Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34992 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34992 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDI NANZA
sul ricorso iscritto al n. 7872/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende ex lege e
-ricorrente-
Contro rappresentato e difeso dall’avvocato
K.S.
COGNOME
CE NTONZE SALVATORE
-controricorrente ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO LECCE n. 39/2022 depositata il 14/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
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COGNOME
Numero registro generale 78712022 Numero sezionale 5108..2023 Numero di raccolta generale 34992/2023 Data pubblicazione 13/112023
RILEVATO CHE
NOMECOGNOME ha COGNOME chiesto il conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbrai n. 91, essendo coniugato con cittadina italiana (divenuta tale naturalizzazione); l’amministrazione ha accertato a carico richiedente una sentenza di applicazione della pena su richiest sensi dell’art. 445 c.p.p. per il reato di contrabbando di tab precedente non menzionato all’interessato nell’istanza e quindi respinto la richiesta. L’interessato ha proposto ricorso al Trib di Lecce che ha respinto il ricorso. K.S. ha quindi interp gravame che la Corte d’appello di Lecce ha accolto affermando che l’effetto preclusivo dell’acquisto della cittadinanza previsto dall della legge n. 91 del 1992 dipende non dalla erogazione del sanzione penale, quanto dall’accertamento della responsabilità e d giudizio di colpevolezza e pertanto non può derivare dal applicazione su richiesta della pena. La Corte d’appello ha qui accertato e dichiarato il diritto dell’appellante ad acquist cittadinanza italiana per matrimonio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso pe cassazione il Ministero, affidandosi a un motivo.
L’interessato si è costituito con controricorso, proponen ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La causa è stata trattata l’udienza camerale non partecipa del 15 novembre 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo e unico motivo del ricorso il Ministero lament ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa appli dell’art. 6 comma 1 lett. B) della legge n. 91 del 1992 e dell’a comma 1 c.p.p. Deduce che la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia condanna e che l’art. 6 cit. prevede quale causa ostativa all’acq
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cittadinanza la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. Deduce che la Corte d’appello si è fondata su un unico precedente, del tutto isolato, mentre di contro le sezioni unite penali del Suprema Corte e la giurisprudenza amministrativa hanno sempre equiparato il patteggiamento alla sentenza di condanna, salvo specifiche previsioni di legge in deroga. Rileva che è ormai consolidato il principio generale secondo cui, in assenza d un’esplicita e chiara deroga legislativa, gli effetti della condan pronunciata all’esito del rito speciale per l’applicazione della pena s richiesta delle parti sono eguali a quelli di un’ordinaria sentenza d condanna, in ossequio ad un’interpretazione dell’art. 445 c.p.p. più afferente al dato letterale.
2.- Il motivo è infondato.
La censura di parte ricorrente non tiene conto che sussiste una netta differenza tra gli effetti penali della sentenza resa ex art. c.p.p. e gli effetti che essa potrebbe -in ipotesi- spiegare nei giu civili ed amministrativi, cui asta però un espresso divieto di legge
Non è qui in discussione che la sentenza di patteggiamento sia equiparata ad una sentenza di condanna, in quanto ciò è affermato espressamente all’art. 445 c.p.p.; al tempo stesso però la norma afferma che la sentenza prevista dall’ad 444 c.p.p. non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Con ciò si intende dire che essa no vale ad affermare con efficacia di giudicato la responsabilità per i fatto nel giudizio civile/amministrativo, pur se, secondo una giurisprudenza sviluppatasi con riferimento al testo normativa previgente alla riforma operata dal d.lgs. n.150 del 2022, essa costituiva un elemento di prova per il giudice di merito (Cass. sez. un. n. 5756 del 12/04/2012). Era pertanto abbastanza chiaro, già nell’impianto normativa previgente alla riforma del 2022, che la sentenza di patteggiamento non poteva considerarsi affermazione di
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responsabilità, né la sua autorità poteva essere invocata in via diretta nei giudizi civili o amministrativi, pur se era consenti valutarla come elemento di fatto, indicativa di alcune circostanze che potevano orientare il giudice civile a ritenere provata l responsabilità. Nella sua attuale formulazione, come modificata dall’art. 25, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022, l’art.445 c ancora più rigoroso che nel passato, cosi disponendo “La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo fa chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, trib amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile” e meglio chiarisce in che ambito opera l’equiparazione alla condanna, disponendo all’ultimo cpv che “salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, fa sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”. Vale a dire che la equiparazione tra sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento riguarda soltanto l’ambito della giurisdizione penale e non tocca i giudizi civili e amministrativ
Pertanto, diversamente da quanto sostiene l’Avvocatura, gli effetti della sentenza di condanna e quelli della sentenza pronunciata in esito a richiesta ex art. 444 c. p.p. non sono esattamente ugual e del resto, per rendersene conto basta esaminare la diversità dei relativi dispositivi; nel primo caso il giudice dichiara l’imputa responsabile (o colpevole) dei reati ascrittigli e lo condanna ad u certa pena; nel secondo, omessa la dichiarazione di responsabilità, applica la pena concordata.
Occorre quindi chiedersi se la sentenza di patteggia mento possa produrre l’effetto preclusivo previsto dall’art. 6 lett. b) della le 91/1992 laddove si afferma che “escludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo .T, capi I, H e III, del codice pena
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b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione”.
Ciò deve escludersi in primo luogo in ragione del criterio letterale di interpretazione della legge, poiché la norma fa espresso riferimento alla condanna e, per quanto la sentenza di patteggiamento sia “equiparata”, nei termini sopra precisati, alla sentenza di condanna, essa sentenza di condanna non è nella definizione della legge, e trattandosi di una norma che pone eccezioni e limitazioni essa è di stretta interpretazione; ma, anch a voler adottare il criterio logico sistematico e fare riferimento quella che è la ratio legis della norma, individua bile nella valutazione negativa della personalità civile e morale che il legislatore colle alla condanna penale del richiedente, si evidenzia che la “valutazione negativa” presuppone la affermazione di responsabilità per il fatto reato, ciò che appunto manca nella sentenza di applicazione della pena su richiesta.
In termini si è già espressa questa Corte nel 2007, con precedente che non è “isolato” come deduce parte ricorrente, ma unico massimato e non specificamente contraddetto, affermando che: “l’effetto preclusivo dell’acquisto della cittadinanza, che l’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione dipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale, bensì dall’accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza, e, quindi, non può derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. peri. (all stregua dell’originaria disciplina codicistica degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen.), ma richiede una vera e propria sentenza di condanna” (Cass. n. 24312 del 22/11/2007). Da questo precedente non vi sono
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ragioni per discostarsi posto che, come sopra si diceva, è lo stess art 445 c.p.p. ad escludere che la sentenza di patteggiamento possa spiegare effetti nei giudizi civili e amministrativi.
Né questo precedente può considerarsi smentito dalla sentenza a sezioni unite n. 17781/2005 cui fa riferimento l’Avvocatura, riferita a tutt’altra questione e cioè agli effetti penali della sente patteggia mento, che costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, comma primo, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
Ne consegue il rigetto del ricorso principale.
I motivi del ricorso incidentale sono proposti, come si legge nelle conclusioni dell’atto, in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale e sono relativi alla decorrenza del termine biennale di decadenza per respingere la domanda, alla sospensione dei termini, all’estinzione del reato, e alla riabilitazione. Le questioni rest assorbite poiché per effetto del rigetto del ricorso principale passa i giudicato la sentenza della Corte d’appello che accerta e dichiara il diritto dell’appellante ad acquistare la cittadinanza italiana.
Le spese di giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidental Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 pe cento, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contribut unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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Data pubblicazione 13/12/2023
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su rivis giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri d identificativi della parte riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma, il 15/11/2023.