Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11816 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 11816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso 11018-2023 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4279/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2022 R.G.N. 3132/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RNUMERO_DOCUMENTON. 11018/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/03/2024
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di NOME COGNOME, già dipendente della RAGIONE_SOCIALE, volta ad accertare la perdurante esistenza di detto rapporto di lavoro in ragione della illegittimità e inefficacia della successione, nel gennaio 2019, di RAGIONE_SOCIALE in tale rapporto ex art. 2112 c.c. in esito alla cessione da parte della RAGIONE_SOCIALE del ramo d’azienda costituito dal punto vendita di Casalmorena ove lo stesso era addetto con il ruolo di Direttore di supermercato;
2. La Corte distrettuale, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (di livello comunitario e nazionale), ha rilevato che il lavoratore (a differenza delle organizzazioni sindacali) non era titolare di un diritto soggettivo all’informaz ione e alla consultazione nel corso della procedura dettata dall’art. 47 della legge n. 428 del 1990 (trattandosi di interesse collettivo, garantito alle organizzazioni sindacali), e, pertanto, dalla dedotta violazione di tali obblighi non conseguiva la il legittimità dell’atto di cessione (argomentazione spesa altresì dal Tribunale di Roma investito del profilo della antisindacalità della condotta, ex art. 28 della legge n. 300 del 1970); ha aggiunto che il punto vendita oggetto della cessione era dotato di autonomia funzionale ossia della capacità commerciale di offrire il servizio ai potenziali clienti, essendo ‘incontestato che i locali, gli arredi, le attrezzature (sia pur scelti ed acquistati in sede centrale), le utenze, le autorizzazioni amministrative, le licenze commerciali sono stati acquisiti dalla cessionaria’, essendo irrilevante che non fossero stati ceduti i contratti di fornitura e che la gestione del personale e la contabilità fossero (già da prima della cessione) centralizzati, posto che ciò era connaturato al fatto che il supermercato non costituiva una azienda
autonoma bensì un ramo di azienda; infine, la sola circostanza che un terzo dei lavoratori non era transitato alle dipendenze della cessionaria non rappresentava elemento sufficiente per configurare la invalidità della cessione.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore affidato a tre motivi. Resiste con tempestivo controricorso la società. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione degli artt. 47 della legge n. 428 del 1990 e 9 della direttiva 2001/23/UEE e si chiede rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea, avendo, la Corte territoriale, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, ritenuto privo di legittimazione passiva il lavoratore ove il datore di lavoro abbia violato gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’art. 7 della direttiva a favore dei rappresentan ti sindacali nell’ambito della procedura propedeutica alla cessione di azienda. Invero, l’art. 9 della direttiva attribuisce anche ai lavoratori (non solo alle organizzazioni sindacali) il diritto di lamentare l’inosservanza ‘degli obblighi derivanti dalla presente direttiva’ e, quindi, di tutti gli obblighi ed una interpretazione dell’art. 47 della legge n. 428 cit. conforme alla direttiva deve comportare, quale conseguenza, l’illegittimità dell’atto traslativo ossia una sanzione effettivamente dissuasiva, oppure la necessità dell’assenso del lavoratore alla sua cessione; dalla violazione di tale diritto deriva l’invalidità dell’atto di cessione o quantomeno l’inidoneità a produrre effetto nei confronti della posizione giuridica del singolo lavoratore.
Con il secondo ed il terzo motivo si denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione dell’art. 2112 cod.civ. avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere che il ramo di azienda non rappresenti una ‘piccola azienda’ capace di sopravvivere autonomamente sul mercato, posto che il ramo di azienda si differenzia dall’azienda sotto il profilo meramente
dimensionale della struttura non già sul piano qualitativo circa l’autonomia funzionale che deve possedere; la Corte territoriale ha, inoltre, trascurato che la radicale compressione del personale assegnato al punto vendita e il mancato subentro nei contratti di fornitura sono indici altamente significativi del mutamento dell’identità organizzativa del ramo ceduto.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
3.1. Ritiene, infatti, il Collegio di dare continuità giuridica al principio, più volte affermato (cfr. Cass. n. 9130 del 2003; Cass. n. 9141 del 2004; Cass. n. 17072 del 2005; Cass. n. 24093 del 2009; Cass. n. 3357 del 2013; Cass. n. 15050 del 2015), secondo il quale in tema di trasferimento d’azienda, la legge n. 428 del 1990, art. 47, pone un obbligo d’informazione in capo al datore di lavoro nella fase precedente il trasferimento disponendo che, ove la cessione riguardi un’azienda che occupa più di quindici dipendenti, deve darsene comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate, nonchè alle rispettive associazioni di categoria, almeno venticinque giorni prima; il mancato adempimento dell’obbligo d’informazione costituisce comportamento contrario ai principi di correttezza e di buona fede, il cui inadempimento rileva come condotta antisindacale, mentre i lavoratori, avendo un interesse di fatto al rispetto degli obblighi di comunicazione, non sono legittimati a far valere la carenza o la falsità delle informazioni.
3.2. La violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’espletamento della procedura di cui si discute, eventualmente commessa dall’azienda, non comporta automaticamente il sorgere di diritti, in quanto “i principi di correttezza e buona fede – di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. – non creano obbligazioni autonome in capo al datore di lavoro, bensì rilevano o come modalità di generico comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritti e obblighi, oppure come comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di prestazione, laddove il datore di lavoro, nell’esplicazione del suo potere di autonomia
contrattuale, agisce in piena libertà, senza alcun vincolo, neppure generico, nei confronti della generalità dei dipendenti” (Cass. n. 9141 del 2004); libertà di iniziativa che non viene minimamente intaccata dalla norma in esame, che obbliga all’incontro delle parti ed all’esame congiunto, ma ritiene esaurita la consultazione in caso di mancato accordo entro 10 giorni. Ogni contestazione in merito può quindi essere sollevata soltanto dalle Organizzazioni sindacali contraenti, essendo assolutamente irrilevante, ai fini della legittimazione attiva, che gli accordi siano stati presi nell’interesse e per la tutela dei diritti e delle aspettative del lavoratori, essendo stata la norma in esame strutturata come tutela sociale del lavoro dipendente affidata alle suddette organizzazioni (per cui è espressamente previsto, al comma 3, che “il mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28”).
3.3. Più precisamente la legge n. 428 del 1990, art. 47, comma 2, espressamente prevede la tutela di cui all’art. 28 della legge n. 300 del 1970, sia per la violazione degli obblighi di informazione previsti dal comma 1, sia per la violazione degli accordi di cui al comma 2, dell’art. 47; la fattispecie, quindi, non può essere configurata come un contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.), con le conseguenze ivi previste della dichiarazione del terzo di volerne profittare, della successiva irrevocabilità o immodificabilità degli obblighi assunti e, quindi, del sorgere del relativo diritto in testa al beneficiario. Invero, nell’art. 47 citato non vi è alcuna previsione preordinata ad invalidare la cessione del contratto per violazione della procedura di consultazione, come avviene invece per il licenziamento collettivo (e per i lavoratori assunti prima del 7.3.2015), la cui inefficacia è stabilità dall’art. 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 per ‘violazione delle procedure delle procedure richiamate all’art. 4 comma dodicesimo’.
3.3. La procedura di informazione e consultazione viene prevista dal legislatore nell’interesse del sindacato a sviluppare la propria azione
di tutela in relazione al trasferimento d’azienda ma non costituisce un requisito che concorre a perfezionare la cessione legale del contratto.
L’interpretazione consolidata dell’art. 47 della legge n. 428 del 1990 è conforme alle previsioni della direttiva 2001/23/UE.
4.1. La direttiva comunitaria distingue chiaramente i due ambiti dei diritti delle organizzazioni sindacali, da una parte, e dei diritti dei lavoratori, dall’altra, due entità destinatarie di diverse tutele. Invero, la normativa comunitaria si pone l’obiet tivo di promuovere l’armonizzazione delle legislazioni nazionali relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori e di chiedere ai cedenti e ai cessionari di informare e di consultare in tempo utile i rappresentanti dei lavoratori, in tal modo già individuando distinti destinatari della tutela prevista nella disciplina che segue.
4.2. Il capo II della direttiva è dedicato al ‘Mantenimento dei diritti dei lavoratori’ (artt. 3 -6), e prevede le tutele, a favore del personale trasferito, recepite, nell’ordinamento italiano, dall’art. 2112 cod.civ., ossia, essenzialmente il diritto alla continuazione del rapporto di lavoro e la conservazione di tutti i diritti che ne derivano, l’obbligo solidale per i crediti del lavoratore al tempo del trasferimento d’azienda e gli obblighi retributivi in caso di trasferimento illegittimo; il capo III della medesima direttiva è, invece, diretto alle organizzazioni sindacali in quanto è dedicato alla ‘Informazione e consultazione’ (art. 7), e disciplina l’obbligo del cedente e del cessionario di informare ‘i rappresentanti dei rispettivi lavoratori intere ssati da un trasferimento’ sulla vicenda traslativa. L’art. 9, contenuto nel capo IV (‘Disposizioni finali’), richiede agli Stati membri di introdurre nelle loro normative ‘i provvedimenti atti a consentire a tutti i lavoratori e ai loro rappresentanti che si ritengono lesi dall’inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, di tutelare i loro diritti con un’azione in giudizio dopo eventuali ricorsi ad altri organi competenti’.
4.3. Parallelamente e coerentemente con la partizione della direttiva (in specie, Capo II e Capo III), la norma di chiusura (art. 9 della
direttiva) richiama, in via generale, gli obblighi e i diritti sanciti nelle disposizioni precedenti (e, dunque, sia quelle poste a tutela dei lavoratori sia quelle dedicate ai loro rappresentanti) e richiede la garanzia di una tutela giurisdizionale; pertanto, posto che i titolari del diritto alla informazione e alla consultazione sono ‘i rappresentanti dei lavoratori’, il tenore lessicale della norma di chiusura, letta in coordinamento con gli articoli precedenti, consente agevolmente di ritenere che il m ancato adempimento dell’obbligo di informazione costituisce comportamento che viola l’interesse del destinatario delle informazioni, ossia il sindacato (art. 7 della direttiva), il quale è provvisto, nell’ordinamento italiano, di uno specifico mezzo di rea zione giudiziale costituito dall’art. 28 della legge n. 300 del 1970 (in ossequio a quanto previsto dall’art. 9 della direttiva stessa).
5. La Corte di giustizia europea più volte si è occupata di verificare il corretto recepimento della direttiva negli ordinamenti degli Stati membri, e in ogni occasione ha avuto modo di precisare che la tutela accordata ai lavoratori è quella concernente ‘ il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore’ che, via via, a seconda dei casi ad essa sottoposti, consistono nel diritto al trasferimento del contratto di lavoro a carico del subentrante e al mantenimento del trattamento economico e giuridico precedentemente goduto (cfr., da ultimo, CGUE 16 novembre 2023, C-583/21 e C-586/21, sulla illegittimità del licenziamento in caso di mutamento del titolare di uno studio notarile).
5.1. Va, d’altra parte, sottolineato che recentemente la Corte di giustizia europea ha riconosciuto, seppur nel diverso procedimento di informazione e di consultazione concernente i licenziamenti collettivi (e, dunque, con riguardo alla direttiva 98/59), che non sussiste alcun obbligo per il datore di lavoro di procedere alla informazione e consultazione individuale dei lavoratori (CGUE 5 ottobre 2023, C-496/22), in quanto diritto garantito alle organizzazioni sindacali (e non ai singoli lavoratori), con ciò sottolineando -per quel che interessa – che vanno distinti i diritti
riconosciuti al personale da quelli esercitati dai loro rappresentanti sindacali. Il percorso argomentativo della Corte di giustizia si sviluppa sia sul piano letterale (non consentendo il testo della direttiva 98/59, alla stessa stregua del caso della direttiva in materia di cessione di azienda, di rinvenire un diritto alla consultazione del singolo lavoratore) sia su quello teleologico: precisa, invero, la Corte di giustizia che l’informazione e la consultazione rivolta a ciascun singolo lavoratore non consentirebbe di raggiungere lo stesso obiettivo della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, ossia la possibilità di evitare i licenziamenti collettivi o almeno di attenuarne le conseguenze, perché gli interessi dei lavoratori considerati individualmente non corrispondono a quelli dei lavoratori nel loro insieme, di guisa che i lavoratori considerati singolarmente non sono legittimati a intervenire a nome dei lavoratori nel loro insieme.
Alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, deve escludersi che si versi in una situazione di impossibilità di procedere ad una interpretazione della norma interna compatibile con quella dell’Unione, essendo il rinvio pregiudiziale non necessario quando come nella specie – l’interpretazione della norma comunitaria sia autoevidente e, inoltre, il senso della stessa sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte di giustizia (Cass., Sez. Un., 24 maggio 2007, n. 12067; v. pure Cass. n. 15041 del 2017 e n. 14828 del 2018) e la norma interna sia tale da potere essere interpretata in conformità al diritto dell’Unione.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso non sono fondati.
7.1. Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, il trasferimento di ramo d’azienda si verifica allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi; in particolare, le recenti pronunce hanno sottolineato che, anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 cod.civ . rappresenta
elemento costitutivo della cessione ‘l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere autonomamente dal cedente senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione’ (Cass. n. 11247 del 2016, Cass. n. 19034 del 2017, Cass. n. 28593 del 2018). La perdurante operatività della preesistenza trova fondamento nella direttiva 2001/23/CE, facendo questa corrispondere il trasferimento d’azienda a ‘quello di un’entità economica che conserva la propria identità’.
7.2. Come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e da quella comunitaria, per poter stabilire se un’entità conserva la propria identità, deve essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione, fra le qu ali rientrano, in particolare, il tipo di impresa o di stabilimento, la cessione o meno di elementi materiali (quali edifici e beni mobili), il valore degli elementi materiali al momento della cessione, la riassunzione o meno della parte più rilevante del personale ad opera del nuovo imprenditore, il trasferimento meno della clientela, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo la cessione, la durata di un eventuale sospensione di tali attività; tutti gli elementi elencati vanno, comunque, considerati non isolatamente bensì nell’ambito di una considerazione complessiva (cfr. Cass. n, 6693 del 2016; Cass. n.24688 del 2021; Cass. n.20407 del 2023; per la giurisprudenza comunitaria, cfr. CGUE 26 novembre 2015, C-509/12; CGUE 9 settembre 2015, C-160/14; CGUE 6 marzo 2014, C-458/12; CGUE 20 gennaio 2011, C-463/09); ne consegue che l’importanza da attribuire all’uno o all’altro di tali criteri varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa; è affidato al giudice di rinvio il compito di accertare il mantenimento (non già della struttura organizzativa
specifica imposta dall’imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti bensì) del nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà fra tali fattori (cfr. da ultimo CGUE 16 febbraio 2023, C-675/21, punto 50; CGUE 16 novembre 2023, C-583/21 e C-586/21, punto 65).
7.3. La Corte territoriale, con valutazione approfondita non sindacabile in questa sede di legittimità, si è conformata ai principi di diritto innanzi richiamati in quanto, esaminando nel loro complesso tutti gli elementi oggetto della cessione, ha riscontrato l’autonomia funzionale del punto vendita a cui apparteneva il lavoratore essendo stati ceduti ‘tutti i beni ed i contratti necessari per l’esercizio dell’attività comm erciale di vendita al pubblico di generi alimentari e non’ e ritenendo non rilevante la mancata cessione dei contratti di fornitura. Insomma, la sentenza impugnata, come indicato dalla giurisprudenza comunitaria, ha esaminato il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà tra i diversi fattori di produzione trasferiti e, considerando la specifica attività esercitata e trasferita, ha accertando la conservazione dell’identità dell’impresa.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidata in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de ll’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.