Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33633 Anno 2023
Oggetto
Civile Ord. Sez. L Num. 33633 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
R.G.N. 8050/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 8050-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE avvocati
NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4394/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2016 R.G.N. 1933/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO che:
Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma accolse la domanda proposta della società RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, tesa all’accertamento della insussistenza dei presupposti relativi alla pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE derivante dalla variazione della classificazione dell’attività svolta dai dipendenti addetti alla ‘sala conta’ e dall’addetto alla gestione del magazzino , pari all’importo di euro 305.026,80;
la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4394 del 2016, su impugnazione dall’RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la gravata sentenza ed ha rigettato l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE ;
la Corte territoriale ha dato atto che l’RAGIONE_SOCIALE, in occasione dell’ispezione effettuata presso la filiale romana della società, aveva correttamente accertato che, sia per la posizione delle guardie giurate addette all’assistenza clienti che per quella del dipendente COGNOME, si trattava di attività complementari e conseguenti alla conta del denaro (“sala conta”) che rientravano nella voce di rischio “712” indicata dall’RAGIONE_SOCIALE e non nella voce “722” utilizzata dalla società, per cui era risultata
corretta la nuova classificazione operata dall’istituto a decorrere dal’1.10.2002, decorrenza, questa, non contestata, con conseguente obbligo della società di versare le somme a tale titolo richieste;
per la cassazione della sentenza ricorre la RAGIONE_SOCIALE con tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO che:
col primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 40, ed al D.M. 12 dicembre 2000, artt. 4, 5 e 6 (art. 360 c.p.c., n. 3), assumendo che la Corte d’appello ha correttamente inquadrato la normativa di riferimento, ma ha errato nell’applicarla e nell’individuare la norma specificamente riferibile alla fattispecie. In particolare, la ricorrente rileva che gli impiegati della “sala conta” svolgevano un’attività contabile d’ufficio mediante l’uso di macchine da ufficio, per cui la loro lavorazione avrebbe dovuto essere inquadrata nel grande gruppo “O”, sottogruppo “Personale RAGIONE_SOCIALE uffici in genere – Personale vario”, voce “0722”, mentre nessun rilievo avrebbe dovuto esser dato ad una “presunta complementarietà e/o sussidiarietà” al fine di inquadrare la suddetta lavorazione nella voce “0712”, relativa, invece, all’attività delle “Guardie giurate”, appartenente al sottogruppo
“Servizi di investigazione, sorveglianza, controllo e verifica” (0710); ciò perché, nel caso in esame, non ricorreva il presupposto voluto dalla legge affinché una lavorazione, seppur ben definita nei suoi caratteri distintivi, fosse ricompresa in un’altra attività principale ed assorbente, ossia l’indispensabilità per il compimento del ciclo produttivo di quest’ultima. In definitiva, l’attività RAGIONE_SOCIALE addetti alla “sala conta” costituiva solo un aspetto del campo operativo della RAGIONE_SOCIALE, non inestricabilmente connesso con le ulteriori attività caratterizzanti l’oggetto della società, e nulla aveva in comune con l’attività di vigilanza, trasporto e custodia;
col secondo motivo, dedotto per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la ricorrente lamenta che la motivazione dell’impugnata sentenza appare carente in ordine al presunto carattere complementare e/o sussidiario dell’attività di conta del denaro rispetto alle attività principali di custodia e di trasporto dei valori, sostenendo che se la Corte territoriale avesse opportunamente valutato la prova documentale e quella per testi sarebbe pervenuta al convincimento opposto di escludere la natura complementare e sussidiaria della conta del denaro;
col terzo motivo, proposto per erronea applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 15, (art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente sostiene che in attuazione di tale norma, disattesa dalla Corte di merito, la nuova classificazione del personale addetto alla
conta non poteva essere retrodatata al 1° ottobre 2002, dovendo invece farsi decorrere la stessa dal 31 gennaio 2003, data corrispondente ai due anni precedenti all’acquisto del ramo d’azienda, avvenuto il 31 gennaio 2005;
il primo motivo è infondato;
come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare in fattispecie analoga relativa alla odierna ricorrente (Cass. n. 21426 del 2019) non sussiste, infatti, la lamentata violazione di legge in quanto correttamente la Corte territoriale ha rilevato che il D.M. 12 dicembre 2000, nel regolare le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che agli effetti delle tariffe per le lavorazioni si intende il ciclo di operazioni necessarie per la realizzazione di quanto in esso prescritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie, purché svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione operativa con l’attività principale, ancorché effettuate in luoghi diversi (art. 4, punto 1, sulle modalità per l’applicazione delle tariffe), per cui non rileva che la definizione delle voci di tariffa in esame non contempla tra le attività elencate la conta del denaro, in quanto la citata disposizione ministeriale estende la copertura assicurativa anche alle attività accessorie e complementari;
una volta individuata la fonte normativa di riferimento, la Corte di merito ha osservato, in maniera altrettanto corretta, che dalla visura camerale in atti è emerso che la RAGIONE_SOCIALE forniva
servizi di sicurezza privata e consimili, svolgeva attività di trasporto di beni e valori, di scorta, di vigilanza e di deposito con custodia per conto di terzi per mezzo di guardie giurate, nonché tutte le attività inerenti, complementari e conseguenti alla “contazione” di denaro e titoli, per dedurne in maniera logica che – essendo pacifico che la filiale romana della stessa società forniva non solo servizi di trasporto, ma anche di custodia di valori rispetto alla quale la conta del denaro era fondamentale ed imprescindibile – l’operazione intermedia di “contazione del denaro”, successiva al trasporto presso i locali della società, era essenziale sia per la verifica di ciò che veniva preso in custodia, sia per la conseguente restituzione al cliente;
infatti, la Corte d’appello, ha evidenziato al riguardo che tutti i testi escussi avevano riferito che la sala-conta era adiacente ai locali deputati alla custodia e che i valori restavano in tale sale per il tempo strettamente necessario per l’operazione stessa di “contazione”, per essere poi spostati nel caveau;
da tutto ciò la Corte di merito ha tratto la logica conclusione che era da escludere il carattere autonomo dell’attività oggetto di causa e che per l’individuazione della voce di tariffa applicabile ci si doveva riferire alla lavorazione principale, considerando che nel concetto di lavorazione vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l’attività principale, anche se effettuate in luoghi diversi;
si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1277 del 4.2.2000) che “Con riguardo alla determinazione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzato dalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, il rischio di infortuni (al quale è riferito il tasso di contribuzione) proprio di una produzione complessa, comprendente più lavorazioni, non può coincidere con quello proprio di ciascuna di esse. Ne consegue che per l’individuazione della voce di tariffa applicabile ci si deve riferire alla lavorazione principale, considerando che nel concetto di “lavorazione” vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l’attività principale, anche se effettuate in luoghi diversi” (in senso conf. v. Sez. lav. n. 14674 del 13.11.2000 e n. 16274 del 3.8.2005);
il secondo motivo è inammissibile in quanto con la sentenza n. 8053 del 7/4/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte, si è precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato
un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato Conto di tutte le risultanze probatorie;
quindi, nel sistema, l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione
apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;
è evidente che nella specie la valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine al carattere complementare dell’attività di conta del denaro rispetto alle attività principali di custodia e di trasporto dei valori svolte dalla società RAGIONE_SOCIALE sfugge ai rilievi di censura, essendo la stessa Corte pervenuta al convincimento della natura complementare dell’attività in esame alla luce dell’attività istruttoria svolta, costituita dai documenti prodotti in atti e dalle testimonianze raccolte in giudizio che le hanno consentito di spiegare adeguatamente ed in maniera esente da vizi logici e giuridici che l’attività di conta del denaro era pienamente integrata nel ciclo operativo del trasporto vigilato e della custodia dei valori, essendo strumentale a garantire esclusivamente la realizzazione di quest’ultima;
resta puramente astratto ed inevitabilmente impattante con il contrario accertamento in fatto operato dalla Corte territoriale, dunque, il rilievo svolto dalla ricorrente in memoria, secondo cui difetterebbe ‘quel collegamento necessario e imprescindibile (id est: connessione teleologica) tra le varie attività che, solo, consente, come si è già detto, l’attrazione di tutte nella categoria della principale ‘ ; infatti, è proprio tale collegamento che la sentenza ha accertato nel merito dell’esame della fattispecie;
è, invece, fondato il terzo motivo di doglianza sulla decorrenza del debito nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE poiché nell’impugnata sentenza, pur dandosi atto della produzione di copia del contratto di acquisto del ramo d’azienda della filiale di INDIRIZZO Aurelia in data 31.1.2005, ceduto dalla RAGIONE_SOCIALE all’appellata società, non è correttamente applicato la disposizione di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 15, sulla retrodatazione biennale dell’obbligazione solidale del nuovo acquirente, in quanto si fa decorrere la stessa obbligazione dall’1.10.2002 anziché dal 31.1.2003, per cui si impone la rideterminazione del relativo importo;
infatti, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 15, comma 1, stabilisce che “Nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest’ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell’art. 12, è solidalmente obbligato con il primo, salvo l’eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all’istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all’anno in corso e ai due antecedenti”;
in definitiva, vanno rigettati i primi due motivi del ricorso, mentre va accolto il terzo; conseguentemente, l’impugnata sentenza va cassata solo in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023.