Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30409-2019 proposto da:
VENERABILE CONFRATERNITA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI CORTONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
Oggetto
Rettifica RAGIONE_SOCIALE
Adeguamento classificazione RAGIONE_SOCIALE
Art. 49 legge nr.88 del 2019
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2024
CC
avverso la sentenza n. 299/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/04/2019 R.G.N. 82/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittima la rettifica di ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE, disposta a seguito di diverso inquadramento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE ;
avverso tale sentenza, ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE indicata in epigrafe, con due motivi, illustrati con memoria; l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso ;
il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 49, commi 1 e 2, della legge nr. 88 del 1989 nonché dell’art. 14, commi 1 e 3, del DM 12.12.2000;
con il secondo motivo, è dedotta la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod.civ.;
complessivamente, le censure imputano alla Corte di appello di aver erroneamente ritenuto legittima la rettifica dell’Istituto con riferimento all’inquadramento aziendale nel settore «terziario» anziché in quello «attività varie» sia perché disposta in contrasto con il disposto dell’art. 49 della legge nr. 88 del 1989 sia perché operata interpretando erroneamente il provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE;
le censure, come argomentate, sono infondate;
la Corte di appello ha accertato, con statuizione non specificamente impugnata, che l’RAGIONE_SOCIALE aveva disposto l’inquadramento nel settore terziario della RAGIONE_SOCIALE ed ha quindi osservato che l’RAGIONE_SOCIALE , senza margini di apprezzamento, doveva conformarsi, ai sensi del cit. 49, al provvedimento adottato dall’RAGIONE_SOCIALE ;
in tal modo, la sentenza impugnata ha rettamente applicato il principio espresso da questa Corte, cui va data continuità, secondo cui «a decorrere dall’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall’RAGIONE_SOCIALE sulla scorta dei criteri dettati dall’art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e, quindi, anche ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» (Cass. nr. 29771 del 2022 che richiama Cass., sez. un., nr. 4837 del 1994, pronunciatasi sul contrasto insorto in merito alla ricostruzione esegetica della legge 9 marzo 1988, nr. 89, art. 49, nonché, tra le altre, Cass. nr. 8068 del 2011 nella parte in cui afferma il valore costitutivo dell’inquadramento RAGIONE_SOCIALE);
segue il rigetto del ricorso, con le spese che si liquidano come da dispositivo;
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19