Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 33651 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33651 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19263-2024 proposto da:
COGNOME NOME, SODANO FILOMENA, rappresentate e difese dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1314/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/04/2024 R.G.N. 1223/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Rapporto di lavoro agricolo
Accertamento
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/10/2025
CC
RILEVATO CHE:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e ha confermato, per l’effetto, la pronuncia del Tribunale di Nola, che aveva riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro agricolo con la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE soltanto per l’anno 2007 ; per il 2008, invece, aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la reiscrizione ne ll’elenco dei lavoratori agricoli.
Contro tale decisione la parte privata ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il consigliere delegato ha emesso proposta di decisione anticipata.
Le ricorrenti hanno depositato istanza di decisione della causa ( recte : una memoria anche con richiesta di assegnazione del ricorso alle sezioni unite) e il ricorso è stato fissato ex art. 380bis. 1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 9 ottobre 2025 .
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 8. La Corte di appello avrebbe attribuito effetto retroattivo all’inquadramento dell’azienda RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel settore industriale sulla scorta dell’accertamento ispettivo, in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità per il quale i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato.
5.1. È dedotta, altresì, la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto superflua ammissione della prova testimoniale.
Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L’omissione è riferita alla mancata valutazione dei numerosi precedenti della Corte di Cassazione, resi in analoghi contenziosi, che hanno escluso la retroattività della classificazione aziendale anche in relazione ai dipendenti.
Secondo la proposta di definizione anticipata, invece, il tema della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, correlata al provvedimento di variazione, non ha attinenza con il diritto in questa sede controverso, che è quello del lavoratore ad ottenere l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricol i ed è collegato solo all’accertamento di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo.
Osserva il Collegio che il ricorso presenta profili peculiari legati alla specificità della fattispecie esaminata; ciò rende opportuno il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.
P. Q. M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2025
La Presidente NOME COGNOME.