Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34165 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34165 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19680-2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 19680/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2132/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 234/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 29 ottobre 2019, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE e della Regione Puglia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE istanti all’erogazione dell’indennità di cui all’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, c.d. COGNOME, contrattualmente prevista al fine di equiparare il trattamento del personale dipendente delle università operante in conferimento alle strutture ospedaliere a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità, secondo la clausola di salvezza di cui all’art. 28 del CCNL per il comparto Sanità relativo al quadriennio 2002/2005, ovvero sulla base delle tabelle precedenti alla revisione operata con la medesima disposizione ma in coerenza con le progressioni di carriera cui gli istanti avevano avuto accesso nella vigenza di detto CCNL;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto infondata la pretesa RAGIONE_SOCIALE istanti di vedersi applicate le precedenti tabelle parametrate all’inquadramento acquisito nella vigenza del CCNL 2002/2005 in quanto posizioni giuridiche ed economiche conseguite, appunto, successivamente all’entrata in vigore del predetto CCNL e perciò in contrasto con il disposto dell’art. 28 del CCNL medesimo che sanciva l’applicazione delle precedenti tabelle ove le superiori posizioni giuridiche ed economiche fossero già in atto a quella data;
-che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti , affidando l’impugnazione a d un unico motivo, illustrato da memoria, cui resistono, con controricorso, tutte le Amministrazioni intimate.
CONSIDERATO
-che, con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1 e 28 del CCNL relativo al comparto RAGIONE_SOCIALE
per il quadriennio 2002/2005, lamentano a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione delle invocate clausole contrattuali laddove esclude che gli effetti giuridici della clausola di salvezza di cui all’art. 28 del citato CCNL operino, secondo quanto è desumibile dal tenore letterale dell’art. 1, comma 3, dello stesso CCNL, fino alla data di sottoscrizione del contratto, 27.1.2005, interpretazione che finisce per attribuire efficacia retroattiva alla nuova e meno favorevole tabella di equiparazione definita, invece, soltanto all’atto della sottoscrizione del predetto CCNL;
-che, in via preliminare, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata nel proprio controricorso dall’RAGIONE_SOCIALE, relativamente al motivo di ricorso per cassazione, dovendo ritenersi il motivo predetto diretto a censurare l’interpretazione che del quadro normativo ha accolto la Corte territoriale piuttosto che a sollecitare una rivalutazione nel merito della pronunzia;
-che, venendo al motivo di ricorso, è a dirsi come questo si riveli meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte ( cfr. Cass. n. 6794/2018, Cass. n. 30603/2021 e, da ultimo, Cass. n. 25382/2022) secondo cui, ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art. 28 del CCNL 2002/2005 – chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali – non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’RAGIONE_SOCIALE l’equipar azione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era comunque entrato, prima della data di sottoscrizione del nuovo contratto, nel patrimonio dell’interessato, che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di maggior favore rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive;
-che con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato, dunque, affermato che è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che occorre fare riferimento, con la conseguente perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal D.I. 9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005;
-che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’ adunanza camerale del 18 ottobre 2023.