Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30091 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30091 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
Oggetto
Cessione di ramo d’azienda illegittimo
Condanna della cedente alle differenze retributive
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
sul ricorso 20626-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 154/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/03/2022 R.G.N. 1402/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 11 marzo 2022, la Corte d’appello di Milano ha condannato RAGIONE_SOCIALE a corrispondere, in favore del lavoratore indicato in epigrafe, la somma di € 44.885,75, a titolo di retribuzioni ordinarie nel periodo da dicembre 2012 a giugno 2014 oltre accessori: in riforma della sentenza di primo grado, che aveva revocato il decreto ottenuto dal secondo di ingiunzione della prima al pagamento della somma di € 47.194,84, a titolo di retribuzione non percepita da novembre 2012 (data di formale offerta della sua prestazione lavorativa alla società) a giugno 2014 (data di ripristino del rapporto di lavoro dalla società, per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 5627/2007,
di accertamento dell’illegittimità della cessione di ramo d’azienda del 16 aprile 2003 da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE e di conseguente ordine alla società di ripristino del rapporto di lavoro);
essa ha escluso il vincolo di giudicato esterno, invece ritenuto dal primo giudice, formatosi su una serie di sentenze, emesse in giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi per periodi lavorativi successivi alla citata sentenza del Tribunale di Roma n. 5627/2007 (specificamente indicati), in relazione alla qualificazione in esse della natura risarcitoria della responsabilità datoriale, per la natura di illecito permanente dell’inadempimento all’ordine di ripristino del rapporto di lavoro, comportante la necessità di ‘accertare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria alla luce delle norme e dell’evoluzione giurisprudenziale verificatesi in ciascun periodo di riferimento’ ;
nel solco di un consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, seguito dalla Corte territoriale, essa ha allora ritenuto la natura retributiva della pretesa del lavoratore, in applicazione del principio, secondo cui, ‘una
volta accertata l’invalidità della vicenda traslativa realizzata tramite cessione di ramo d’azienda, il rapporto di lavoro conseguentemente trasferito dal cedente al cessionario, Ł instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridicamente ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione’ ; 4. dato, infine, atto del mutamento del quadro normativo a seguito della legge n. 92/2012, con specifico riferimento alla previsione della tutela reintegratoria soltanto per alcune ipotesi di illegittimità del licenziamento ed al venir così meno della stabilità del rapporto di lavoro, la Corte d’appello ha negato la decorrenza della prescrizione in costanza di esso e pertanto riconosciuto la fondatezza della domanda del lavoratore, con la sola esclusione della mensilità di novembre 2012, già richiesta con l ‘ultimo decreto ingiuntivo opposto avanti al Tribunale di Roma, coperta da giudicato;
5. con atto notificato il 7 settembre 2022, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con
contro
ricorso e memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2909 c.c., per la formazione di un giudicato (esterno, relativo ad una serie di sentenze, emesse in giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi per periodi lavorativi successivi alla citata sentenza del Tribunale di Roma n. 5627/2007) sulla qualificazione giuridica (risarcitoria) della pretesa creditoria del lavoratore, originata dal medesimo rapporto giuridico e riguardante periodi anteriori a quello oggetto dell’odierno giudizio, alla stregua di sua premessa logica, risolta in via definitiva (primo motivo);
esso Ł infondato;
nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con
esclusione di quelli variabili (Cass. 18 agosto 2020, n. 17223, in motivazione sub p.ti 2.2, 2.3; Cass. 19 aprile 2023, n. 10430). Pertanto, l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non Ł impedita dall’autonomia dei periodi, limitatamente tuttavia agli elementi costitutivi della fattispecie, originante l’obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente; ma non rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori, privi della caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (Cass. 1 luglio 2015, n. 13498; Cass. 3 gennaio 2019, n. 37, entrambe a specifico riguardo del processo tributario in relazione all’autonomia dei periodi d’imposta, con individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie nelle qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria e di quelli variabili nella capacità contributiva o nelle spese deducibili). SicchØ, il vincolo di giudicato ricorre quando la situazione giuridica ovvero la soluzione di questioni di fatto e di diritto, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, precludano il riesame
dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche in presenza di finalità del successivo giudizio diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass. 12 aprile 2010, n. 8650; Cass. 5 marzo 2013, n. 5478; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20629; Cass. 10 maggio 2018, n. 11314);
3.1. nel caso di specie, il giudicato esterno si Ł formato sul fatto costitutivo delle pretese creditorie tempo per tempo azionate dal lavoratore, consistente nell’accertamento di illegittimità della cessione di ramo d’azienda del 16 aprile 2003 da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE e nell’ordine alla società di ripristino del rapporto di lavoro; non anche sulla qualificazione delle suddette pretese, dipendenti dal fatto variabile e diverso, della protrazione dell’inosservanza datoriale all’ordine di ripristino del rapporto di lavoro, che integra, insieme con gli altri, tutti i presupposti della pretesa azionata nella loro compiutezza (Cass. 29 ottobre 2021, n. 30853, con specifico riferimento alla materia contributiva);
4. la ricorrente deduce violazione degli artt. 1218, 1219, 1221 e 1223 c.c., per l’erronea qualificazione della natura retributiva, anzichØ
risarcitoria, della pretesa creditoria del lavoratore, comportante la percezione di una doppia retribuzione, a fronte di una prestazione lavorativa unica (resa in favore della parte già cessionaria del ramo d’azienda, il cui trasferimento Ł stato dichiarato illegittimo e retribuita dalla medesima), per giunta azionata anni dopo l’avvenuto ripristino del rapporto di lavoro da parte della datrice cedente, con evidente finalità speculativa per essere già stata soddisfatta l’esigenza di garanzia del principio di effettività della tutela giurisdizionale (manifestata dagli arresti delle Sezioni Unite n. 2990/2018 e della Corte costituzionale n. 29/2019), con distorsione del sistema della costituzione in mora (secondo motivo);
5. esso Ł inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.; 6. la questione si pone nei medesimi termini già affrontati da questa Corte, secondo cui, in caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto sia giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle
energie lavorative in favore dell’alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa. E ciò, nel solco di quanto ritenuto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2990/2018, cui la Corte costituzionale ha riconosciuto valore di diritto vivente con la sentenza n. 29/2019, con le conseguenze:
a ) non già dell’unicità del rapporto di lavoro, che presuppone la validità della vicenda circolatoria aziendale, bensì di una duplicità di rapporti (uno, de iure , ripristinato nei confronti dell’originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore; l’altro, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa);
b ) della spettanza al dipendente della retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti;
c ) della giuridica equiparazione, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, del suo rifiuto della messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, comportante il suo obbligo di pagamento della retribuzione;
d ) dell’applicazione, ai fini della costituzione in mora in quanto obbligazione di facere e pertanto infungibile, dell’intimazione ai sensi dell’art. 1217 c.c., valida ai fini della costituzione in mora credendi del medesimo datore (il quale la rifiuti senza giustificazione): con ciò avendo il debitore del facere infungibile posto in essere quanto Ł necessario, secondo il diritto comune, per far nascere il suo diritto al pagamento della retribuzione, per equiparazione della prestazione rifiutata a quella effettivamente resa per tutto il tempo in cui il creditore l’abbia resa impossibile non compiendo gli atti di cooperazione necessari;
e ) dell’equivalenza da quel momento dell’attività lavorativa subordinata resa in favore del non piø cessionario a quella che il lavoratore, bisognoso di occupazione, renda in favore di qualsiasi altro soggetto terzo: posto che neppure la prestazione
lavorativa in fatto resa per un terzo esclude una valida offerta di prestazione all’originario datore (Cass. 8 aprile 2019, n. 9747), considerato che, una volta che l’impresa cedente costituita in mora manifestasse la volontà di accettare la prestazione, il lavoratore potrebbe scegliere di rendere la prestazione non piø soltanto giuridicamente , ma anche effettivamente , in favore di essa e, ove ciò non facesse, verrebbero automaticamente meno gli effetti della mora credendi ;
f ) dell’inapplicabilità -per l’effettiva duplicità dei rapporti, essendo il nuovo datore di lavoro, già cessionario nel trasferimento dichiarato illegittimo, l’utilizzatore effettivo (e non meramente apparente come nelle fattispecie, di certo differenti, di interposizione nelle prestazioni di lavoro) dell’attività del lavoratore cui in via corrispettiva corrisponde la retribuzione dovuta, così adempiendo ad un’obbligazione propria, non estinguendo sicuramente un debito altrui (come nel caso di interposizioni fittizie: Cass. 3 settembre 2015, n. 17516; Cass. 31 luglio 2017, n. 19030) -delle disposizioni tanto dell’art. 1180 c.c., tanto del d. lgs. n. 276 del 2003 (Cass. 3 luglio 2019, n.
17784, part. in motivazione sub p.ti 6.3, 6.4, 7.1, 7.2; Cass. 7 agosto 2019, n. 21158; tra le innumerevoli successive: Cass. n. 29092 del 2020; Cass. n. 17487 del 2020; Cass. n. 17488 del 2020; Cass. n. 17489 del 2020; Cass. n. 17491 del 2020; Cass. n. 22517 del 2021; Cass. n. 22516 del 2021; Cass. n. 22436 del 2021; Cass. n. 22435 del 2021; Cass. n. 22433 del 2021; Cass. n. 25853 del 2022; Cass. n. 22436 del 2022; Cass. n. 17734 del 2023); 7. la ricorrente deduce infine violazione degli artt. 2934 e 2948 c.c., per l’erronea esclusione di stabilità del rapporto di lavoro, anche dopo l’introduzione della legge n. 92/2012, per la vigenza della tutela reintegratoria nelle ipotesi specificamente indicate e di quella indennitaria in casi di effettiva sussistenza della ragione addotta dal datore di lavoro per il licenziamento, così da escluderne la reazione alla rivendicazione di diritti del lavoratore e dovendosi peraltro accertare l’effettiva suss istenza di un metus del lavoratore, sicuramente da escludere nel caso di specie, avendo egli già promosso numerosi giudizi sulla base delle vicende del rapporto di lavoro; 8. anch’esso è infondato;
questa Corte ha ritenuto, con recente sentenza diffusamente argomentata, cui interamente si
rinvia, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non sia assistito da un regime di stabilità, sicchØ, per tutti quei diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorra, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246);
10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per
esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27