Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34510 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34510 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
Oggetto
Lavoro privato
– incentivo direzione
lavori
–
cessazione materia
contendere
ORDINANZA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
sul ricorso 17771-2019 proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
contro
ricorrente –
avverso la sentenza n. 235/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 06/12/2018 R.G.N. 107/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
PREMESSO CHE
con sentenza 6 dicembre 2018, la Corte d’appello di Potenza ha revocato il decreto con il quale NOME COGNOME aveva ingiunto la datrice RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in proprio favore a titolo di incentivo per l’attività di direzione lavori ai sensi dell’art. 19 legge n. 109/1994, della somma di € 19.343,21, per inesistenza del presupposto di partecipazione del lavoratore all’attività di progettazione: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato l’opposizione della datrice;
avverso tale sentenza, con atto notificato il 4 giugno 2019, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso;
il lavoratore ha quindi, con istanza del 24 luglio 2023 in pari data accettata dalla controricorrente, rinunciato al ricorso per la
conciliazione della controversia in sede sindacale con verbale in data 19 luglio 2023 , con l’accordo delle parti alla compensazione delle spese di lite;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra le parti: dandosi semplicemente atto della manifestata volontà delle stesse in tale senso, a norma dell’art. 92, ultimo c omma c.p.c.;
neppure sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542);
dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2023