Cessazione Materia del Contendere: Quando il Ricorso Diventa Inammissibile
La cessazione della materia del contendere rappresenta una delle modalità di estinzione del processo. Si verifica quando, nel corso del giudizio, sorge una situazione che elimina la ragione stessa della controversia, rendendo inutile una pronuncia del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze processuali di tale evento, in particolare quando scaturisce da un accordo tra le parti: l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso per cassazione presentato da un contribuente avverso una sentenza della Corte d’appello. Contro tale ricorso si erano costituite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e un’altra società, presentando un controricorso. Il percorso giudiziario sembrava destinato a concludersi con una pronuncia di merito da parte della Suprema Corte.
Tuttavia, prima dell’udienza di discussione, lo scenario è radicalmente cambiato. Con due atti distinti ma convergenti, tutte le parti coinvolte nel giudizio hanno comunicato alla Corte di aver raggiunto un accordo. Insieme, hanno chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, concordando anche sulla compensazione integrale delle spese legali sostenute.
La Dichiarazione Congiunta e la Cessazione Materia del Contendere
L’elemento chiave della vicenda è la richiesta congiunta delle parti. Questo atto non è una semplice rinuncia, ma una manifestazione di volontà che indica il superamento del conflitto. Le parti, di fatto, comunicano al giudice che la controversia che lo aveva investito non esiste più, essendo stata risolta privatamente. Questa concorde richiesta è il presupposto su cui la Corte ha basato la sua decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha accolto la richiesta delle parti, ma con una qualificazione giuridica precisa. Non si è limitata a dichiarare estinto il processo, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Inoltre, ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti, proprio come da loro richiesto.
Le Motivazioni: Carenza d’Interesse e Inammissibilità
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: l’interesse ad agire, sancito dall’art. 100 del codice di procedura civile. Secondo la Corte, la richiesta congiunta di dichiarare cessata la materia del contendere è la prova palese del “venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia sul ricorso”.
L’interesse a ottenere una sentenza deve esistere non solo al momento dell’avvio della causa, ma deve persistere per tutta la sua durata. Se questo interesse viene a mancare, come nel caso di un accordo transattivo, il ricorso perde la sua ragion d’essere. La sua prosecuzione sarebbe un’inutile dispendio di attività giurisdizionale. Di conseguenza, la sanzione processuale corretta non è l’estinzione, ma l’inammissibilità, che impedisce al giudice di scendere nel merito della questione.
Per quanto riguarda le spese, la Corte ha specificato che la richiesta concorde delle parti di compensarle costituisce una “grave ed eccezionale ragione” che giustifica la deroga al principio della soccombenza, portando alla compensazione totale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio importante: gli accordi tra le parti hanno un impatto decisivo sul processo, anche quando questo è giunto alla sua fase finale dinanzi alla Corte di Cassazione. Le principali implicazioni sono:
1. Valore dell’Accordo: Un accordo stragiudiziale è sufficiente a privare il processo della sua funzione. Le parti diventano arbitre del destino della lite.
2. Inammissibilità per Carenza d’Interesse: La conseguenza diretta della cessazione della materia del contendere concordata è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poiché viene meno il presupposto processuale dell’interesse ad agire.
3. Gestione delle Spese: Se le parti si accordano anche sulla compensazione delle spese, la Corte può ratificare tale accordo, considerandolo una ragione eccezionale per derogare alle regole ordinarie.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’?
Significa che la controversia tra le parti si è estinta per motivi sorti dopo l’inizio della causa. In questo caso, è avvenuta perché tutte le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente al giudice di prenderne atto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non semplicemente archiviato?
Perché la cessazione della materia del contendere fa venir meno l’interesse delle parti a ottenere una pronuncia sul merito del ricorso. La carenza di interesse è una causa di inammissibilità del ricorso, come previsto dall’art. 100 del codice di procedura civile.
Chi paga le spese legali in caso di cessazione della materia del contendere?
In questo specifico caso, la Corte ha compensato integralmente le spese tra le parti. La motivazione è stata la ‘concorde richiesta in tal senso delle parti’, che è stata valutata come una ragione grave ed eccezionale per derogare alla regola generale secondo cui la parte soccombente paga le spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5788 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5788 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 21405/22 proposto da:
-) NOME NOME COGNOME domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) Agenzia delle Entrate – Riscossione ed RAGIONE_SOCIALE in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , ambedue domiciliati ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 287/22; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
considerato che
NOME COGNOME ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d ‘ appello de L ‘ Aquila n. 287/22;
hanno resistito con controricorso l ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione e la Equitalia Giustizia s.p.a.;
con due atti datati 14 gennaio 2025 e 17 gennaio 2025 tutte le parti hanno dichiarato che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, compensando le spese;
Oggetto:
cessazione
della
materia
del
contendere
il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all ‘ art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.;
la congiunta richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere palesa il venir meno dell ‘ interesse delle parti alla pronuncia sul ricorso; la carenza di interesse rende il ricorso inammissibile, ex art. 100 c.p.c.;
le spese vanno compensate, valorizzata a tal fine, quale grave ed eccezionale ragione, la concorde richiesta in tal senso delle parti;
p. q. m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
(-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile