Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36364 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36364 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11781-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
Cessione ramo azienda- CCNL applicabile
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/12/2023
CC
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – intimate – avverso la sentenza n. 3986/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2021 R.G.N. 432/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 12 novembre 2021, la Corte d’appello di Roma -in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (di annullamento, con la sentenza n. 30805/2018, di quella della medesima Corte, limitatamente all’accoglimento del terzo motivo di ricorso della lavoratrice -rigettati gli altri e integralmente il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, per omesso esame del CCNL applicabile, posto alla base del licenziamento intimato alla propria dipendente, in relazione alla durata del periodo di comporto) -confermate le pronunce di accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori di III livello e di condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive pari a € 4.347,03, ha condannato RAGIONE_SOCIALE, quale società
incorporante RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del ramo d’azienda, al pagamento della medesima somma in solido con la prima, entrambe oltre rivalutazione ed interessi. Essa ha pure rigettato l’appello proposto dalla lavoratrice indicata in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, che le aveva riconosciuto il suddetto livello del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE dal settembre 2002 e condannato RAGIONE_SOCIALE, in solido con RAGIONE_SOCIALE, al pagamento della somma di € 4.347,03, per differen ze retributive fino alla data dell’1 aprile 2005 (di intervenuta cessione del ramo d’azienda dalla seconda alla prima società), per effetto della riforma del capo di condanna relativo al T.f.r. della prima sentenza della Corte capitolina, sul punto non annullata;
2. il giudice di rinvio ha, in particolare: ritenuto valida l’applicazione, in luogo del CCNL RAGIONE_SOCIALE invocato dalla lavoratrice, del CCNL RAGIONE_SOCIALE sempre applicato al suo rapporto e pertanto legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto in esso previsto; ribadito l’esclusione di condotte datoriali di demansionamento e mobbing ; negato il maggiore livello (II) rivendicato, in luogo del III riconosciuto, corrispondente alle mansioni svolte;
3. con atto notificato l’11 maggio 2022, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (quale società
incorporante di RAGIONE_SOCIALE) ed RAGIONE_SOCIALE, ritualmente intimate, non hanno svolto difese;
entrambe le parti costituite hanno comunicato memoria finale;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente affermato l’applicazione al rapporto di lavoro del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’applicazione costante, da parte della cessionaria del ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE, del CCNL RAGIONE_SOCIALE e la specifica comunicazione alla lavoratrice, addetta al ramo d’azienda cedutole da RAGIONE_SOCIALE, della sua applicazione, pure prevista nel contratto di cessione di altro ramo dalla medesima società ad RAGIONE_SOCIALE (unico motivo);
esso è fondato;
secondo consolidato indirizzo di questa Corte, in caso di cessione di ramo d’azienda, ai dipendenti ceduti si applica, ai sensi dell’art. 2112, terzo comma c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l’originario contratto collettivo nel solo caso in cui
presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (Cass. 13 maggio 2011, n. 10614; Cass. 29 settembre 2015, n. 19303; Cass. 29 novembre 2021, n. 37291);
3.1. nel caso di specie, si verifica l’ipotesi dell’applicazione (presso la società cessionaria) di un altro contratto collettivo (CCNL RAGIONE_SOCIALE), rilevante ai fini di corretta applicazione dell’art. 3 n. 3 della direttiva 2001/23, secondo cui ‘Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo’ , come interpretato dalla Corte di Giustizia (Cass. 29 novembre 2021, n. 37291, in motivazione sub p.ti da 31 a 33); 3.2. la Corte d’appello ha pertanto disatteso (per le ragioni esposte ai p.ti 9.1 e 9.2 di pg. 4 della sentenza) il suenunciato principio;
4. il ricorso deve allora essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 5 dicembre 2023