Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13839 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13839 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 765 -2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME COGNOME, COGNOME IVO COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; – controricorrente – avverso la sentenza n. 272/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/06/2018 R.G.N. 712/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Pensione INPDAI
R.G.N. 765/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n.272/18, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Torino rigettava la domanda di NOME COGNOME volta alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità. Egli era stato assicurato per un periodo presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e poi presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, fino al pensionamento.
Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte che il trattamento pensionistico di COGNOME fosse soggetto al principio del pro rata, con applicazione del regime sostitutivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE fino al 31.12.2002, data di soppressione RAGIONE_SOCIALE‘ente, e poi con applicazione del regime RAGIONE_SOCIALE‘AGO. Negava però che fosse applicabile la clausola di salvaguardia, prevista dall’art.3, co.4 d.lgs. n.181/97, relativamente al calcolo del pro rata RAGIONE_SOCIALE, e che il trattamento pensionistico complessivo dovesse essere quanto meno non inferiore a quello dovuto in base al regime RAGIONE_SOCIALE‘AGO.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.4, co.3 d.lgs. n.181/97 per non avere la Corte d’appello applicato la clausola di salvaguardia prevista da tale norma al pro
rata pensionistico calcolato secondo il regime sostitutivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di modo che il trattamento pensionistico complessivo non poteva essere inferiore a quello corrispondente all’integrale applicazione del regime AGO. Cita a sostegno la sentenza di questa Corte n.13980/18.
Il motivo è infondato.
Come ricordato nel motivo, questa Corte ha affermato che per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fino alla sua soppressione, il calcolo del trattamento pensionistico va operato tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALEa cd. clausola di salvaguardia di cui all’art.3, co.4 d.lgs. n.181/97, che, già prima RAGIONE_SOCIALEa soppressione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, escludeva che il trattamento pensionistico complessivo degli iscritti a tale ente potesse risultare inferiore a quello previsto dall’assicurazione generale obbligatoria (Cass.n.13980/18, Cass.n.32738/21).
La clausola di salvaguardia opera però a parità di condizioni, come recita lo stesso art.3, co.4 d.lgs. n.181/97. L’operatività alle medesime condizioni implica, secondo quanto precisato da questa Corte (Cass.n.17706/20), un giudizio comparativo che deve aver riguardo anche alla contribuzione versata e non solo all’anzianità ed alla retribuzione, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe diverse retribuzioni pensionabili secondo i due regimi (RAGIONE_SOCIALE e AGO), ivi compresi i massimali, e RAGIONE_SOCIALEe diverse contribuzioni, inferiori per il settore riferibile all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo di ricorso non allega la prova concreta che il trattamento del pro rata RAGIONE_SOCIALE, a parità di condizioni, fosse deteriore rispetto a quello RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso si limita alla relativa affermazione, ma non specifica alcun dato di
fatto necessario ad argomentare il giudizio comparativo tra i due regimi che avvenga a parità di condizioni, tenendo conto dei parametri sopra individuati da Cass.n.17706/20. Il ricorrente si è limitato a trascrivere, nel ricorso, due conteggi, di cui il primo fondato sulla distinzione tra pro rata Inpai e pro rata RAGIONE_SOCIALE, e il secondo – più favorevole – fondato sul solo regime RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’intero periodo di contribuzione versata, come se non si applicasse il criterio del pro rata.
I criteri giuridici in base ai quali siano stati redatti i conteggi, e in particolare in base al quale il secondo, invocato a proprio favore, sia davvero rispettoso RAGIONE_SOCIALE‘art.3, co.4 d.lgs. n.181/97, non sono espressi nel motivo di ricorso. In particolare, non viene allegato alcunché per spiegare che i due conteggi siano stati elaborati sul presupposto RAGIONE_SOCIALEe ‘medesime condizioni’ richieste dalla norma.
Non risultando offerti dal ricorso i necessari elementi per poter concludere che, in base alla clausola di salvaguardia rettamente applicata, ovvero considerando i parametri necessari a consentire un giudizio comparativo alle medesime condizioni, il trattamento pensionistico ricevuto in base al pro rata RAGIONE_SOCIALE fosse davvero deteriore rispetto a quello dovuto in forza del regime AGO, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis.