Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17105 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23813-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata ope legis in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC de ll’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 72/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 18/02/2019 R.G.N. 458/2018;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/04/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa dal Tribunale di Genova e in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto da NOME COGNOME, ha «dichiarato il diritto RAGIONE_SOCIALE‘appellante alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo, tenendo conto a tal fine RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio» e ha condannato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , ora RAGIONE_SOCIALE, a corrispondere le conseguenti differenze retributive;
la Corte territoriale, richiamato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha evidenziato che la disparità di trattamento può essere giustificata solo da ragioni oggettive che devono riguardare «elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego» sicché non possono rilevare esigenze di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa, con la conseguenza che all’assunto a tempo determinato deve essere assicurato il medesimo trattamento retributivo riconosciuto al personale immesso definitivamente nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione scolastica;
il giudice d’appello ha precisato che, in assenza di ragioni obiettive, ai lavoratori a termine va applicata anche la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 3, del CCNL del 2011,
con la quale nel rimodulare le fasce stipendiali, è stato previsto che «il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale ‘ 0 -2 anni’ conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia il valore retributivo RAGIONE_SOCIALEa preesistente fascia stipendiali ‘3 -8 anni’ fino al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa fascia retributiva ‘9 -14 anni»;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 2 e 3, del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto scuola nonché degli artt. 1362-1364 cod. civ. e rileva che il contratto nazionale è in parte qua frutto di un bilanciamento di interessi in quanto i vincoli di spesa hanno imposto di ricercare un equilibrio tra l’esigenza di ampliare la platea dei lavoratori precari da immettere in ruolo, con rinuncia da parte degli stessi ad una fascia stipendiale, e l’opposta esigenza di mantenere invariato per tutti il trattamento retributivo, con conseguente impossibilità di estendere il numero RAGIONE_SOCIALEe assunzioni a tempo indeterminato;
di queste esigenze si è fatta carico la contrattazione collettiva che, appunto, ha con chiarezza limitato l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010;
la seconda censura, ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del CCNL citato, d egli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. per avere disapplicato anche la normativa speciale dettata in tema di ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, in mancanza di una norma specifica RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento eurounitario idonea a far sorgere il diritto alla ricostruzione medesima;
il RAGIONE_SOCIALE ribadisce, poi, la ratio RAGIONE_SOCIALEa clausola di salvaguardia già illustrata nel primo motivo e richiama il principio di invarianza RAGIONE_SOCIALEa spesa posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa stessa;
infine con il terzo motivo è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ravvisato nella mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEa discontinuità del servizio di insegnamento;
il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; inconferenti sono le deduzioni relative alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera ed alla contestata disapplicazione degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994, disposizioni, queste, che non vengono in rilievo nella fattispecie, poiché la COGNOME ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive maturate in pendenza di rapporto a tempo determinato, non già per rivendicare, per il l’integrale riconoscimento, a fini giuridici e economici, RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di
periodo successivo all’immissione in ruolo, servizio antecedente all’assunzione a tempo indeterminato;
4.1. questa Corte ha già chiarito in plurime pronunce (cfr. fra le tante Cass. 7463/2023; Cass. 5879/2023; Cass. n. 23914/2022) che l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal
personale docente ed amministrativo RAGIONE_SOCIALEa scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;
si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’ altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), e perché non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
in particolare per la prima RAGIONE_SOCIALEe due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall’art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all’ assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo ( cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. ( cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);
il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALEa disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustific ata l’abbattimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità
medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;
nella fattispecie non viene in rilievo l’istituto RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera sicché tutte le deduzioni che si leggono al riguardo nel ricorso sono inammissibili in quanto nel giudizio di cassazione la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);
il primo motivo di ricorso, che contesta l’operata disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola di salvaguardia nella parte in cui individua come destinatari i soli assunti a tempo indeterminato, è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., nell’interpretazi one datane da Cass. S.U. n. 7155/2017, perché il motivo, che si limita a fare leva sulle ragioni di carattere finanziario che giustificherebbero la diversità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non prospetta argomenti che possano indurre a mutare l’orientamento da tempo espresso, in relazione al personale RAGIONE_SOCIALEa scuola, circa l’incidenza RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, alla luce RAGIONE_SOCIALEa quale sono state ritenute non giustificate da ragioni obiettive disparità di trattamento economico fra personale di ruolo e supplenti, che svolgono le medesime mansioni in quanto assicurano l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione docente senza sostanziali diversità ( cfr. Cass. n. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce); quegli stessi principi, enunciati alla luce di plurime decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE, sono stati posti alla base
RAGIONE_SOCIALE‘orientamento, egualmente consolidato, secondo cui «viola la richiamata clausola 4 anche l’art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ‘ad personam’ , fino al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato» (Cass. n. 2924/2020 e successive conformi); 6. alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;
7. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, il 18 aprile 2024
La Presidente
NOME COGNOME