SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 3568 2025 – N. R.G. 00001122 2025 DEPOSITO MINUTA 25 07 2025 PUBBLICAZIONE 25 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. (C.F. ) (C.F. (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8 CodiceFiscale_8 Parte_9 CodiceFiscale_9 Parte_10 CodiceFiscale_10 Parte_11 CodiceFiscale_11 Parte_12 CodiceFiscale_12 Parte_13 CodiceFiscale_13 Parte_14 CodiceFiscale_14 Parte_15 CodiceFiscale_15 Parte_16 CodiceFiscale_16 Parte_17 CodiceFiscale_17 Parte_18 CodiceFiscale_18 Parte_19 CodiceFiscale_19 Parte_20 CodiceFiscale_20 Parte_21 CodiceFiscale_21 Pt_22 Pt_23 CodiceFiscale_22 Parte_24 CodiceFiscale_23 Parte_25 CodiceFiscale_24 Parte_26 CodiceFiscale_25 Parte_27 CodiceFiscale_26 Parte_28 CodiceFiscale_27 Parte_29 CodiceFiscale_28 Parte_30 CodiceFiscale_29 Parte_31 CodiceFiscale_30
con l RAGIONE_SOCIALE ‘ E.NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME del Foro di RAGIONE_SOCIALE, nonché l’AVV_NOTAIO. COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE COGNOME del Foro di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
– RICORRENTE – contro
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
con l AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ‘ sito in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO
e contro
C.F. e P.IVA ) del Foro di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_2 P.IVA_2
con l RAGIONE_SOCIALE ‘ COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE COGNOME Studio dei difensori sito in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO
– RESISTENTI –
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
accerta e dichiara l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa cessione del ramo d’azienda effettuato, in data 1 luglio
Controparte_2
per l’effetto, accerta e dichiara la persistenza dei rapporti di lavoro dei ricorrenti in capo a
Controparte_1
Conseguentemente, condanna all’immediato ripristino dei suddetti rapporti di lavoro alle medesime condizioni -economiche e normative -di cui in precedenza. Controparte_1
Condanna
Controparte_1
Controparte_2
in solido tra loro – alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite che liquida in complessivi € 36.166,50 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre € 259,00 per contributo unificato, con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva il deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione a 60 giorni.
RAGIONE_SOCIALE, 25 luglio 2025