripartizione. Inoltre, nessuna diffida o manifestazione di interesse all’adempimento era stata avanzata dal sig. con conseguente violazione del principio di buona fede. L’opposta eccepiva altresì, in via subordinata, la manifesta eccessività della clausola penale.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la sentenza gravata meglio indicata in epigrafe. Il Tribunale di Venezia rigettava integralmente le domande proposte dall’attore opponente, anche in via riconvenzionale; dichiarava la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 66/2022 del Tribunale di Venezia; condannava parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 14.170,00.= per compensi, oltre IVA e CPA e 15 % per spese generali.
Nel dettaglio, il Tribunale di Venezia reputava pienamente provato, in base ad un’interpretazione sia letterale che sistematica dell’accordo datato 1° dicembre 2011, che il debito riconosciuto da parte attrice opponente trovasse titolo
nell’obbligo restitutorio di somme di denaro che in qualità di garante, aveva sborsato a saldo del credito maturato da nei confronti di per la cessione di quote di cespiti ereditari. Alla luce del dato testuale e sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cc, il primo Giudice riteneva che, con l’accordo di data 28 settembre 2020, i signori avessero inteso transigere le sole controversie riguardanti i rapporti economici connessi ai beni immobili ancora in comproprietà tra le parti medesime, con esclusione, secondo buona fede, del diverso debito riconosciuto da in favore di in data 1° dicembre 2011. Peraltro, il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale dell’opponente, poiché, in assenza della pattuizione di un termine essenziale per la stipula del contratto definitivo di trasferimento di quote dei terreni e, altresì, in mancanza di alcuna diffida dell’odierno opponente, volta ad ottenere l’adempimento della convenuta opposta, costituendola in mora ex art. 1219 cc., quest’ultima non poteva dirsi inadempiente. Considerava la dichiarazione di cui alla comunicazione a mezzo mail del 10 giugno 2022, prodotta da parte attrice opponente, idonea a dimostrare l’ennesimo accordo intervenuto tra le parti, in base al quale i terreni in comproprietà avrebbero dovuto essere alienati a terzi, al fine precipuo di evitare il passaggio intermedio della cessione ad
ha proposto tempestivo appello, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo, l’appellante ha affermato l’e rroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha reputato che gli accordi del 1° dicembre 2011 e del 28 settembre 2020 fossero complementari, violando il combinato disposto degli artt. 1363 e 1364 cc. A detta dell’impugnante, innanzitutto, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente un contratto di mutuo tra la Sig.ra e il sig. Dalla semplice lettura dei documenti agli atti, difatti, non emergerebbe alcuna prova del prestito di denaro asseritamente erogato dall’appellata a Secondo la ricostruzione della difesa del sig. invece, l’accordo datato 1° dicembre
2011 sarebbe volto a regolare il conguaglio di euro 105.000,00= relativo allo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, esigibile dalla sig.ra solo a seguito della cessione a terzi dell’RAGIONE_SOCIALE. Come sarebbe comprovato dai documenti agli atti, le parti in causa, unitamente alla sig.ra , successivamente alla vendita del RAGIONE_SOCIALE, perfezionatasi nel 2017, si sarebbero rivolti a professionisti del settore giuridico al fine di ridefinire ogni rapporto inerente allo scioglimento della comunione ereditaria. Dall’accordo datato 28 settembre 2020 emergerebbe la chiara ed evidente la volontà delle parti di non avere più nulla a che pretendere le une dalle altre ‘per le causali di cui in premessa’ (art. 3.2.), premesse in cui si chiarisce che ‘è intenzione delle parti sottoscrivere un atto di transazione che da una parte definisca tombalmente le succitate controversie, nonché, più in generale ogni e qualsivoglia rapporto di natura economica intercorso ed intercorrente tra i Signori da una parte, ed ed dall’altra’. Il combinato disposto dell’art. 3.2. con il terzo punto della premessa, conseguentemente, non costituirebbe mera clausola di stile, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma renderebbe chiara la volontà delle parti di considerare l’intervenuta transazione come idonea ad assorbire le previsioni dell’atto del 1° dicembre 2011, da ritenersi del tutto caducato.
Con il secondo motivo di appello, l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha statuito che, in mancanza di alcuna diffida dell’odierno opponente, volta ad ottenere l’adempimento della convenuta opposta, costituendola in mora ex art. 1219 cc., quest’ultima non potesse dirsi inadempiente, omettendo di considerare che, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, la penale pattuita per l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento ai sensi dell’art. 1382 cc è dovuta a seguito del concreto verificarsi di detti eventi senza che si richieda la costituzione in mora del debitore. Per il Tribunale di Venezia, il comportamento di sarebbe addirittura non in linea con i principi di buona fede. Invero, visto il rifiuto di di acquistare i terreni indicati nell’atto 28 settembre 2020,
manifestato in occasione dell’appuntamento per il rogito del 29 gennaio 2021, ha formulato richiesta di applicazione della clausola penale espressa (Art. 4.2) con lettera 13 luglio 2021 raccomandata A.R. La volontà di non adempiere di controparte, peraltro, sarebbe provata dalla dichiarazione del di lei legale, datata 10 giugno 2022. Così, a detta dell’appellante, la sentenza impugnata sarebbe altresì meritevole di censura poiché la predetta dichiarazione unilaterale, secondo erronea valutazione del Giudice di prime cure, proverebbe un accordo tra i contraddittori.
Con il terzo motivo, l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Venezia ha applicato lo scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 520.000,00.=): il primo Giudice avrebbe dovuto correttamente considerare, ai fini dello scaglione di riferimento, unicamente il valore più alto tra le due domande proposte, e non la sommatoria delle due, conformemente all’orientamento della Corte di legittimità, in base al quale domanda riconvenzionale, se di valore eccedente a quella principale, comporta l’applicazione dello scaglione superiore, perché amplia il thema decidendum e impone all’avvocato una maggiore attività difensiva.
Si è costitui ta nella presene sede l’appellata resistendo all’impugnazione avversaria, ritenuta peraltro inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 342 cpc.
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1 -Preliminarmente, è doveroso procedere al vaglio dell’eccezione di rito formulata dall’odierna appellata.
1.1 -ha eccepito l’inammissibilità dell’appello proposto da ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 342 cpc. Orbene, l’eccezione deve ritenersi non meritevole di accoglimento, dovendosi rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall’appellante
‘non dialogano’ con la pronuncia di primo grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo Giudice (Cass. n. 21824/2019). Le censure mosse dal sig. devono considerarsi solidamente ‘ancorate’ al contenuto della sentenza di primo grado, così come chiare sono le asserite violazioni di legge e la relativa rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2 -L’appello proposto dal sig. è parzialmente fondato, nei limiti che saranno di seguito esplicitati.
2.1 -Il primo motivo di appello non è meritevole di accoglimento. La dichiarazione
del contenuta nell’atto del 1° dicembre 2011, può essere ricondotta nell’alveo dell’art. 1988 cc, ai sensi del quale la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria. La ricognizione di debito produce effetti sul piano processuale, poiché il soggetto a cui è rivolta la dichiarazione è esonerato dal fornire la prova del rapporto posto alla base dell’obbligazione, la cui esistenza è presunta salvo che il debitore fornisca prova contraria (presunzione iuris tantum ). Si verifica, in sostanza, un fenomeno di astrazione processuale, con conseguente inversione dell’onere della prova in capo al debitore (nel caso di specie, il sig. , che dovrà dimostrare che il debito di cui ha riconosciuto l’esistenza non è mai esistito o si è estinto. Fin dal giudizio di primo grado, ha precisato che il debito di euro 105.000,00.=, in favore della sig.ra era volto a regolare il conguaglio relativo allo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, credito che sarebbe divenuto esigibile solo a seguito della cessione a terzi dell’RAGIONE_SOCIALE, poi effettivamente perfezionatisi a distanza di anni, segnatamente nel 2017. La difesa che in punto ha proposto l’odierno appellante è quella secondo cui detto credito di controparte avrebbe dovuto considerarsi definitivamente estinto in virtù della transazione intervenuta tra le medesime parti in data 28 settembre 2020, contenuta nella scrittura prodotta in giudizio. Tuttavia, un’attenta interpretazione
dell’atto di transazione conduce a ritenere che, attraverso detta scrittura, le parti abbiano inteso comporre bonariamente le attuali e potenziali controversie relative agli immobili ancora in comproprietà alla data del 28 settembre 2020, beni analiticamente individuati dalle tabelle di cui alle premesse dell’atto di transazione. A ben vedere, ha valore dirimente l’oggetto della transazione, descritto nelle clausole di cui al punto 2, ove si impegna ad acquistare la quota di proprietà del sig. dei terreni indicati in Catasto Terreni di cui in premessa, per l’importo di euro 120.000,00= e si impegna a sottoscrivere il preliminare di vendita del terreno censito al Catasto dei terreni del Comune di Jesolo, foglio 53, l’accettazione della proposta irrevocabile di acquisto formulata dal sig. avente ad oggetto i mappali censiti al Catasto dei fabbricati del Comune di Jesolo, Fg. 52, Particella 668 sub 3/4/5 rispettivamente Cat. A/3, A/3 e C/2, nonché a ril asciare libera e sgombera da cose e persone l’unità immobiliare occupata dallo stesso e dalla di lui famiglia. Il credito di
sospensivamente condizionato alla vendita dell’RAGIONE_SOCIALE, non concorre a formare oggetto della transazione. Infatti, l’RAGIONE_SOCIALE viene menzionato solo in premessa e nella sezione dedicata alle ‘dichiarazioni e rinunce’, intendendo le parti semplicemente acclarare che detto compendio, al momento della sottoscrizione dell’atto transattivo, era già stato alienato a soggetti terzi, con conseguente scioglimento della comproprietà delle parti sull’immobile. Inoltre, viene ulteriormente precisato che la transazione non avrebbe pregiudicato il diritto del sig. di ricevere dagli acquirenti dell’RAGIONE_SOCIALE qualsivoglia somma pro quota a saldo del prezzo della compravendita, non ancora interamente versato alla data di sottoscrizione dell’atto di transazione. La vendita dell’RAGIONE_SOCIALE, peraltro, è mera condizione sospensiva di un diverso credito, dovuto a titolo di conguaglio di poste ereditarie, secondo la ricostruzione dell’odierno appellante. In conclusione, il credito di ingente ammontare (euro 105.000,00.=) non viene mai menzionato espressamente nella scrittura privata datata 28 settembre 2020, in nessuna delle clausole che lo compongono. La transazione del 2020, dunque, non
può essere considerata alla stregua di un fatto estintivo del credito della sig.ra come riconosciuto nella scrittura privata del 2011, a nulla rilevando che la non abbia azionato la propria pretesa nei tre anni successivi al verificarsi della condizione sospensiva, essendo la predetta circostanza suscettibile di una pluralità di interpretazioni. Quanto motivato conduce, pertanto, al rigetto del primo motivo di appello, con conseguente conferma, sul punto, della sentenza di primo grado e condanna del sig.
al pagamento, in favore della sig.ra della somma di euro 105.000,00=.
3 -Diversamente, il secondo motivo di appello è fondato e merita accoglimento. In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa . Nel giudizio di primo grado, parte attrice opponente ha chiesto, con domanda riconvenzionale, l’accertamento dell’inadempimento contrattuale di rispetto alle obbligazioni contenute all’art. 2.3 dell’atto di transazione del 28 settembre 2020 e, per l’effetto, la condanna di quest’ultima al pagamento della somma di euro 240.000,00.=, a titolo di penale. Ha altresì allegato e provato la fonte negoziale del proprio diritto, producendo la transazione richiamata. Secondo le regole di riparto dell’onere probatorio finora esplicitate, la sig.ra era onerata di provare i fatti estintivi della pretesa avanzata dal fratello. Tuttavia, l’odierna appellata si è limitata ad allegare di essersi recata in data 29 gennaio 2021 dal AVV_NOTAIO per procedere al rogito, ove la persistenza di un clima amichevole avrebbe indotto le parti a non procedere al trasferimento delle quote dei beni di cui alla clausola 2.3, con l’accordo di alienarli successivamente a terzi, per ottene re liquidità di agevole ripartizione. Orbene, anche qualora fosse intercorso, tra le medesime parti, un
nuovo accordo parzialmente derogatorio del regolamento contrattuale precedentemente concordato, detto accordo avrebbe dovuto mutuare i requisiti di forma propri della transazione. Invero, in tema di transazione, nonostante il codice di diritto sostanziale prescriva una generale forma scritta ad probationem . Ne consegue che la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l’oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura. La non ha fornito la prova del nuovo accordo, non assolvendo all’onere probatorio gravante sulla medesima. Alla luce di quanto premesso, a nulla può rilevare la mail prodotta nel giudizio di primo grado, posta erroneamente dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda riconvenzionale: trattasi, difatti, di una mera comunicazione unilaterale del difensore dell’odierna appellata con cui si pretenderebbe di ritenere provato l’accordo novativo degli obblighi gravanti sull’appellata di cui alla scrittura transattiva del 28 sette mbre 2020 e rimasti inadempiuti. Ciò detto, si osserva che, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità, la costituzione in mora non è richiesta in presenza di una clausola penale per l ‘in adempimento o per il ritardo, poiché, ai sensi dell ‘ articolo 1382 cc, la penale è automaticamente dovuta a seguito del concreto verificarsi di detti eventi. Ne discende logicamente l’accertamento dell’inadempimento di con la conseguente condanna della stessa al pagamento della penale contr attualmente prevista in favore di L’importo della penale convenzionalmente stabilito dalle parti, pari al doppio del corrispettivo di euro 120.000,00.= dovuto da all’odierno appellante, che ha ancora titolo per ottenere l’esecuzione in forma specifica della promessa di trasferimento rimasta inadempiuta, deve ritenersi manifestamente iniquo e merita, pertanto, di essere ridotto esercitando il relativo potere ufficioso del Giudice. Ai sensi dell’art. 1384 cc, la penale può ess ere diminuita equamente dal Giudice se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo. Alla luce dell ‘ interesse del all ‘ adempimento alla data di stipulazione del contratto, il Collegio ritiene
che l’importo della penale debba essere liquidato in euro 60.000,00=, oltre interessi
al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
4 -Le spese di lite di entrambi gradi di giudizio possono essere integralmente compensate, considerato l’esito complessivo del giudizio che vede integrata l’ipotesi della soccombenza reciproca, rimanendo così assorbito l’ultimo motivo di gravame.
P. Q. M.
La Corte d’Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello proposto da , con conseguente parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 2297/2024, pubblicata in data 4 aprile 2024, che per il resto si conferma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
condanna l’appellata a pagare in favore dell’appellante l’importo di euro 60.000,00.=, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2026
Il Presidente est. Dott. NOME COGNOME