Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36152 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36152 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
Oggetto
Subentro in servizio tesoreria comunale -mantenimento in servizio dei lavoratori
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/12/2023
CC
sul ricorso 22355-2021 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 86/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/02/2021 R.G.N. 929/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 26 febbraio 2021, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello di Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto dei lavoratori indicati in epigrafe, già dipendenti RAGIONE_SOCIALE, al mantenimento in servizio alle dipendenze di Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, condannando questa alla loro immediata assunzione, con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime mansioni precedentemente svolte a decorrere dal 27 luglio 2014 -data di richiesta dei lavoratori successivamente all’affidamento del servizio di tesoreria comunale di San Marcellino (CE) -oltre che al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande e alla regolarizzazione assicurativa e contributiva;
essa ha ribadito l’inapplicabilità della decadenza prevista dall’art. 6 legge n. 604/1966, in assenza di alcun documentato atto di licenziamento (o ad esso equiparabile), impugnabile dai lavoratori, da parte di RAGIONE_SOCIALE, che aveva anzi dato continuità al rapporto con la corresponsione
dei contributi ad essi fino a tutto il mese di luglio 2014 (inizio della nuova concessione alla banca), ma neppure dall’art. 32, quarto comma, lett. c ) legge n. 183/2010, per non essere la fattispecie assimilabile ad un fenomeno circolatorio dell’azienda. E, conclusivamente sul punto, ha reputato inammissibile, per novità, l’eccezione di decadenza ai sensi del medesimo articolo, quarto comma, lett. d ): in ogni caso infondata, non avendo i lavoratori contestato un atto illegittimo datoriale, ma domandato piuttosto la prosecuzione ex lege del rapporto di lavoro con il nuovo concessionario; 3. nel merito, in esito ad argomentata interpretazione dell’art. 63 d.lgs. 112/1999 -nel senso di escluderne la configurazione di un’ipotesi di trasferimento d’azienda o di subentro in un precedente rapporto concessorio, trattandosi di un nuovo affidamento in concessione sempre esigente una soluzione di continuità giuridica dei rapporti tra i concessionari -la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la clausola di stabilità reale, prevista dal quarto comma, in ogni caso di successione tra concessionari con i limiti soggettivi in essa stabiliti e l’unica eccezione della diretta assunzione del servizio dall’ente pubblico; e pertanto, la garanzia di precedenza, nelle assunzioni da parte del nuovo concessionario, dei dipendenti del precedente in possesso di una determinata anzianità di servizio, individuata da quella di iscrizione alla cassa di previdenza;
essa ha quindi accertato l’anzianità di iscrizione contributiva dei due lavoratori, per il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 8 legge n. 377/1958 ;
con atto notificato il 25 agosto 2021, la banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memoria finale;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., anche in relazione all’art. 116 c.p.c., per non avere la Corte territoriale posto, a fondamento della decisione, il fatto del licenziamento dei lavoratori dalla precedente concessionaria RAGIONE_SOCIALE il 21 marzo 2014 non specificamente contestato, avendo anzi essa tratto ragioni argomentative dalla sua mancata produzione, inferendo poi RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’estratto contributivo la continuità del rapporto di lavoro con la banca, nonostante la mancata impugnazione del licenziamento, ostativo al loro diritto di assunzione (primo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 32 legge 183/2010, anche in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c., per avere la Corte fiorentina erroneamente negato l’applicabil ità del regime decadenziale previsto dalla norma denunciata, interpretabile in via estensiva, per essere
la fattispecie ben assimilabile alla vicenda circolatoria dell’azienda (quarto comma, lett. c ) o comunque all’ipotesi del quarto comma, lett. d ) della norma denunciata (censura, erroneamente ritenuta nuova, ma ammissibile per la sufficiente deduzione, da parte della banca eccipiente, del fatto costitutivo del decorso del tempo), esigente l’impugnazione, non avvenuta, del licenziamento intimato ai lavoratori dalla precedente concessionaria del servizio, cui la committente aveva revocato la convenzione (secondo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati; 3. premesso, in linea di diritto, che il personale dipendente di una società che abbia in gestione il servizio di tesoreria di un Comune, alla quale subentri altra società concessionaria del medesimo servizio, ha diritto al passaggio diretto, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società subentrante, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 63, quarto comma d.lgs. 112/1999 e 52, comma 61 legge n. 448/2001, in quanto disciplina speciale rispetto a quella generale dell’art. 2112 c.c., alla stregua di clausola di ‘salvaguardia sociale’ in funzione della continuità del servizio e dell’occupazione, in caso di discontinuità dell’affidatario, atteso che il contratto di tesoreria si configura come concessione di servizio pubblico (Cass. 28 ottobre 2021, n. 30480);
3.1. quanto alla reiterata eccezione di decadenza, occorre ribadire che, in caso del passaggio, con nuova assunzione, dei lavoratori dal precedente datore di lavoro, appaltatore di servizi, al diverso datore di lavoro nuovo appaltatore, il lavoratore non rivendica un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal ‘titolare del rapporto’, perché il lavoratore non pone in discussione la legittimità o la validità del precedente rapporto, né la validità della sua cessazione o modificazione. Sicché, in assenza di alcuna azione diretta a contrastare fenomeni interpositori o comunque di contitolarità del rapporto di lavoro, trattandosi di un semplice avvicendamento previsto da accordi collettivi, in presenza di specifiche condizioni, con l’obbligo dell’impresa subentrante di assumere ex novo il personale in forza presso l’impresa cessante, non trovano applicazione le regole dettate dall’art. 32, quarto comma, lett. d ) legge n. 183/2010 (Cass. 19 giugno 2020, n. 12030, in motivazione sub p.to 7.2).
Nell’ipotesi, poi, di cambio di gestione dell’appalto con passaggio dei lavoratori all’impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l’accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l’azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza stabilito dall’art. 32 della legge n. 183/2010, non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c ), riferita ai soli casi di trasferimento d’azienda, né in quella di cui alla lett. d ) del medesimo articolo. Esso presuppone, infatti, non il semplice
avvicendamento nella gestione, ma l’opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l’illegittimità o l’invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale (Cass. 25 maggio 2017, n. 13179; Cass. 16 dicembre 2022, n. 36944);
4. la Corte territoriale ha esattamente applicato i suenunciati principi di diritto, avendo accertato -nell’odierna fattispecie di istituzione, da parte del Comune di San Marcellino (CE), una volta cessato il precedente con RAGIONE_SOCIALE, di un nuovo appalto del servizio di tesoreria con Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (con il conseguente diritto del personale che, alla scadenza o cessazione del rapporto di concessione, risulti iscritto da almeno due anni al relativo fondo di previdenza, ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 63, quarto comma d.lgs. 112/1999) -l’inesistenza di alcun atto suscettibile di impugnazione: non trattandosi di un’ipotesi di trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 32, quarto comma lett. c) legge cit. (Cass. 21 maggio 2019, n. 13648, in motivazione sub p.ti da 11 a 22), né essendo stato prodotto (siccome non intimato) alcun atto di licenziamento, escluso in modo argomentato (per le ragioni esposte
dall’ultimo capoverso di pg. 8 al primo di pg. 9 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass.
7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987);
5. né si configura una violazione dell’art. 115 c.p.c., anche in relazione all’art. 116 c.p.c., in difetto dei requisiti integranti l’ error in iudicando solo formalmente denunciato, in realtà consistente in una contestazione, inammissibile, della valutazione probatoria (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); neppure sotto il profilo del principio di ‘non contestazione’ integrato, nel rito del lavoro, dall’onere del convenuto di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell’art. 416, terzo comma c.p.c. (Cass. 27 giugno 2018, n. 16970; Cass. 12 luglio 2021, n. 19834) -riservato nell’apprezzamento della sua ricorrenza in via esclusiva al giudice di merito (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490; Cass. 12 maggio 2020, n. 8801);
6. la ricorrente ha inoltre dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente sulle ragioni a fondamento della decisione -relative al requisito di iscrizione dei due lavoratori al RAGIONE_SOCIALE (art. 8 legge n. 377/1958) -avendo la Corte territoriale ritenuto la loro prestazione per molti anni di
attività lavorativa, ancorché a tempo parziale orizzontale, ben superiore al 50% dell’orario ordinario di servizio, per una durata media annua superiore ai 180 giorni ad orario normale, senza riferimento ad alcuna documentazione e pertanto in modo apodittico, pur considerato il dubbio manifestato in ordine all’applicabilità della norma citata al lavoro a tempo parziale (terzo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 8 legge n. 377/1958, per non avere i lavoratori provato, sulla base della sola produzione dell’estratto contributivo, il requisito di iscrizione al suddetto RAGIONE_SOCIALE della prestazione di lavoro per una durata media annua superiore a 180 giorni lavorativi ad orario normale (quarto motivo);
anch’essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;
8. premessa l’obbligatoria iscrizione al fondo, con effetto dalla data di assunzione, di tutti i dipendenti RAGIONE_SOCIALE esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 (art. 8, primo comma legge n. 377/1958), fra essi compresi anche coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestino servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale (art. 8, secondo comma, lett. b legge cit.), occorre subito rilevare l’inconferenza del richiamo al requisito, in funzione
dell’iscrizione al suddetto fondo di previdenza, della prestazione di lavoro per una durata media annua superiore a 180 giorni lavorativi ad orario normale, in quanto riguardante il lavoro intermittente e non già il diverso regime di lavoro a tempo parziale orizzontale prestato dai due lavoratori odierni (così, in particolare, al secondo capoverso di pg. 14 della sentenza);
9. la Corte territoriale ha compiuto un accertamento in fatto, giustificato da un congruo ragionamento argomentativo -che esclude la ricorrenza delle denunciate, da una parte, apparenza di motivazione (ricorrente quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento: Cass. s.u. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758) e, dall’altra, violazione del regime probatorio previsto dall’art. 2697 c.c. (in realtà inesistente, per la consistenza della censura in un’inammissibile confutazione della valutazione probatoria: Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158) -fondato sull’indiscutibile iscrizione dei due lavoratori al RAGIONE_SOCIALE (al primo capoverso di pg. 14 della sentenza, in riferimento al recepito accertamento del primo giudice, comprovato RAGIONE_SOCIALE
risultanze dell’estratto contributivo: dal terzo al sesto alinea di pg. 5 della sentenza) e sulla loro prestazione pluriennale di attività lavorativa impiegatizia a tempo indeterminato parziale orizzontale, integrante i suindicati requisiti di legge (dal secondo al quarto capoverso di pg. 14 della sentenza); 10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione al difensore antistatario, secondo la sua richiesta, con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la banca alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 5 dicembre 2023