Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26947 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1218/2024 r.g., proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME INDIRIZZO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
OGGETTO: RAGIONE_SOCIALE – termine di durata – clausola di ultrattività conseguenze
NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME , elett. dom.ti in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 669/2023 pubblicata in data 03/07/2023, n.r.g. 354/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- COGNOME NOME e gli controricorrenti indicati in epigrafe sono dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, rientranti nel personale non medico.
Al loro rapporto di lavoro era stato applicato il RAGIONE_SOCIALE per il personale non medico dipendente da RAGIONE_SOCIALE e da centri di riabilitazione (c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) fino al 31/01/2020, quando la datrice di lavoro aveva comunicato alle organizzazioni sindacali e ai dipendenti la volontà di non applicare più il RAGIONE_SOCIALE predetto, bensì quello per il personale dipendente da RAGIONE_SOCIALE sanitarie RAGIONE_SOCIALE e centri di riabilitazione (c.d. RAGIONE_SOCIALE CDR) sottoscritto per la prima volta nell’anno 2012.
Deducevano che tale comportamento era arbitrario ed illegittimo.
Adìvano pertanto il Tribunale di Como per ottenere l’accertamento del loro diritto all’applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche per il periodo successivo al 31/01/2020, ivi compreso il suo rinnovo in data 08/10/2020, e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
2.Costituitasi in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE e ccepiva che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era scaduto in data 31/12/2005 e che quello per il personale dipendente da RAGIONE_SOCIALE sanitarie RAGIONE_SOCIALE e centri di riabilitazione (c.d. RAGIONE_SOCIALE CDR) era stato sottoscritto nel 2012 da RAGIONE_SOCIALE, ossia dall’RAGIONE_SOCIALE di sua appartenenza, con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per rispondere meglio alle esigenze delle strutture dedite all’attività extraospedaliera.
Inoltre deduceva in fatto di aver comunque sospeso l’applicazione del RAGIONE_SOCIALE CDR nel febbraio 2020; di essere receduta da RAGIONE_SOCIALE in data
29/07/2020; di aver informato le organizzazioni sindacali e i dipendenti in data 10/12/2020 di aver disposto la revoca della sospensione dell’applicazione del RAGIONE_SOCIALE CDR e di aver stabilito che dall’01/02/2020 sarebbe stato applicato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al personale non medico direttamente addetto all’attività di diagnosi e RAGIONE_SOCIALE, mentre sarebbe stato applicato il RAGIONE_SOCIALE CDR al personale non medico addetto ai centri di riabilitazione (fra cui le ricorrenti).
3.- Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo quindi applicabile anche il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rinnovato in data 08/10/2020 e dichiarando illegittima la scelta RAGIONE_SOCIALE di applicare il RAGIONE_SOCIALE CDR in luogo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fino a quel momento applicato e non ancora scaduto, atteso che l’art. 4 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prevedeva sì la scadenza per la parte normativa al 31/12/2005, ma al secondo comma stabiliva che il contratto collettivo avrebbe conservato validità fino alla sottoscrizione del nuovo.
Il Giudice di primo grado riteneva, infine, privo di effetto il recesso immediato per giusta causa dell’RAGIONE_SOCIALE‘ da RAGIONE_SOCIALE, posto che questo recesso aveva comportato il venir meno dell’obbligo di applicare il RAGIONE_SOCIALE successivamente stipulato da RAGIONE_SOCIALE, ma lasciava fermo l’obbligo di applicare il precedente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stipulato da RAGIONE_SOCIALE quando l’RAGIONE_SOCIALE era affiliata e non ancora scaduto, vista la clausola di ultrattività fino al suo rinnovo.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
va applicato il principio di diritto espresso da Cass. nn. 3671/2021, 3672/2021 (riferite proprio al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e 40409/2021, secondo cui con la clausola di ultrattività il termine di efficacia del RAGIONE_SOCIALE viene differito, sicché non è possibile il recesso fino alla scadenza del termine così differito;
tale principio non si pone in contrasto con quello affermato da Cass. sez. un. n. 11325/2005, che si riferisce alla diversa ipotesi di un contratto collettivo a termine scaduto e privo di clausola di ultrattività;
quindi è infondata la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE appellante, secondo cui con la clausola di ultrattività il RAGIONE_SOCIALE si sarebbe trasformato in uno a tempo indeterminato, con conseguente libertà del datore di lavoro di recedere;
si tratta di un termine di durata sebbene indeterminato nel quando ma non nell’ an ;
il criterio discretivo fra termine e condizione va ravvisato nella certezza o incertezza del verificarsi dell’evento futuro che le parti hanno previsto, per cui ricorre l’ipotesi del termine quando detto evento futuro sia certo anche se privo di una precisa collocazione temporale, purché risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente (Cass. n. 4124/1991);
nel caso in esame le parti hanno fatto riferimento alla sottoscrizione del nuovo RAGIONE_SOCIALE, esprimendo la volontà di vincolarsi al contratto fino alla nuova negoziazione data per certa e quindi si tratta di un termine finale;
il caso in esame dunque è diverso da quello in cui il RAGIONE_SOCIALE non abbia l’indicazione di un termine di scadenza e quindi sia a tempo indeterminato, nel qual caso effettivamente vale il principio secondo cui le parti sono libere di recedere unilateralmente;
ne deriva che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve essere ritenuto a tempo determinato con clausola di ultrattività; quindi l’RAGIONE_SOCIALE appellante avrebbe potuto recedere solo nel momento in cui fosse venuto a scadenza, ovvero al momento della sottoscrizione del nuovo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 08/10/2020; invece l’RAGIONE_SOCIALE a tale data ha continuato ad applicarlo, anche dopo l’08/10/2020, come risulta dalle buste paga prodotte, con ciò obbligandosi altresì all’applicazione del nuovo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rinnovato;
infondata è altresì la tesi subordinata avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE CDR sarebbe un ‘accordo separato’ che essa era libera di applicare, in quanto stipulato con il sindacato pure firmatario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE) al quale erano iscritti le appellate, sicché era stato in tal modo consensualmente estinta fra le parti
l’efficacia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pure a volerlo considerare sottoposto a termine finale non ancora scaduto;
va considerato infatti che il RAGIONE_SOCIALE CDR non aveva la specifica finalità di sostituirsi, con effetto estintivo, all’altro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di modificarne il contenuto; come emerge dalle premesse, il RAGIONE_SOCIALE CDR non è sostitutivo, ma costituisce soltanto un altro contratto che con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha solo un comune parziale ambito applicativo, ossia i centri di riabilitazione;
il recesso dell’RAGIONE_SOCIALE appellante da RAGIONE_SOCIALE non poteva comportare il venir meno dell’obbligo di continuare ad applicare il RAGIONE_SOCIALE in uso in quel momento (ossia il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), posto che il singolo datore di lavoro non può recedere da un RAGIONE_SOCIALE in corso sino alla sua scadenza, poiché egli è estraneo alle parti stipulanti e quindi non può sottrarsi alle regole che dette parti sociali si sono date, fra cui quella relativa al termine di durata;
ciò significa che l’appellante era comunque tenuta ad applicare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fino alla sua scadenza naturale, ossia fino alla sottoscrizione del suo rinnovo avvenuta in data 08/10/2020;
a tale data l’appellante non ha comunicato nulla, anzi ha continuato ad applicare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ormai rinnovato, comunicando solo il 10/12/2020 di voler applicare il RAGIONE_SOCIALE CDR da febbraio 2020;
trattasi di un comportamento concludente, protrattosi per oltre due mesi, di recepimento tacito del nuovo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che pertanto vincola l’appellante;
l’efficacia del nuovo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata stabilita come decorrente da luglio 2020, sicché sul punto il Tribunale ha ben deciso;
nessuna rilevanza ha la questione dell’attività prevalente esercitata presso le sedi di Carate Brianza e di Sesto San Giovanni, poiché i contratti collettivi di diritto comune sono atti negoziali privatistici, applicabili ai rapporti individuali intercorrenti fra i soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o, in mancanza di tale condizione, li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione (Cass. n. 42001/2021);
dunque il datore di lavoro che ha per anni applicato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non può pretendere di applicare un diverso RAGIONE_SOCIALE solo perché quest’ultimo avrebbe un ambito applicativo più ristretto e meglio rispondente all’attività esercitata nelle citate sedi.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.
5.- COGNOME NOME NOME gli altri hanno resistito con controricorso.
6.L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 4, co. 2, ccnl RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 19/01/2005, 1322, 1353, 1362, 1363, 1372, 1373, 1374 c.c., 39 e 41 Cost., nonché della dichiarazione congiunta n. 1 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 08/10/2020 per avere la Corte territoriale qualificato la clausola di ultrattività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 19/01/2005 come relativa ad un termine di durata piuttosto che ad una condizione risolutiva, tale da trasformare il RAGIONE_SOCIALE in uno a tempo indeterminato, con conseguente libera recedibilità di una delle parti dopo il 31/12/2005.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti. L’opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo secondo quanto prevede l’art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall’art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005).
Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un’eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò è quanto accaduto nella specie.
Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d’appello proprio con riferimento all’art. 4, co. 2, RAGIONE_SOCIALE c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev’essere riconosciuto il significato della indicazione,
mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell’ an , benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022).
Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del RAGIONE_SOCIALE (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte ( ex multis Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all’ambito del presente giudizio).
Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell’art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002).
Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente -appunto -la scadenza del termine, salvo che il RAGIONE_SOCIALE venga rinnovato dall’RAGIONE_SOCIALE imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest’ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo RAGIONE_SOCIALE in virtù del principio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso di specie, dunque, il RAGIONE_SOCIALE che aveva scadenza al 31/12/2005 in
realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l’08 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell’odierna ricorrente, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 4, co. 2, ccnl RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 19/01/2005, 1346, 1373, 1418, 1422 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la nullità della clausola di ultrattività pattizia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 19/01/2005 per la sua indeterminatezza, in violazione dell’art. 1346 c.c.
Il motivo è infondato.
La clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l’evento (rinnovazione del RAGIONE_SOCIALE) al quale è collegata la cessazione della durata ( rectius dell’efficacia) del RAGIONE_SOCIALE, che deve ritenersi certo nell’ an -visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo rappresentano i principali strumenti dell’attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. ed incerto solo nel quando , incertezza connaturata all’inesistenza di obblighi a contrarre nell’ambito dell’attività RAGIONE_SOCIALE e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti).
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà fra i principi enunciati in materia di recesso dal RAGIONE_SOCIALE e la decisione, in violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
In particolare denunzia la contraddittorietà di quel passo della motivazione, in cui i giudici d’appello hanno affermato: ‘ RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto recedere da esso solo ed esclusivamente nel momento in cui fosse venuto a scadenza (ovvero alla sottoscrizione del nuovo RAGIONE_SOCIALE) ‘.
Il motivo è infondato, poiché vi è perfetta coerenza fra il principio postulato -conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità -e la decisione assunta. Quel passo della motivazione va soltanto corretto: come
sopra si è detto, il recesso dal RAGIONE_SOCIALE effettivamente non è necessario una volta che il termine finale sia scaduto. Il recesso assumerebbe invece tutta la sua rilevanza soltanto nel caso in cui il RAGIONE_SOCIALE avesse una durata indeterminata, ipotesi che tuttavia non ricorre nella specie.
Inoltre, la comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente del 27/01/2020 ossia che dall’01/02/2020 avrebbe variato il RAGIONE_SOCIALE applicato ai rapporti di lavoro delle controricorrenti -ha perduto la sua rilevanza a fronte del comportamento delle medesima RAGIONE_SOCIALE, accertato in punto di fatto dalla Corte d’Appello in termini di prolungata applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ossia quello rispetto al quale era stata intimata la ‘disdetta’ in data 27/01/2020) anche dopo la sua scadenza rappresentata dal suo rinnovo dell’08/10/2020. La Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto, ha ritenuto questo un vero e proprio comportamento concludente contrario a quella comunicazione del 27/01/2020, idoneo come tale a neutralizzarne ogni possibile rilevanza. Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che ‘ quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 ALNF era libera di applicare il RAGIONE_SOCIALE CDR o anche di non applicarne nessuno, attesa l’efficacia e la validità del recesso/disdetta … comunicati tempestivamente ‘ (v. ricorso per cassazione, p. 35). Ma la Corte d’appello ha accertato che questa libertà si è tradotta in una scelta ben precisa, effettuata mediante comportamento concludente, di continuare ad applicare proprio il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che era stato rinnovato l’08/10/2020. In particolare il comportamento concludente è stato ravvisato nella continuata e prolungata applicazione di quel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche dopo l’08/10/2020 e fino al 10/12/2020, quando intervenne la nuova dichiarazione dell’RAGIONE_SOCIALE di voler applicare il diverso RAGIONE_SOCIALE CDR, dichiarazione a questo punto irrilevante, poiché ormai l’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ pur non essendo più iscritta ad RAGIONE_SOCIALE, ossia ad una delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie anche del rinnovo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi divenuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -mediante quel comportamento concludente si era vincolata all’applicazione di quel RAGIONE_SOCIALE.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà tra i fatti accertati e la sussistenza di un comportamento concludente, in violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha compiuto l’accertamento in fatto assegnando significato logico ed univoco ad una pluralità di comportamenti, quali la ‘sospensione’ della disdetta del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il periodo 01/02/2020 -08/10/2020 e la continuata applicazione di quel medesimo RAGIONE_SOCIALE per un apprezzabile periodo successivo alla scadenza, cioè dall’08/10/2020 (data del suo rinnovo, che integrava anche scadenza di quello precedente del 2005 e che quindi avrebbe legittimato la non applicazione di quel RAGIONE_SOCIALE ormai scaduto) fino al 10/12/2020.
5.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 1326, 1327, 1372 e 2069 c.c. per avere la Corte territoriale accertato un comportamento concludente invece inesistente, nonché degli artt. 1, 51 e 54 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’08/10/2020 e relativa tabella 1 allegata.
Il motivo è inammissibile perché sollecita a questa Corte una diversa valutazione dei comportamenti concreti tenuti e delle dichiarazioni rese dall’RAGIONE_SOCIALE nel corso del tempo, interdetta in sede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito.
6.Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 4, co. 2, ccnl RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 19/01/2005, 1 e 4 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 08/10/2020, 1373, 1704, 1722 e 2069 c.c. per avere la Corte territoriale negato rilevanza all’avvenuto recesso di essa RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della categoria, comunicato in data 29/07/2020 e quindi prima dell’08/10/2020, con conseguente inapplicabilità almeno del RAGIONE_SOCIALE stipulato l’08/10/2020.
Il motivo è infondato.
E’ vero che alla data dell’08/10/2020 NOME, che aveva sottoscritto il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (sostitutivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 2005), non rappresentava più l’odierna ricorrente, in quanto quest’ultima era receduta dal vincolo associativo sin da luglio 2020. Ma è altresì vero che la Corte d’Appello ha ravvisato la ragione dell’applicabilità del nuovo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non nel meccanismo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, bensì nel fatto dell’applicazione
integrale di quel RAGIONE_SOCIALE continuata anche dopo l’08/10/2020 e fino al 10/12/2020, ritenuta -con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità -integrante gli estremi del comportamento concludente in termini di recezione tacita o implicita di quella determinata ‘fonte’ collettiva e anche del suo rinnovo (v. sentenza impugnata, p. 11). Tanto è sufficiente a ritenere sussistente il vincolo ad applicare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù, appunto, di quella recezione tacita o implicita.
7.Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omessa statuizione circa il motivo di impugnazione sulla qualificazione del RAGIONE_SOCIALE CDR del 05/12/2012 in termini di ‘accordo separato’, in violazione degli artt. 112, 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Il motivo è infondato.
Come ammette la stessa ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 45), la Corte territoriale ha preso in esame quel motivo di appello alle pagine 10 e 11 della sentenza, escludendo la natura di ‘accordo separato’ in considerazione del non coincidente ambito applicativo, se non in parte.
Che poi questa sia stata un’interpretazione errata del RAGIONE_SOCIALE CDR del 2012 -di cui non sarebbero stati considerati alcuni articoli, che secondo la tesi della ricorrente disciplinavano proprio il passaggio dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE CDR -è questione del tutto diversa, che la ricorrente avrebbe semmai dovuto prospettare e far valere sotto il diverso profilo della violazione diretta di ‘norme di diritto’ contenute nel RAGIONE_SOCIALE cit.
Infine l’esatta qualificazione giuridica di quel RAGIONE_SOCIALE CDR del 2012 in termini di ‘accordo separato’ rappresenta una questione priva di rilievo a fronte dell’accertamento compiuto dalla Corte territoriale in punto di fatto -dell’avvenuta continuata applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2005 anche per il periodo dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo più che apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativo della volontà dell’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE di mantenere ferma la disciplina collettiva contenuta in quel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, quindi, di non applicare il RAGIONE_SOCIALE CDR quand’anche ‘accordo separato’.
8.Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronunzia sul
motivo di impugnazione relativo agli effetti dell’iscrizione delle lavoratrici alla RAGIONE_SOCIALE che aveva stipulato anche il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, vincolando quindi le sue iscritte, in violazione degli artt. 112, 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Il motivo è infondato.
Contrariamente all’assunto della ricorrente, alle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha preso in esame la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la non applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’applicazione del RAGIONE_SOCIALE CDR si imporrebbe ‘ quantomeno nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE aderenti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE firmataria dell’accordo separato ‘, ossia alla RAGIONE_SOCIALE che aveva stipulato anche il RAGIONE_SOCIALE CDR, considerato dall’odierna ricorrente ‘accordo separato’. Ed ha espressamente respinto questa tesi, escludendo che il RAGIONE_SOCIALE CDR, pur stipulato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) che a suo tempo nel 2005 aveva stipulato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avesse la specifica finalità di sostituirsi con effetto estintivo all’altro contratto collettivo o di modificarne il contenuto.
A ciò si aggiunga la rilevanza riconosciuta comunque al comportamento concludente più volte sopra ricordato, manifestatosi in termini di applicazione continuativa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche negli anni dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, ad onta della dichiarazione di ‘disdetta’ del 27/01/2020. Tanto è ampiamente sufficiente ad esprimere ed a motivare la decisione anche su quel motivo di appello.
9.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della pluralità delle controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 16.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in