Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 684 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 684 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23267/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 389/2019 pubblicata il 21 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso contro l’RAGIONE_SOCIALE presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo venisse riconosciuto il diritto al superiore inquadramento in categoria B, con richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4828/2013, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, ha accolto.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difese con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota di deposito datata 3 maggio 2022 le parti hanno comunicato di avere conciliato la vertenza e di chiedere la definizione del giudizio.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in forza dell’accordo intervenuto fra le parti, con conseguente venire meno dell’efficacia della sentenza impugnata (Cass., SU, n. 8980 dell’Il aprile 2018).
Le spese del giudizio sono compensate, attesa la concorde richiesta delle parti sul punto.
Non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 q uate r, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il raddoppio del contributo unificato, considerata la ragione della decisione.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo fra le parti determinativo del venire meno dell’efficacia della sentenza impugnata;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 3 novembre 2022.