Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30926 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30926 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 29038-2021 proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato
NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 385/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 31/05/2021 R.G.N. 1045/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 385/2021 della Corte d’appello di Catania che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Siracusa che aveva respinto il ricorso volto al ricalcolo del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico liquidato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente era stato iscritto all’AGO dal novembre 1969 al novembre 1986, poi, dal 1° dicembre 1986 al 31 dicembre 2002, all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , ove aveva traferito i contributi versati all’AGO, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 44/1973. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era stato soppresso a far data dal 1° gennaio 2003 con contestuale trasferimento delle strutture e funzioni ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dove il ricorrente era stato iscritto fino al 31 dicembre 2009.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva liquidato la pensione applicando l’art. 42 della legge n. 289/2002, in forza del quale ‘Il regime RAGIONE_SOCIALEstico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 1° gennaio 2003′.
Il ricorrente aveva, quindi, agito in giudizio contestando essergli stata liquidata una pensione inferiore a quella che avrebbe potuto ottenere applicando la disciplina RAGIONE_SOCIALE anche alle quote corrispondenti ai periodi contributivi RAGIONE_SOCIALE e dolendosi che non era stata osservata la c.d. clausola di salvaguardia di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 181/1997, per cui ‘l’importo del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico complessivo non può comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE‘: aveva, pertanto, chiesto che il Tribunale condannasse RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a ricalcolare la pensione secondo la più favorevole disciplina del FPLD, avanzando domanda subordinata riferita al periodo di contribuzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (novembre
1969 -novembre 1986) oggetto di trasferimento ex art. 5 della legge n. 44/1973.
Il Tribunale ha respinto il ricorso e la Corte d’appello, con la sentenza qui gravata, ha confermato il primo giudice.
Il COGNOME propone tre motivi di censura, cui resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Tre sono i motivi di censura proposti, così rubricati.
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 Prel., dell’art. 3, comma 4, della legge n. 181/1997 e dell’art. 42, commi 1 e 3, della legge n. 289/2002 (ex art. 360 n. 3 cpc).
2)In via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 181/1997 nonché dell’art. 42, commi 1 e 3, della legge n. 289/2002 in relazione all’art. 5 della legge n. 44/1973 (art. 360 n. 3 c.p.c.).
3)In via ulteriormente subordinata, questione di costituzionalità dell’art. 42, comma 3, della legge n. 289/2002 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
Il ricorso non è fondato e va respinto, secondo quanto di seguito specificato.
La sentenza gravata ha motivato come segue.
-L’art. 42 della legge n. 289/2002, rubricato ‘confluenza dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ e applicabile ratione temporis , stabilisce che ‘Il regime RAGIONE_SOCIALEstico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con effetto dal 1° gennaio 2003. In particolare, per i RAGIONE_SOCIALE assicurati presso il
soppresso RAGIONE_SOCIALE, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Per quanto riguarda le prestazioni non RAGIONE_SOCIALEstiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto’;
-la nuova disciplina non consente di determinare il trattamento RAGIONE_SOCIALEstico né con applicazione integrale delle regole dell’Ago, cosa che presupporrebbe l’avvenuta concentrazione dei due periodi contributivi in un’unica posizione indifferenziata presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, né con il rispetto delle sole regole RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
-occorre valutare se la clausola di salvaguardia del d.lgs. n. 181/1997 si applichi a casi in cui vi sia sussistenza in capo ad un unico soggetto di più posizioni contributive presso distinte gestioni previdenziali;
-detta clausola è stata prevista in relazione al solo complessivo trattamento RAGIONE_SOCIALEstico RAGIONE_SOCIALE, inteso nella sua unicità ed indivisibilità;
-una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la lettera dell’art. 42, porterebbe a liquidare la prima quota in misura non inferiore al trattamento Ago e la seconda in maniera necessariamente pari al trattamento Ago, quindi a calcolare
l’intera pensione ‘come se’ fosse nella sua interezza assoggettata al regime Ago, vanificando l’intento del legislatore di far operare il criterio del pro rata con evidenza contabile separata e finirebbe per far beneficiare l’interessato degli effetti propri della ricongiunzione, in contrasto con il meccanismo che la stessa presuppone (ossia l’effettivo trasferimento del contributi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
-da ciò discende l’infondatezza anche della domanda subordinata, di vedere applicata la clausola di garanzia almeno ai contributi maturati nella gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal 1969 al 1986 e poi trasferiti, su richiesta dell’interessato, alla gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, posto che il passaggio dei contributi fino ad allora maturati alla gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha fatto sì che detti contributi siano stati considerati da sempre versati nella gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La motivazione della sentenza è incentrata sulla ritenuta inapplicabilità della clausola di salvaguardia dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 181/1997 (per cui ‘l’importo del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico complessivo non può comunque risultare inferiore a quell o previsto, alle medesime condizioni, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘) al caso, come quello in oggetto, di sussistenza, in capo ad un unico soggetto, di più posizioni contributive maturate presso due distinte gestioni previdenziali.
L’inapplicabilità viene affermata in linea di principio, poiché la Corte sostiene che la clausola ‘aveva la funzione di salvaguardare l’unica posizione contributiva RAGIONE_SOCIALE dell’assicurato contro il rischio di penalizzazioni per il mancato o incompleto funzionamento dei più favorevoli massimali o aliquote di rendimento previste dal precedente meccanismo liquidatorio e scaturenti dall’applicazione di alcuni criteri propri dell’AGO’, considerato che il d.lgs. n. 181/1997 aveva lo scopo
‘di estendere ai regimi RAGIONE_SOCIALEstici diversi dall’Ago i principi propri della riforma del sistema RAGIONE_SOCIALEstico operata dalla legge n. 335/1995, che trova il suo fulcro nel passaggio dal sistema RAGIONE_SOCIALEstico retributivo a quello contributivo’, di tal chè ‘è stato introdotto anche per gli assicurati all’epoca con il solo RAGIONE_SOCIALE, il sistema di calcolo delle RAGIONE_SOCIALE, proprio del regime AGO, articolato su un criterio totalmente retributivo, totalmente contributivo o misto a seconda dell’entità delle posizion i contributive maturate presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Se tale interpretazione della norma non è condivisibile perché, come ancora di recente ricordato da Cass. n.13837/2024, «per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fino alla sua soppressione, il calcolo del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico va operato tenendo conto anche della c.d. clausola di salvaguardia di cui all’art.3, co. 4, d.lgs. n. 181/97 che, già prima della soppressione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, escludeva che il trattamento RAGIONE_SOCIALEstico complessivo degli iscritti a tale ente potesse risultare inferire a quello previsto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass. n.13980/18, Cass. b.32738/21)», la conclusione di rigetto del ricorso cui è pervenuta la Corte è corretta, invero, per un diverso ordine di motivi.
Come statuito dall’art. 3, comma 4, cit., la clausola di salvaguardia opera solo in presenza di ‘parità di condizioni’, la cui sussistenza deve essere allegata e provata da chi la invoca, trattandosi di presupposto richiesto dalla legge per la sua applicazione.
Cassazione n. 17706/2020 ha chiarito, a tal proposito, che l’operatività alle medesime condizioni implica «un giudizio comparativo che deve avere riguardo anche alla contribuzione versata (in questo senso Cass. n. 4897/2017, n. 17354/2018,
n. 23573/2019) e non solo all’anzianità ed alla retribuzione, …. tenendo conto delle diverse retribuzioni pensionabili secondo i due regimi , ivi compresi i massimali, e delle diverse contribuzioni, inferiori per il settore riferibile all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dimostrando poi che, all’esito di una simile comparazione, la quota A, da liquidarsi secondo i criteri RAGIONE_SOCIALE, sarebbe inferiore a quella da calcolarsi con i criteri AGO» (così anche Cass. n. 13837/2024).
Nel caso di specie difettano gli elementi di fatto necessari per detta comparazione, poiché il ricorrente non sostiene le proprie affermazioni con i dati necessari ad argomentare che il giudizio comparativo tra i due regimi sia avvenuto a parità di condizioni, tenendo conto dei parametri individuati da Cass.n.17706/2020, non avendo, in particolare, specificato la contribuzione versata nel regime RAGIONE_SOCIALE e quale sarebbe la contribuzione dovuta nel regime Ago nel periodo RAGIONE_SOCIALE, essendosi limitato ad affermare che nel periodo di iscrizione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le retribuzioni non hanno mai superato i massimali RAGIONE_SOCIALE, con conseguente versamento integrale dei contributi, ed avendo depositato solo l’estratto contributivo, un prospetto di calcolo della pensione secondo il pro rata ma senza i trasferimenti ex art. 5 della legge n. 44/1973 ed un conteggio fondato sul solo regime RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’intero periodo di contribuzione versata, come se non si applicasse il criterio del pro rata.
Infondato è anche il secondo motivo posto in via subordinata, con cui il ricorrente si duole che i periodi di RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, maturati prima del 2002 e trasferiti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siano stati valorizzati ai fini del calcolo della quota RAGIONE_SOCIALE e non invece per la quota RAGIONE_SOCIALE.
In ordine ad esso vengono condivise dal Collegio le argomentazioni di cui a Cass. n.17706/2020: «La censura è
infondata tenuto conto, …che il trasferimento all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è avvenuto su richiesta del ricorrente ed in epoca antecedente alla soppressione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Ne consegue che, in applicazione dell’art 42 , i contributi sono confluiti automaticamente all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, né sarebbe configurabile un diritto …alla loro retrocessione, non previsto da alcuna norma, e, pertanto, correttamente detti contributi sono stati valutati nella quota RAGIONE_SOCIALE ai fini della liquidazione della pensione dovuta, in applicazione del principio del pro rata», non traendosi elementi di segno contrario da Cass. n. 2594/2025, che ha confermato i precedenti di legittimità in forza dei quali la clausola di salvaguardia è applicabile alla quota RAGIONE_SOCIALE nella sua interezza -e non alla sola parte di contributi in origine versati ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e valutati in RAGIONE_SOCIALE ex art. 5 della legge n. 44/1973 -ed ha fatto proprie le motivazioni espresse da Cass. n. 17706/2020, per escludere dubbi di legittimità costituzionale del diverso trattamento riservato a chi ha trasferito ex lege n. 44/1973 i contributi da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (con conseguente assoggettamento al massimale) rispetto a chi tale operazione non abbia compiuto.
A ciò si correla l’infondatezza del terzo motivo, con cui si eccepisce illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 3, della legge n. 289/2002 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., per disparità di trattamento vuoi tra iscritti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che hanno avuto accesso al trattamento RAGIONE_SOCIALEstico prima della legge n. 289/2002, cui è applicata la clausola di salvaguardia, ed iscritti che hanno avuto accesso al trattamento RAGIONE_SOCIALEstico dopo detta legge, vuoi tra RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che hanno effettuato trasfer imenti di contributi ai sensi dell’art. 5 della legge n. 44/19873 e RAGIONE_SOCIALE che non hanno effettuato tali trasferimenti.
Sul punto valga richiamare quanto da ultimo ribadito da Cass. n. 2594/2025 (e dai precedenti ivi citati): «La questione di legittimità costituzionale sollevata dal controricorrente si appalesa manifestamente infondata, come già sancito dalla pronuncia n. 17706/20, sollevata dal medesimo difensore: secondo tale pronuncia, va affermata la differenza di situazione di chi volontariamente ha chiesto il trasferimento dei contributi RAGIONE_SOCIALE goduti, rispetto a chi non si sia avvalso di tale facoltà o di chi abbia versato interamente e sempre i contributi all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o ancora con riferimento agli altri settori indicati dal ricorrente aventi una loro specifica disciplina. Inoltre, la diversità di trattamento non lede il principio uguaglianza quando si pone come mero fatto collegato al fluire del tempo. Infine, non è esposto sotto quale profilo vi sarebbe violazione dell’art. 38 Cost., non ravvisandosi lesione delle aspettative RAGIONE_SOCIALEstiche del ricorrente. Ancora sui dubbi di legittimità costituzionale, con Cass. n. 35190/23, in relazione all’art. 3 Cost., va riaffermato che ciò che rileva, più che la qualità di iscritto (o meno) al momento della soppressione della gestione, sono le regole peculiari della gestione di determinazione del trattamento previdenziale».
Il ricorso va, pertanto, nel complesso rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in conseguenza della correzione della motivazione.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME