Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36057 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36057 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27974-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 27974/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/11/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1270/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2020 R.G.N. 420/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 17 giugno 2020, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alla restituz ione delle somme già corrisposte e poi ripetute in relazione all’attività, assunta come ulteriore rispetto alle mansioni affidate, di stima degli immobili all’interno delle pratiche di mutui effettuate tra il luglio del 2011 e l’agosto del 2013;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto fondata la pretesa alla corresponsione di una remunerazione ad hoc trattandosi di incarico professionale che ben poteva essere conferito dall’RAGIONE_SOCIALE medesimo, così dovendosi interpretare l’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, il cui espletamento era previsto al di fuori dell’orario di lavoro;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il COGNOME;
-che nelle more dell’udienza di discussione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE depositava istanza di cessazione della materia del contendere per aver le parti composto la controversia attraverso la sottoscrizione di un accordo di conciliazione, parimenti depositato in allegato
-che, all’odierna udienza, dato atto di tanto, il Collegio dichiarava cessata la materia del contendere;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti anche in relazione alle spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del