Cessazione della Materia del Contendere: l’Accordo Rende Inammissibile il Ricorso
Nel mondo del diritto, non tutte le controversie si concludono con una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. A volte, il percorso giudiziario si interrompe prima. Un caso emblematico è quello della cessazione materia del contendere, un istituto giuridico che emerge quando le parti, per ragioni sopravvenute, perdono interesse a proseguire la causa. L’ordinanza n. 10258/2025 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un accordo tra i litiganti possa portare a questa conclusione, rendendo di fatto inammissibile il ricorso.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro. Tre ricorrenti avevano presentato ricorso per cassazione avverso tale decisione, ritenendola ingiusta. La controparte si era difesa presentando un controricorso. Il processo sembrava destinato a seguire il suo iter tradizionale fino alla pronuncia della Suprema Corte sul merito della questione.
Tuttavia, prima che la Corte si esprimesse, si è verificato un evento decisivo: le parti hanno depositato un atto congiunto.
L’Accordo Sopravvenuto e la Richiesta delle Parti
Con questo atto, depositato il 31 gennaio 2025, le parti in causa hanno formalmente dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo. Di conseguenza, hanno chiesto congiuntamente alla Corte di dichiarare la cessazione materia del contendere. Questa mossa ha cambiato radicalmente le sorti del procedimento, spostando l’attenzione dal merito della disputa alla sopravvenuta mancanza di interesse a una decisione.
Le Motivazioni della Decisione e la Cessazione Materia del Contendere
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto la richiesta delle parti, ma con una precisazione tecnica fondamentale. La Corte ha osservato che la richiesta congiunta di dichiarare la cessazione del contendere è la prova evidente del ‘venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia sul ricorso’.
Questo ‘interesse ad agire’, come sancito dall’articolo 100 del Codice di Procedura Civile, è una condizione essenziale per poter ottenere una decisione dal giudice. Se questo interesse svanisce, come nel caso di un accordo, il processo non può più proseguire. La carenza di interesse, pertanto, non porta a una pronuncia sul merito, ma rende il ricorso inammissibile. La Corte non entra nel vivo della questione originaria perché le parti stesse hanno già risolto la loro controversia privatamente.
Inoltre, data la natura della decisione, basata su un accordo, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese legali. Ciò significa che ogni parte si fa carico dei costi del proprio avvocato, senza che vi sia una condanna per la parte soccombente. Infine, non ricorrono i presupposti per il ‘raddoppio del contributo unificato’, una sanzione tipicamente applicata in caso di rigetto o inammissibilità ‘piena’ del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura civile: il processo è uno strumento per risolvere conflitti, non un esercizio accademico. Quando le parti trovano autonomamente una soluzione, lo strumento processuale perde la sua funzione. La dichiarazione di inammissibilità per cessazione materia del contendere è la conseguenza logica di questa perdita di interesse. Per i cittadini e le imprese, ciò significa che la via dell’accordo è sempre percorribile, anche in pendenza di un giudizio in Cassazione, e può portare a una chiusura rapida e meno onerosa della lite, con la probabile compensazione delle spese legali.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se le parti trovano un accordo?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. L’accordo, infatti, fa venir meno l’interesse delle parti a ottenere una decisione giudiziale, che è un presupposto fondamentale del processo.
Chi paga le spese legali in caso di cessazione della materia del contendere per accordo?
In questo caso, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese. Ciò significa che ciascuna parte sostiene i costi del proprio difensore, senza che vi sia una condanna al rimborso in favore dell’altra parte, data la natura consensuale della conclusione del procedimento.
Perché il ricorso viene dichiarato inammissibile e non semplicemente archiviato?
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché l’accordo tra le parti fa venir meno una delle condizioni essenziali dell’azione legale: l’interesse ad agire, previsto dall’art. 100 del codice di procedura civile. La mancanza di questo requisito impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, rendendo l’atto di impugnazione non procedibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10258 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10258 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 4875/21 proposto da:
-) NOME, NOME COGNOME e NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC dei rispettivi difensori; difesi la prima dall’avvocato NOME COGNOME e gli altri anche – disgiuntamente e congiuntamente – dall’avv. NOME COGNOME
-) COGNOME NOME COGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
– controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 1° dicembre 2020 n. 1522;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno impugnato per cassazione la sentenza 1522/20 della Corte d’appello di Catanzaro, con ricorso fondato su tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Oggetto: cessazione della materia del contendere.
Con atto congiunto depositato il 31.1.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La congiunta richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere evidenzia il venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia sul ricorso. La carenza di interesse rende il ricorso inammissibile, ex art. 100 c.p.c..
Le spese vanno compensate per la natura della decisione adottata.
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
(-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della