Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20112 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20112 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18929/2024 R.G. proposto da :
COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi da ll’ Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti
–
contro
CONSIGLIO NAZIONALE dei GEOLOGI, rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
ORDINE REGIONALE dei GEOLOGI di SICILIA e COGNOME, rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) in virtù di procure speciali congiunte al controricorso
– controricorrenti e ricorrenti incidentali -nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME DI NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
– intimati
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 6/2024 depositata il 15/3/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/6/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con decreto in data 5 ottobre 2023, rigettava il ricorso presentato dal geol. NOME COGNOME con cui era stata impugnata la delibera n. 146/2021 di elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi per la Sicilia, adottata dal Consiglio Nazionale dei Geologi il 18 maggio 2021; condannava lo COGNOME e gli intervenienti volontari geol. NOME COGNOME e geol. NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali.
La Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibile l’impugnazione presentata da NOME COGNOMEcon ricorso depositato il 6 novembre 2023) -giudizio in cui era intervenuto ad adiuvandum NOME COGNOME con atto depositato il 13 febbraio 2024 – affinché fossero annullati tutti gli atti relativi alle elezioni del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia, in accoglimento delle domande proposte dal ricorrente originario NOME COGNOME.
Rilevava, in particolare, che l’appellante COGNOME aveva rivestito, nel giudizio di primo grado, la qualità di interveniente adesivo e in tale veste aveva chiesto l’accoglimento delle domande formulate dal ricorrente originario NOME COGNOME
Rappresentava che l’interventore meramente adesivo, avendo fatto valere un proprio (asserito) diritto non in via autonoma, bensì in forza di un interesse che lo legittimava a sostenere le ragioni di una delle parti, non poteva proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale, né in via incidentale, se non per questioni attinenti alla qualificazione dell’intervento o alla condanna alle spese.
Riteneva che l’inammissibilità del gravame comportasse l’assorbimento dell’impugnazione incidentale condizionata proposta dall’Ordine Regionale dei Geologi e da COGNOME COGNOME.
Giudicava, infine, palesemente inammissibile l’intervento ad adiuvandum dello COGNOME, ‘ non foss’altro che per la sua tardività ‘.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 15 marzo 2024, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il Consiglio Nazionale dei Geologi e, in via autonoma, l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia e NOME COGNOME; questi ultimi hanno proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso principale. Gli intimati NOME COGNOME NOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Forte NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME non hanno svolto difese.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.
I ricorrenti e il Consiglio Nazionale dei Geologi hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va rilevato in via preliminare che il difensore dei ricorrenti, nella memoria depositata in data 30 maggio 2025 ed in virtù dei poteri conferitigli, ha dichiarato di rinunciare al giudizio ‘ limitatamente al Dott. NOME COGNOME.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione in parte qua , rispetto all’impugnazione presentata da NOME COGNOME.
Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391, comma 2, cod. proc. civ. (anche in considerazione del fatto che la
rinuncia consegue a un accordo transattivo a integrale definizione delle controversie pendenti fra le parti).
I ricorrenti, con istanza depositata in data 4 dicembre 2024, hanno sollecitato la fissazione dell’udienza per la trattazione del ricorso da loro presentato, facendo presente che nel mese di marzo 2025 sarebbero state indette le nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Sicilia.
Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha depositato, in data 14 maggio 2025 e ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., una nota dell’Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia del 16 aprile 2025 con cui è stato comunicato, agli organi, alle autorità amministrative e agli enti di competenza, che, a seguito delle elezioni tenutesi in prima convocazione nei giorni 4/5 marzo 2025, in data 14 aprile 2025 si era insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia.
Possono, dunque, ritenersi pacifiche e incontroverse fra le parti l’intervenuta scadenza del mandato elettorale dell’organo elettivo per cui è causa, insediatosi a seguito delle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi di Si cilia per il quadriennio 2021/2025, e la conseguente avvenuta rinnovazione del medesimo organismo elettivo.
Queste circostanze comportano il venir meno dell’interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta della legittimità delle operazioni elettorali relative all’elezione dell’organismo oramai scaduto, con la conseguenza che, malgrado la circostanza sia emersa solo nel giudizio di legittimità, questa Corte deve, anche d’ufficio, dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. U., 18047/2010; nello stesso senso Cass., Sez. U., 1599/2025, Cass., Sez. U., 28383/2020, Cass. 5112/2011, Cass., Sez. U., 5804/1998).
Occorre, dunque, dichiarare l’inammissibilità delle doglianze proposte con il ricorso principale, per la parte residua, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
La causa che ha determinato un simile esito del giudizio costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato né da parte del rinunciante COGNOME né da parte dell’altro ricorrente: infatti, l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione o di cessazione della materia del contendere, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità originaria o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 20697/2021, Cass. 19071/2018, Cass. 3542/2017, Cass. 23175/2015, Cass. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia rispetto al ricorso presentato da NOME COGNOME dichiara inammissibile il ricorso presentato da NOME COGNOME compensando integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025.