Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 296 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 296 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 603/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono -ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo s tudio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
–
contro
ricorrente- avverso la sentenza n. 1721/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 23/06/2016 R.G. n. 4288/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
con sentenza in data 23 giugno 2016 n. 1721 la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME e, per l’effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiarava sussistente inter partes un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.10.2007, con mansioni di collaboratrice amministrativa organizzativa, ordinando all’RAGIONE_SOCIALE di riammettere in servizio la lavoratrice in menzione, in favore della quale riconosceva altresì un’indennità risarcitoria commisurata a n. 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
ha proposto ricorso per la cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, ai quali l’intimata ha resistito con controricorso;
successivamente le parti (rispettivamente, la controricorrente, con nota dell’ 8.11.2022, e la ricorrente, con nota 29.11.2022) hanno depositato verbale di conciliazione presso l’RAGIONE_SOCIALE, debitamente sottoscritto in tale sede, ed hanno concordemente chiesto emettersi pronuncia di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE:
1. dalla scrittura privata allegata al verbale di conciliazione, in data 10.3.2017, dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE risulta che, in relazione alla presente controversia, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo; in particolare, nell’ambito di tale accordo, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si sono impegnate a non proseguire il contenzioso di cui alla premessa, dandosi atto reciprocamente « dell’estinzione totale e definitiva di ogni controversia», ivi compresa quella introdotta con il ricorso per cassazione in atti;
la definizione transattiva della lite determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
le spese del giudizio sono compensate in conformità con le determinazioni transattive;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24.12.12 n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perché il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2022.