Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20112 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20112 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18929/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO (*CODICE_FISCALE*CODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO (*CODICE_FISCALE*CODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al controricorso
- controricorrente – nonché contro
ORDINE REGIONALE dei RAGIONE_SOCIALE di SICILIA e CORRAO MAURO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) in virtù di procure speciali congiunte al controricorso
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME *NOME*NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME *NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME*
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Palermo n. 6/2024 depositata il 15/3/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/6/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con decreto in data 5 ottobre 2023, rigettava il ricorso presentato dal geol. NOME COGNOME con cui era stata impugnata la delibera n. 146/2021 di elezione dei componenti del RAGIONE_SOCIALE, adottata dal RAGIONE_SOCIALE il 18 maggio 2021; condannava lo COGNOME e gli intervenienti volontari geol. NOME COGNOME e geol. NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
La Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibile l’impugnazione presentata da NOME COGNOME (con ricorso depositato il 6 novembre 2023) -giudizio in cui era intervenuto ad adiuvandum NOME COGNOME con atto depositato il 13 febbraio 2024 – affinché fossero annullati tutti gli atti relativi alle elezioni del RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande proposte dal ricorrente originario NOME COGNOME.
Rilevava, in particolare, che l’appellante COGNOME aveva rivestito, nel giudizio di primo grado, la qualità di interveniente adesivo e in tale veste aveva chiesto l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande formulate dal ricorrente originario NOME COGNOME.
Rappresentava che l’interventore meramente adesivo, avendo fatto valere un proprio (asserito) diritto non in via autonoma, bensì in forza di un interesse che lo legittimava a sostenere le ragioni di una RAGIONE_SOCIALEe parti, non poteva proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale, né in via incidentale, se non per questioni attinenti alla qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘intervento o alla condanna alle spese.
Riteneva che l’inammissibilità del gravame comportasse l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione incidentale condizionata proposta dall’RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME.
Giudicava, infine, palesemente inammissibile l’intervento ad adiuvandum RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, ‘ non foss’altro che per la sua tardività ‘.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 15 marzo 2024, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e, in via autonoma, l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME; questi ultimi hanno proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso principale. Gli intimati NOME COGNOME, NOME *NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME*NOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME non hanno svolto difese.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.
I ricorrenti e il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va rilevato in via preliminare che il difensore dei ricorrenti, nella memoria depositata in data 30 maggio 2025 ed in virtù dei poteri conferitigli, ha dichiarato di rinunciare al giudizio ‘ limitatamente al AVV_NOTAIO NOME COGNOME ‘.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione in parte qua , rispetto all’impugnazione presentata da NOME COGNOME.
Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391, comma 2, cod. proc. civ. (anche in considerazione del fatto che la
rinuncia consegue a un accordo transattivo a integrale definizione RAGIONE_SOCIALEe controversie pendenti fra le parti).
I ricorrenti, con istanza depositata in data 4 dicembre 2024, hanno sollecitato la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza per la trattazione del ricorso da loro presentato, facendo presente che nel mese di marzo 2025 sarebbero state indette le nuove elezioni per il rinnovo del RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato, in data 14 maggio 2025 e ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 372 cod. proc. civ., una nota RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 16 aprile 2025 con cui è stato comunicato, agli organi, alle autorità amministrative e agli enti di competenza, che, a seguito RAGIONE_SOCIALEe elezioni tenutesi in prima convocazione nei giorni 4/5 marzo 2025, in data 14 aprile 2025 si era insediato il nuovo RAGIONE_SOCIALE.
Possono, dunque, ritenersi pacifiche e incontroverse fra le parti l’intervenuta scadenza del mandato elettorale RAGIONE_SOCIALE‘organo elettivo per cui è causa, insediatosi a seguito RAGIONE_SOCIALEe votazioni per il rinnovo del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2021/2025, e la conseguente avvenuta rinnovazione del medesimo organismo elettivo.
Queste circostanze comportano il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali relative all’elezione RAGIONE_SOCIALE‘organismo oramai scaduto, con la conseguenza che, malgrado la circostanza sia emersa solo nel giudizio di legittimità, questa Corte deve, anche d’ufficio, dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere (Cass., Sez. U., 18047/2010; nello stesso senso Cass., Sez. U., 1599/2025, Cass., Sez. U., 28383/2020, Cass. 5112/2011, Cass., Sez. U., 5804/1998).
Occorre, dunque, dichiarare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe doglianze proposte con il ricorso principale, per la parte residua, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
La causa che ha determinato un simile esito del giudizio costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale.
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato né da parte del rinunciante COGNOME, né da parte RAGIONE_SOCIALE‘altro ricorrente: infatti, l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione o di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o RAGIONE_SOCIALEa sua declaratoria d’inammissibilità originaria o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 20697/2021, Cass. 19071/2018, Cass. 3542/2017, Cass. 23175/2015, Cass. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia rispetto al ricorso presentato da NOME COGNOME; dichiara inammissibile il ricorso presentato da NOME COGNOME, compensando integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025.