Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6913 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 6913 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
SENTENZA
sul ricorso 17579-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 715/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2023 R.G.N. 750/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto
Art. 2112 c.c.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/01/2026
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME e per gli altri ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’originario ricorso proposto dai lavoratori in epigrafe nei confronti di RAGIONE_SOCIALE volto a far accertare ‘la nullità e/o a nnullabilità e/o illegittimità della cessione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE‘ da detta società cedente alla RAGIONE_SOCIALE in relazione alla cessione del ramo d’azienda, denominato ‘RAGIONE_SOCIALE ‘, avvenuta a decorrere 1 ° gennaio 2018.
La Corte, in estrema sintesi, valutato il compendio istruttorio, ha ritenuto sussistente la preesistenza e l’autonomia funzionale del ramo oggetto di cessione.
Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso i soccombenti con nove motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società.
In prossimità dell’adunanza camerale del 26 febbraio 2025, entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito, il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
L’Ufficio RAGIONE_SOCIALE ha comunicato memoria in cui ha illustrato le conclusioni innanzi riportate.
Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che sono stati depositati i verbali di conciliazione sottoscritti con la società controricorrente dai Signori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, per cui deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, anche rispetto alle spese, tra dette parti.
Devono, quindi, essere esaminati i motivi di ricorso limitatamente alle posizioni dei Signori COGNOME NOME e COGNOME NOME, come concordemente indicato dalle parti.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ‘la nullità della sentenza e/o del procedimento per avere la Corte d’Appello fondato la propria decisione su verbali testimoniali di causa intervenuta tra parti diverse e avente diversa causa petendi e petitum nonché su parere di un consulente di parte, AVV_NOTAIO COGNOME, entrambi depositati dalla società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE solo con le note conclusionali di primo grado, di cui è stata tempestivamente eccepita la tardività ex art. 416 c.p.c. non ammessi dal giudice di primo grado, e con conseguente violazione sul punto del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.’.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Preliminarmente occorre ribadire che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, sicché è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza
prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (tra le tante: Cass. n. 31611/2025; Cass. n. 1769/2025; Cass. n. 14374/2023; Cass. n. 26419/2020; Cass. n. 26831/2014). Consegue l’inammissibilità di una doglianza che si limiti a prospettare la mera irregolarità dell’attività processuale senza chiarire in qual modo l’eliminazione dell’atto avrebbe imposto u na diversa statuizione, in coerenza con la natura del vizio di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. che postula la valenza decisiva dell’ error in procedendo .
Nel caso di specie, il motivo non assolve a tale onere, atteso che non specifica il concreto pregiudizio difensivo sofferto in conseguenza della denunciata acquisizione di atti, né indica adeguatamente per quali ragioni l’espunzione dei verbali e del parere menzionati avrebbe privato la sentenza impugnata del suo fondamento.
Invero, la sentenza gravata valorizza quelle risultanze soltanto a complemento di un percorso motivazionale che è fondato su plurime circostanze documentali e fattuali, mentre chi ricorre non riesce a dimostrare il nesso decisivo che quelle risultanze, asseritamente acquisite in violazione della legge processuale, abbiano cagionato al fine di determinare l’esito infausto della lite.
Fermo il rilievo assorbente che precede, quanto all’asserita violazione dell’art. 101 c.p.c., va rilevato che la produzione dei verbali di altro giudizio e del parere illustrativo è stata certamente consegnata al contraddittorio nel grado di appello, per cui su tali atti era possibile dispiegare pienamente l’esercizio del diritto di difesa.
3. Col secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2729 c.c., per avere la Corte posto a fondamento della decisione elementi tratti dalla motivazione in fatto di una sentenza di legittimità (Cass. n. 6670/2019) resa in un diverso giudizio, tra altre parti e su distinta cessione.
Il terzo motivo deduce, ancora, la nullità della sentenza, ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), assumendosi che la Corte d’appello avrebbe utilizzato prove non offerte dalle parti, rinvenute in un diverso giudizio e riferite ad altra cessione, senza previa instaurazione del contraddittorio, sempre in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2729 c.c.
Tali motivi, scrutinabili congiuntamente per connessione, sono da respingere.
Vi sono pregiudiziali profili di inammissibilità quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dedotta impropriamente (v., da ultimo, Cass. n. 9731/2025).
Come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella
mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo valore anche a quelle acquisite in altro giudizio).
Parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014.
Altrettanto inammissibile la eccepita violazione dell’art. 2729 c.c. (v. Cass. n. 28772/2022; Cass. n. 20540/2023; cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato).
E’ noto che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni,
individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847/2007; Cass. n. 24028/2009; Cass. n. 21961/2010) e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza del fatto ignoto.
La delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781/2017); essendo compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui “risalire” al fatto ignorato, i quali presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria, nonché l’apprezzamento circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’íd quod plerumque accidit, l’esito dell’operazione ordinariamente si sottrae al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831/2003; Cass. n. 26022/2011; Cass. n. 12002/2017; Cass. n. 9054/2022).
Per altro verso, le doglianze contenute nei motivi in scrutinio risultano anche infondate perché la sentenza impugnata si limita a trarre elementi di convincimento da una decisione di
questa Corte, sicuramente utilizzabile come ogni precedente di legittimità e anche perché indicato dalla stessa difesa dei lavoratori (come affermato nella sentenza impugnata), al fine di corroborare il proprio convincimento circa la questione della mancata cessione del software , ma consapevole che si trattasse di circostanze relative ad una diversa e precedente cessione di ramo d’azienda.
La Corte territoriale non ha trasfuso nel presente giudizio accertamenti fattuali estranei, ma ha richiamato il precedente di legittimità quale rafforzativo dei principi di diritto in tema di autonomia funzionale del ramo e dell’irrilevanza, nel caso speci fico, della mancata cessione di taluni software , restando conscia della diversità della vicenda.
In definitiva, gli elementi denunciati non sono stati utilizzati dalla Corte territoriale quale fonte di prova di fatti esterni al presente giudizio, né per trasporre nel processo odierno accertamenti fattuali compiuti in altra controversia, ma soltanto quale argomento di conferma in ordine ai principi di diritto concernenti il requisito dell’autonomia funzionale del ramo, sulla base di una valutazione già compiuta con il compendio probatorio ritualmente acquisito.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in combinato con l’art. 2112 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente trasferito sui lavoratori l’onere probatorio in tema di autonomia funzionale e preesistenza del ramo (ex. art. 360, n. 3, c.p.c.).
Esso è infondato.
La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di
scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (tra innumerevoli: Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018; più di recente: Cass. n. 26739 del 2024).
La sentenza non opera alcuna inversione dell’onere probatorio, ma valuta gli elementi offerti, ritenendo dimostrata, da parte della società che se ne è giovata, l’esistenza di un’entità economica dotata di autonoma capacità operativa già al momento dello scorporo.
Col quinto motivo si prospetta, a mente dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile, in particolare con riferimento alla ritenuta non centralità del trasferimento dei software , alla commistione tra cedente e cessionaria e alla inspiegata irrilevanza del conferimento di una provvista finanziaria iniziale in ragione della ritenuta dirimente costituzione di una rete di imprese.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass., Sez. Un., 8053 e 8054/2014 cit.).
Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione,
perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016).
Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dai giudici d’appello per riformare la pronuncia di prime cure.
La Corte territoriale ha inteso valorizzare il trasferimento di un rilevante compendio di personale specializzato, di mezzi materiali, di attrezzature tecniche, di veicoli, di laboratori e di asset organizzativi, ritenendo che, per la specifica attività svolta prevalentemente mediante interventi sul campo, tali elementi fossero strutturalmente centrali. In tale prospettiva, la mancata titolarità in capo alla cessionaria di taluni applicativi informatici non può dirsi ignorata, ma piuttosto ritenuta non decisiva, sul rilievo che non costituissero, nel caso concreto, il nucleo operativo essenziale dell’attività trasferita; ciò che determina la differenza rispetto ad ipotesi in cui il segmento ceduto sia strutturalmente imperniato sull’utilizzo esclusivo di sis temi informatici rimasti presso l’azienda cedente.
La successiva collaborazione tra imprese, formalizzata anche mediante contratto di rete, è stata valorizzata quale cornice di legittima cooperazione interaziendale, non già quale elemento costitutivo dirimente circa l’autonomia del ramo.
Ciò posto, non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è risultato soccombente.
6. Il sesto motivo denuncia: ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, in combinato disposto con l’art. 2112 c.c., per erronea ricognizione della fattispecie astratta dell’autonomia funzionale e della preesistenza del ramo di azienda da cedere che deve sussistere senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario ed indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga stipulato tra le parti, anche qualora venga costituita una rete di impresa in cui la società cedente detiene il 100% delle azioni della RAGIONE_SOCIALE (con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.)’.
La censura è da respingere.
Va ribadito che: ‘In tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell’art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nell’ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti’ (C ass. n. 7364/2021, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., circa i limiti consustanziali del sindacato di legittimità nelle ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda).
Tale principio è stato più volte richiamato da questa Corte (v. Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012; Cass. n. 1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n. 24262/2013; Cass. n. 10925/2014; Cass. n. 27238/2014; Cass. n. 22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n. 2315/2020;
Cass. n. 6649/2020), anche con riferimento a vicende di cessioni di ramo d’azienda analoghe alla presente (v., diffusamente, Cass. n. 18807/2025), mentre non risulta pertinente il richiamo della difesa dei ricorrenti a Cass. n. 23844/2025 in cui viene accertato un vizio di sussunzione della sentenza impugnata, che presuppone una ricostruzione della vicenda storica che è quella operata dai giudici del merito, mentre nel caso all’attenzione del Collegio si prospetta un diverso apprezzamento di circostanze fattuali. Per completezza si sottolinea ancora che la Corte territoriale non ha radicato l’accertamento sull’autonomia funzionale e preesistenza del ramo per effetto del solo contratto di rete, ma ha accertato, alla stregua del materiale istruttorio liberamente apprezzato, che il compendio trasferito era già, al momento della cessione, dotato di elementi tali da consentire la prosecuzione dell’attività. Il riferimento alla rete d’impresa non ha assunto, pertanto, funzione costitutiva dell’autonomia del ramo, ma esclusivamente descrittiva delle modalità di coordinamento e cooperazione intervenute tra le società dopo la cessione.
7. Il settimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla preesistenza della rete di imprese rispetto al momento dello scorporo del ramo ceduto, che renderebbe inconferente il suo richiamo a sostegno della ritenuta autonomia e preesistenza.
La doglianza non merita condivisione in quanto si evoca il punto n. 5) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., nella versione di testo introdotta dall’art. 54, co. 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni in l. n. 134 del 2012, al di fuori dei limiti consentiti.
Le Sezioni unite -con le pronunce nn. 8053 e 8054 del 2014 già più volte richiamate – hanno espresso su tale norma i
seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881/2014, n. 25008/2014, n. 417/2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia
stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.
Il motivo in esame risulta irrispettoso di tali enunciati, atteso che non enuclea l’omesso esame di un fatto realmente decisivo che sarebbe stato trascurato dai giudici d’appello e piuttosto sollecita un diverso apprezzamento dei fatti di causa.
In realtà la Corte territoriale ha valutato l’esistenza di un contratto di rete ed ha evidentemente ritenuto non decisiva la circostanza che detto contratto avesse acquisito efficacia 15 giorni dopo la cessione del ramo d’azienda, in quanto esso era idoneo a dimostrare le interrelazioni tra cedente e cessionaria successivamente alla cessione e non la preesistenza del ramo ceduto.
Peraltro, il riferimento alla rete, nel ragionamento decisorio, – come già osservato – non assume funzione fondativa della preesistenza del ramo, già accertata aliunde , ma descrittiva delle interrelazioni operative intercorse tra le società dopo la cessione.
8. Con l’ottavo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., nonché degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per non avere la Corte d’appello tenuto conto di fatti assertivamente ‘non contestati’ in primo grado e, quindi, sottratti a nuova valutazione, e, sotto altro profilo, per il mancato accertamento del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in relazione ai fatti non contestati.
La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.
Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi , spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta
di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (tra molte, Cass. n. 3680/2019 e Cass. n. 3126/2019; più di recente: Cass. n. 7997/2025); poiché tale apprezzamento esige l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (da ultimo, Cass. n. 8175/2025; in conformità: Cass. n. 7597/2025; Cass. n. 6638/2025; in precedenza v. Cass. n. 27490/2019; Cass. n. 10182/2007) e, non come eccepito nella specie, quale violazione di norme di diritto.
Peraltro, quand’anche un determinato fatto storico si assuma non contestato, resta distinta da esso la successiva operazione di qualificazione giuridica e di valutazione di rilevanza che il giudice è chiamato a compiere ai fini della sussunzione della fatt ispecie concreta nell’art. 2112 c.c.; sicché non può affermarsi, in forza della sola non contestazione di uno o più elementi fattuali, l’automatico accoglimento della soluzione giuridica voluta dalla parte.
Circa la pretesa violazione degli artt. 2909 c.c., l’impugnazione importa acquiescenza (e, quindi, formazione del giudicato interno) delle parti della sentenza non impugnate, per esse intendendosi non quelle frutto di qualsiasi portato assertivo contenuto nella sentenza, ma esclusivamente quelli idonei a passare, appunto, in cosa giudicata (Cass. n. 16808/2011).
A tal fine si è adoperato in dottrina, proprio al fine di selezionare le questioni (di fatto e/o di diritto) devolvibili e, per converso, suscettibili di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione di “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, che
consiste nella sequenza logica “fatto – norma – effetto giuridico”, cioè nella statuizione che affermi l’esistenza d’un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (in tali sensi sin da Cass. n. 10832/1998; Cass. n. 6769/1998).
Benché ciascun elemento di tale sequenza possa essere singolarmente investito di censura in appello, nondimeno l’impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l’esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell’impugnazione di riconsiderarla tanto in punto di diritto quanto in punto di fatto, attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Quindi è escluso che si possa formare un giudicato su fatti meri, come vorrebbe parte ricorrente, men che meno su argomentazioni (cfr. Cass. n. 27246/2024; Cass. n. 40276/2021; Cass. n. 21566/2017; Cass. n. 4732/2012).
9. Il nono motivo denuncia ancora l’omesso esame di fatti decisivi, consistenti ‘nell’avvenuto accertamento in primo grado della non contestazione di fatti divenuti, quindi, non più sindacabili ex artt. 115, 116 e 414 c.p.c.’, avuto altresì riguardo ‘alla mancata cessione dei software, applicativi necessari allo svolgimento delle attività cedute e al loro utilizzo ordinario’.
La censura è inammissibile.
Per quanto innanzi detto il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non può riguardare fatti processuali, quali la pretesa non contestazione di fatti.
Inoltre, la mancata cessione del software è stata comunque valutata dalla Corte territoriale che ha spiegato perché, nel peculiare contesto organizzativo del ramo dedito ad attività di costruzione ed esercizio della rete prevalentemente svolte sul campo, la non titolarità di taluni applicativi in capo alla
cessionaria non inficiasse la preesistenza e autonomia del ramo ceduto.
In ogni caso la circostanza asseritamente omessa non assume certo quella caratura di decisività nel senso patrocinato da questa Corte, ovvero che, ove esaminata nella prospettiva di parte ricorrente, avrebbe condotto ad un diverso esito della lite con prognosi di certezza e non di mera possibilità.
In definitiva, anche con quest’ultima doglianza, i ricorrenti sollecitano un sindacato di merito sottratto al controllo di legittimità consentito a questa Corte.
E’ che più volte le Sezioni unite civili hanno ribadito l’inammissibilità di censure che ‘sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione’, così travalicando ‘dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti’ (cfr. Cass., Sez. Un., n. 34476/2019; Cass., Sez. Un., n. 33373/2019; Cass., Sez. Un., n. 25950/2020).
10. In conclusione, dichiarata la cessazione della materia del contendere per coloro che hanno conciliato e meglio specificati in dispositivo, il ricorso di COGNOME e COGNOME deve essere respinto nel complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei
ricorrenti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME ed RAGIONE_SOCIALE, con compensazione delle spese;
rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME e li condanna al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti COGNOME e COGNOME dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Cons. est. La Presidente
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