Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22798 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22798 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9163-2022 proposto da:
NOME, NOME, CORTILE NOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 4656/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 1112/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
La Corte di appello di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME che avevano chiesto la riforma parziale della sentenza del Tribunale di Nola con la quale erano state rigettate le loro domande di isc rizione nell’ elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2009, 2010 e 2011.
1.1. La Corte territoriale ha evidenziato che già in altro giudizio che vedeva coinvolta l ‘ azienda RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si era ritenuto che la classificazione come industriale dell’attività dovesse valere dal 2007 in poi.
1.2. Ha poi ricordato che la richiesta d’iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli dei tre ricorrenti era riferita ad anni successivi al 2007 e dunque correttamente era stata accolta la domanda solo per uno di loro, l’ NOME, e per il solo anno 2007.
1.3. Inoltre, ha sottolineato che dal verbale ispettivo era emerso che l’attività svolta dall’ azienda RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era chiaramente di natura industriale (azienda senza terra la cui attività era volta alla cernita, calibratura e confezionamento di Kiwi senza avere un terreno dove gli stessi Kiwi venissero coltivati e prodotti) e che il luogo di lavoro era lo stabilimento di Battipaglia mentre i terreni dove sarebbe stata prestata l’attività lavorativa non erano stati indicati esattamente. Tali fatti incontrovertibili hanno reso, ad avviso della Corte, superflua la prova testimoniale sul punto.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME affidato a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura ma non ha svolto alcuna attività difensiva.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995 con riguardo ordine all’interpretazione dell’ art. 3 comma 8. Ad avviso dei
ricorrenti sia il Giudice di primo grado che, poi, la Corte di Appello sono incorsi nella denunciata violazione di legge laddove hanno ritenuto , sulla scorta dell’accertamento ispettivo al quale hanno attribuito valore probante sino a querela di falso, di attribuire effetto retroattivo all’inquadramento dell’azienda RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel settore industriale benché, secondo il consolidato e preminente orientamento, i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato, applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’RAGIONE_SOCIALE dopo la data di entrata in vigore della L. 335/95. Inoltre, è dedotta in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto superflua la ammissione della prova testimoniale.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciato poi l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per avere il giudice di appello escluso qualsivoglia rilevanza alla sentenza della Corte di appello di Salerno n. 674 del 2018 e all’orientamento espresso dalla Procura generale della Corte di cassazione con riguardo alla valutazione della irretroattività della classificazione aziendale che avrebbero comportato, se valutati, l’ attribuzione della natura agricola all’attività de i dipendenti.
Il ricorso è fondato.
5.1. Ritiene il Collegio che in adesione all ‘orientamento ormai costante di questa Corte (Cass. n.568 del 2022, n.5541 del 2021, n.14257 del 2019, n.3460 del 2018 e n.4521 del 2006), cui va data continuità, e che ha superato il precedente di Cass. n.8558 del 2014, va qui ribadito che la regola generale posta dall’art.3, co.8 l. n.335/95 è quella per cui i
provvedimenti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 della legge n.88 del 1989 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Si tratta di regola che vale anche quando la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività . La retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. Come rilevato da questa Corte (cfr. Cass. n.568 del 2022, cit.) la lettura dell’art.3 comma 8 della legge n.335 del 1995 si giustifica alla luce della ratio della norma stessa, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell’istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori. La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall’esigenza dell’impresa a non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati.
5.2. Alla luce degli esposti principi la variazione operata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha effetto ex nunc, per cui la sentenza della Corte d’appello deve essere cassata e la causa va rinviata per un suo nuovo esame alla medesima Corte di appello ma in diversa composizione. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura e non ha svolto attività processuale così che non v’ è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024