Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36468 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36468 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27511-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto
CIGS
R.G.N. 27511/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2023
CC
dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 796/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/05/2017 R.G.N. 502/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di COGNOME NOME avente ad oggetto il pagamento dell’indennità dovuta a titolo di integrazione salariale straordinaria dovuta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e da questo sospesa dopo due mesi.
COGNOME, lavoratore nel settore aereo, al tempo dell’accordo sindacale, cui fece seguito quello governativo e il decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS, era dipendente di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, azienda facente parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’u nica ad avere sottoscritto l’accordo sindacale e quello governativo. In seguito, il suo contratto di lavoro fu ceduto ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Riteneva la Corte che l’accordo sindacale, e anche quello governativo che al primo rifaceva richiamo, avessero riguardo alla richiesta di CIGS per tutti i lavoratori del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quindi anche per RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e restava così irrilevante che il decreto ministeriale menzionasse solo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE La Corte riteneva poi che il requisito dell’anzianità di servizio pari a 90 giorni richiesto ai fini dell’ammissione al trattamento di CIGS sussistesse in capo a COGNOME, dovendosi computare l’anzia nità lavorativa già maturata presso la cedente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per due motivi.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso illustrato da memoria. Resiste con controricorso anche COGNOME NOME.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione degli artt.1 bis, co.1 d.l. n.247/04, conv. con mod. dalla l. n.291/04, 2, co.1 d.l. n.134/08, conv. con mod. dalla l. n.166/08, 2 d.P.R. n.218/00, nonché degli artt.1362
ss., 1387 ss., 1372 c.c. La Corte avrebbe considerato fondante l’accordo sindacale, nonostante il titolo costitutivo della CIGS dovesse rinvenirsi nell’accordo governativo e nel decreto ministeriale di ammissione, che non facevano riferimento ad altre imprese diverse da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE La Corte, nell’assumere la decisione, avrebbe di fatto attribuito al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE una soggettività giuridica autonoma, invece inesistente, non richiedendo che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse stipulato gli accordi anche in nome e per conto delle imprese del RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione degli artt.8, co.3 d.l. n.86/88, conv. con mod. dalla l. n.160/88, 1 bis, co.1 e 1 ter d.l. n.247/04, conv. con mod. dalla l. n.291/04, nonché degli artt.1406 e 2112 c.c. La Corte non avrebbe dovuto computare, nei 90 giorni di anzianità lavorativa, quella maturata presso la cedente del contratto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto la cessione del contratto non potrebbe essere equiparata alla cessione d’azienda: nella prima l’attività lavorativa viene prestata per due soggetti (cedente e cessionario) completamente diversi, e quindi nell’ambito di due imprese distinte, nella seconda viene invece prestata nell’ambito della medesima azienda.
Il primo motivo è fondato.
La Corte ha ritenuto che l’accordo sindacale sottoscritto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riguardasse la richiesta di CIGS anche per le imprese del RAGIONE_SOCIALE considerando che l’oggetto dell’accordo era vasto e concerneva aspetti organizzativi involgenti non solo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ma le imprese del RAGIONE_SOCIALE, più volte menzionate nelle clausole negoziali.
Ora, che l’accordo riguardasse anche aspetti organizzativi riferibili alle imprese del RAGIONE_SOCIALE, non è rilievo sufficiente ad affermare che la capoRAGIONE_SOCIALE abbia inteso chiedere la CIGS anche per dette imprese.
Nel momento in cui il RAGIONE_SOCIALE societario non costituisce un autonomo soggetto di diritto, mantenendo ciascuna impresa del RAGIONE_SOCIALE la propria autonoma soggettività giuridica (Cass.20231/10), ed essendo pacifico che l’accordo sindacale fu sottoscritto solo da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e non da altre imprese del RAGIONE_SOCIALE, la Corte avrebbe dovuto accertare se RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ebbe a sottoscrivere l’accordo in funzione della richiesta di CIGS in nome e per conto delle altre imprese, e quindi in forza di una procura ad hoc.
La Corte, nulla richiedendo in termini di poteri rappresentativi in capo ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è venuta a violare le norme sulla rappresentanza (art.1387 ss. c.c.), di fatto ammettendo che il solo riferimento in varie clausole negoziali alle imprese del RAGIONE_SOCIALE bastasse a determinare in capo ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il potere di fare richiesta di CIGS anche per costoro, quando invece tale potere presuppone sempre un negozio quale la procura. Né la Corte ha affermato che, dall’interpretazione delle clausole negoziali, risultava un conferimento implicito di procura.
Il secondo motivo resta assorbito.
Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano per i conseguenti accertamenti indotti dalla presente pronuncia sulla sussistenza o meno di un potere rappresentativo di
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ordine alla stipula degli accordi negoziali, nonché per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.