Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 11452 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 11452 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15747/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO. DIG., presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME DEGLI ESPOSTI NOME con procura speciale in atti.
-RICORRENTE- contro
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOMECOGNOME che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME con procura speciale in atti.
-CONTRORICORRENTE- nonché
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE MILANO, domiciliata in ROMA, Roma, INDIRIZZO rappresentata e difeso dagli avvocati COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME con procura speciale in atti.
-CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA del CONSIGLIO DI STATO n. 4363/2023, depositata il 02/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
FATTI DI CAUSA
Con pronuncia n. 4363/2023, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE e ha annullato la procedura per l’affidamento in concessione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per la durata di dodici anni, del servizio di energia termica relativo agli immobili di proprietà dell ‘Azienda Lombarda RAGIONE_SOCIALE di Milano nonché del servizio di gestione dei relativi impianti di illuminazione delle parti comuni.
L ‘ appalto era stato inizialmente aggiudicato al RAGIONE_SOCIALE ma la RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato l’aggiudica , relativamente al lotto n. 2, dinanzi al Tar Lombardia, lamentando che la Commissione valutatrice aveva commesso un errore nell’attribuzione del punteggio relativo al risparmio di energia termica secondo il sub-criterio quantitativo di valutazione 4.1. Successivamente la medesima Commissione aveva elaborato una nuova graduatoria, aggiudicando il servizio per il lotto 2 alla RAGIONE_SOCIALE
Con ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato la seconda aggiudicazione, contestando l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria e l’attribuzione del nuovo punteggio tecnico sul presupposto che, ove correttamente calcolato, il risparmio energetico offerto da RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato pari non al 15,4% considerato dalla commissione valutatrice, bensì al 4,39%, percentuale inferiore al minimo previsto (5%).
In contraddittorio con l’ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, il Tar Lombardia aveva respinto il ricorso incidentale, dichiarando la cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE
Il Consiglio di Stato, annullando l’aggiudica , ha ritenuto che il bando non offrisse indicazioni sufficientemente chiare riguardo al criterio di calcolo del risparmio energetico e che fosse stata falsata la concorrenza, disponendo l’annullamento di tutti gli atti della procedura relativa al lotto 2 , con riserva alla stazione appaltante del compito di individuare le modalità di soddisfacimento del servizio relativo al lotto sino alla riedizione e aggiudicazione di una nuova gara e ciò mediante il mutamento del titolo del suo già avvenuto affidamento a RAGIONE_SOCIALE o, in alternativa, mediante l’individuazione di un soggetto terzo ‘ .
Per la cassazione della sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in due motivi, cui hanno resistito con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE e il Consorzio RAGIONE_SOCIALE cooperativa consortile stabile.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 118, comma ottavo, e 111, comma 8, Cost. e l’eccesso di potere giurisdizionale per aver il giudice amministrativo annullato la gara sindacando la razionalità del criterio di attribuzione del punteggio contenuto nel disciplinare di gara al punto 4.1. riguardo all’offerta di risparmio energetico espresso in termini di tonnellate equivalenti
di petrolio/anno, poiché contrastante con il disciplinare che prevedeva il ‘ diverso parametro dell’energia termica ‘ , finendo per sostituire i parametri adottati dalla stazione appaltante per l’attribuzion e dei punteggi con i criteri alternativi, con un’ evidente invasione del merito amministrativo.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 111, comma ottavo, Cost. per aver la sentenza disposto, in assenza di domanda di parte, l’annullamento del bando e di tutti gli atti della procedura relativa al lotto 2 e per aver rimesso alla stazione appaltante il compito di individuare le modalità di soddisfacimento del servizio sino alla riedizione e aggiudicazione di una nuova gara, e ciò mediante il mutamento del titolo del suo già avvenuto affidamento a RAGIONE_SOCIALE o, in alternativa, mediante l’individuazione di un soggetto terzo’.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con istanza depositata in data 29.11.2024, la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di aver ottenuto l’assegnazion e del lotto 2 e di non aver più interesse alla pronuncia sul ricorso. Ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che , per effetto dell’aggiudica del servizio ottenuta dalla ricorrente, quest’ultima non ha più interesse ad ottenere la cassazione della pronuncia, non potendo ricavarne alcun risultato utile.
Le spese di legittimità sono integralmente compensate in considerazione delle vicende che hanno determinato l ‘esito del presente processo.
Essendosi il giudizio concluso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sussistono i presupposti per il versamento da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. 20697/2021; Cass. 3542/2017).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite