Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3449 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3449  Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
sul ricorso 19318/2020 proposto da:
LABORATORIO DIAGNOSTICO COGNOME COGNOME COGNOME Roma  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME  rappresentato  e di feso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME domiciliata in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 179/2020 depositata il 30/04/2020;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 26/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 179/2020 del 30.4.2020, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE, avverso la decisione che in primo grado ne aveva respinto la domanda nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, volta al pagamento delle RAGIONE_SOCIALE erogate extrabudget in favore di pazienti oncologici per gli anni 2010 e 2012, sulla considerazione che una valutazione complessiva dei documenti versati in causa consentiva di ritenere provati i pagamenti eseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE in favore del RAGIONE_SOCIALE rese dallo stesso negli anni richiamati.
Avverso la predetta decisione il soccombente insta questa Corte per la  sua  cassazione,  sulla  base  di  due  motivi  seguiti  da  memoria. Resiste con controricorso e memoria l’intimata.
Con la memoria quest’ultima ha segnalato che con sentenza 785/2023 del 26.9.2023 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, adita in revocazione dal RAGIONE_SOCIALE oggi ricorrente ai sensi dell’art. 395, n. 4. cod. proc. civ., ha «revocato parzialmente la sentenza oggetto dell’odierno giudizio sulla questione formale della mancanza di prova riguardo al flusso “M” delle RAGIONE_SOCIALE 048, ma confermando il punto di diritto già riconosciuto dalla stessa Corte di merito, fondato sulla valutazione della documentazione proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE anche in ordine all’interpretazione degli artt. 9 del D.A. del 2010 e 15 del D.A. del 2012 e, quindi, confermando la statuizione di rigetto delle domande del RAGIONE_SOCIALE di analisi, compensando tra le parti le spese dei due gradi».
Sulla  base  delle  riportate  circostanze  l’RAGIONE_SOCIALE  ha  sottoposto  a  questa Corte l’interrogativo se la materia del contendere non debba essere dichiarata cessata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza qui impugnata per violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello rilevato d’ufficio una questione senza preventivamente sottoporla al contraddittorio delle parti. Si lamenta, segnatamente, il fatto che il decidente «nel rigettare l’impugnazione per aver ritenuto provati i pagamenti eseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE in favore del RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dallo stesso rese negli anni 2010 e 2012 ha dichiaratamente adottato un provvedimento a sorpresa, in quanto tale lesivo del principio del contraddittorio, non avendo mai l’ASP resistente formulato una corrispondente eccezione di pagamento. La Corte territoriale, rilevato d’ufficio l’avvenuto presunto pagamento delle RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto, invece, in ossequio all’art. 101, co. 2 c.p.c., assegnare alle parti un termine per discutere della questione, così da consentire l’esplicarsi del contraddittorio sul punto. Non avendolo fatto, la sentenza è sicuramente nulla».
Il secondo motivo di ricorso allega l’omesso esame di un fatto decisivo. Si lamenta, segnatamente, che sulla scorta di quanto innanzi esposto con il primo motivo di ricorso, «emerge anche il grave vizio motivazionale in cui è incorso il giudice di secondo grado: a causa di una totalmente erronea interpretazione delle risultanze processuali e stato desunto l’avvenuto pagamento delle RAGIONE_SOCIALE 048 erogate negli anni 2010 2012, circostanza, in realtà, mai verificatasi».
 Rispetto,  tuttavia,  all’invocata  disamina  dei  motivi,  su  cui  il ricorrente insiste anche con la memoria, assume rilevanza preliminare il fatto, segnalato da controparte nella propria memoria, che  la  sentenza  per  cui  è  oggi  è  ricorso  è  stata  fatta  oggetto  di revocazione  con  la  successiva  sentenza  785/2023  del  26.9.2023
della medesima Corte d’Appello adita dal RAGIONE_SOCIALE soccombente ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
In considerazione perciò della sua avvenuta revocazione -che, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza prodotta in atti in allegato alla memoria, non è stata tuttavia parziale, in quanto la fase rescindente si è conclusa con la totale espunzione del deliberato dall’ordinamento giuridico -si impone la regolazione della fattispecie alla luce del consolidato principio secondo cui «la revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo -e alla domanda originariamente formulata -che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto» (Cass., Sez. U, 28/04/2017, n. 10553).Ed è pacifico che la cessazione della materia del contendere debba essere rilevata, per la ragione suindicata, anche di ufficio in sede di legittimità.
Pronunciando sul ricorso, ne va perciò dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese possono essere compensate ricorrendone, in considerazione del  fatto  sopravvenuto,  i  presupposti  secondo  Corte  Cost.  sent.  77 del 2018.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile per sopravvenuta cessazione  della  materia  del  contendere.  Compensa  le  spese  del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 26.10.2023.
Il AVV_NOTAIO COGNOME