Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28773 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 28773 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n.
20623/2021 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO.
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore .
intimato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 235/2021 pubblicata in data 29/01/2021, n. r.g. 1529/2019.
Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno 24/09/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udita la discussione del difensore dei ricorrenti.
FATTI DI CAUSA
OGGETTO:
lavoratore dello spettacolo certificato di agibilità -regime -responsabilità amministrativa
1.- La RAGIONE_SOCIALE e il suo legale rappresentante, NOME COGNOME, proponevano opposizione contro l’ordinanza ingiunzione n. 170013 del 03/03/2017 di euro 52.286,15 emessa nei loro confronti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’impiego di lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità. Deducevano di aver stipulato con la RAGIONE_SOCIALE un contratto di appalto avente ad oggetto, per il periodo aprile-ottobre 2009, la gestione di tutti i servizi ricreativi, di animazione, di intrattenimento, comprensivi dell’organizzazione di tutti gli eventi, spettacoli, giochi, gare, tornei sportivi, da svolgersi presso la propria struttura, e che i lavoratori ai quali si riferiva l’ordinanza ingiunzione erano dipendenti soltanto della predetta RAGIONE_SOCIALE, di cui non conoscevano le vicende, poi scoperte dagli ispettori RAGIONE_SOCIALE -gestione ex Enpals ed oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 15/03/2012.
Pertanto, adivano il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione.
2.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l’opposizione.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dai due originari opponenti.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della propria decisione la Corte RAGIONE_SOCIALE afferma:
ai sensi dell’art. 6 d.l .C.p.S. n. 708/1947, non è possibile ‘far agire’ nei locali di proprietà o di cui si abbia un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo, appartenenti a determinate categorie, i quali siano privi del certificato di agibilità;
la norma delinea una responsabilità più ampia, sicché è irrilevante la circostanza fatta valere dagli appellanti-opponenti, secondo cui la società aveva a suo tempo stipulato un contratto di appalto di servizi con RAGIONE_SOCIALE, la quale si era avvalsa di quei lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità;
la norma, infatti, si riferisce a chiunque faccia svolgere, a lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità, attività lavorativa nei locali di cui abbia la disponibilità;
il legislatore persegue un fine di tutela rafforzata del lavoratore dello spettacolo, sicché sussiste non solo un obbligo del diretto datore di
RAGIONE_SOCIALE volto ad assicurare la regolarità contributiva, ma anche l’obbligo di chi consente che in propri spazi avvengano esibizioni, imponendogli di verificare la regolarità contributiva attraverso l’apposita certificazione.
4.- Contro la sentenza i ricorrenti di cui in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
5.L’ RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
6.- Rinviato il ricorso a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza, il P.G. ha depositato memoria, con cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamenta no ‘violazione o falsa applicazione’ dell’art. 6 d. lgs.C.p.s. n. 708/1947 per avere la Corte RAGIONE_SOCIALE omesso di considerare che l’ambito soggettivo di applicazione della norma è circoscritta alle ‘imprese’ che intrattengano rapporti di RAGIONE_SOCIALE (autonomo o subordinato) con lavoratori dello spettacolo, le uniche in grado di sapere se i propri dipendenti siano in possesso del c.d. certificato di agibilità.
Il motivo è fondato nei termini qui di seguito chiariti.
2.- Il certificato di agibilità è disciplinato dall’art . 10 del d.lgs.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il citato art. 10 dispone:
‘ L’Ente rilascerà all’impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al precedente articolo.
Il rilascio del certificato sarà subordinato all’adempimento da parte dell’impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.
…
Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell’accertamento o della esazione dei tributi ‘ .
Dal canto suo, l ‘art. 9 d.lgs.C.p.S. n. 708 cit. dispone:
‘ L’impresa ha l’obbligo di denunziare all’Ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall’Ente per l’iscrizione e per l’accertamento dei contributi.
L’impresa è, inoltre, obbligata a notificare all’Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale.
Le denunzie di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all’Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.
In caso di inosservanza alle disposizioni suddette, l’impresa è punita con l’ammenda … ‘.
Per rendere effettivo questo sistema, l’art. 6 d.lgs.C.p.S. n. 708 cit. , nella formulazione vigente ratione temporis al momento dei fatti di causa (anno 2009), ai commi secondo e terzo dispone:
‘ Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall’articolo 10. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente .
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa … per ogni lavoratore e per ogni giornata di RAGIONE_SOCIALE da ciascuno prestata ‘ .
Con tale disciplina il legislatore ha ritenuto necessario predisporre una tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e tecnici, occupati nello spettacolo e rientranti nelle categorie da 1 a 14 dell’articolo 3, d.lgs.C.p.S. n. 708 cit.
Il rafforzamento della tutela previdenziale consiste appunto nel vietare l’esecuzione e quindi l’utilizzo -delle prestazioni rese dai predetti lavoratori, qualora essi siano privi del certificato di agibilità. Si tratta di un meccanismo volto a indurre -sia pure in modo indiretto -il datore di RAGIONE_SOCIALE ad adempiere regolarmente gli obblighi contributivi relativi ai propri dipendenti che siano lavoratori dello spettacolo rientranti in una delle categorie da 1 a 14 indicate dall’art. 3 d.lgs.C.p.S. n. 708 cit.
Destinatario della norma è anche il committente di un lavoratore autonomo (anche nella forma della c.d. parasubordinazione), rientrante in una di quelle
medesime categorie. In tal senso l’art. 6, co. 4, d.lgs.C.p.S. n. 708 cit., nella formulazione vigente ratione temporis , prevede che ‘ Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l’impresa: 1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell’iscritto; 2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1); … ‘.
Dunque, senza la regolarità contributiva non è possibile ottenere il certificato di agibilità rilasciato dall’ente previdenziale e senza questo certificato non è possibile utilizzare le prestazioni lavorative dei medesimi lavoratori dello spettacolo (subordinati o autonomi): il rilascio del certificato di agibilità è condizionato al positivo riscontro, da parte dell’ente previdenziale, della situazione di regolarità contributiva.
Ne deriva che il soggetto sanzionabile, cui si riferisce il legislatore, è in primo luogo quello obbligato al versamento dei contributi previdenziali. E tale è il titolare del rapporto di RAGIONE_SOCIALE -subordinato o autonomo -con i lavoratori impiegati nello spettacolo nella sua veste di datore di RAGIONE_SOCIALE oppure di committente (a seconda della natura del rapporto medesimo). Va, infatti, ricordato che, ai fini del sorgere dell’obbligo contributivo, il legislatore (art. 3 d.lgs.C.p.S. n. 708 cit.) prescinde sia dalla natura dell’attività svolta dal datore di RAGIONE_SOCIALE/committente, sia dalla natura di tale soggetto (imprenditore o non imprenditore, soggetto pubblico o privato), sia infine dalla natura del rapporto di RAGIONE_SOCIALE (subordinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di partita IVA) nell’ambito del quale viene resa la prestazione lavorativa dello spettacolo. In tal senso è significativo l’ultimo comma dell’art. 3 d.lgs.C.p.S. n. 708 cit., che in via residuale dispone: ‘ Il Consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall’obbligo dell’iscrizione all’Ente, limitatamente all’assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro Ente ‘ .
3.- Tuttavia, l ‘ambito soggettivo di applicabilità della norma relativa all’ illecito in esame -contrariamente all’a ssunto dei ricorrenti -non è ristretto al datore di RAGIONE_SOCIALE subordinato oppure al committente di un RAGIONE_SOCIALE c.d.
parasubordinato o autonomo.
Tale conclusione si ricava sia dall’interpretazione letterale, sia da quella storico-evolutiva, sia infine da quella teleologica che tenga conto della ratio della norma sull’illecito.
3.1.Sul piano letterale non si evince alcuna restrizione dell’ambito soggettivo, posto che la norma non la contiene e, anzi, è formulata in modo omnicomprensivo, come sopra visto. Infatti, l ‘art. 6 d.l.C.p.S. n. 708 cit., ratione temporis vigente, testualmente si riferisce a ” le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radio televisive e gli impianti sportivi ‘ , soggetti ai quali vieta di ‘ far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall’art. 10 “.
Dunque, l’ambito soggettivo, in modo omnicomprensivo, è testualmente delineato sulla base del solo criterio della titolarità del diritto di proprietà o d’un diritto personale di godimento dei ‘locali’ nei quali è destinata ad essere svolta la prestazione dei lavoratori dello spettacolo. E tale criterio, in concreto, può condurre a individuare come destinatario del divieto -e quindi come responsabile dell’illecito anche un soggetto che non sia né datore di RAGIONE_SOCIALE né committente dei lavoratori destinati a rendere la prestazione lavorativa dello spettacolo in quei ‘locali’. Proprio sotto questo profilo si manifesta evidente la ratio di rafforzamento della tutela, sul piano contributivoprevidenziale, di questi lavoratori. Infatti, il legislatore pone il divieto a carico anche di soggetti ‘terzi’ (ossia diversi dal datore di RAGIONE_SOCIALE o dal committente), ai quali finisce in sostanza per imporre l ‘obbligo di impedire che nei ‘locali’ di cui tali soggetti abbiano la disponibilità giuridica (per esserne proprietari oppure titolari d’un diritto personale di godimento), i lavoratori dello spettacolo rendano la propria prestazione se privi del certificato di agibilità. Si tratta di un obbligo esigibile nei loro confronti proprio perché hanno il potere giuridico di impedire l’esecuzione dello spettacolo da parte di chi non abbia il certificato di agibilità.
3.2.- Sul piano de ll’evoluzione legislativa l’art. 1, co. 1097, L. n. 205/2017, nel modificare in mitius -mediante riformulazione -l’art. 6 d.l.C.p.S. n. 708
cit. , ha escluso l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità soltanto in capo al datore di RAGIONE_SOCIALE titolare del rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato nei confronti dei propri dipendenti, qualora utilizzati in locali di proprietà o di cui abbia un diritto personale di godimento per i quali abbia effettuato regolari versamenti contributivi presso l’RAGIONE_SOCIALE (su lla portata di tale novella v. Cass. ord. 16/08/2025, n. 23348, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale per sospetta violazione degli artt. 3 e 117, co. 1, Cost. quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui il legislatore ha escluso l’efficacia retroattiva della modifica normativa in melius ).
3.3.- Sul piano teleologico, tenuto conto della tradizionale funzione del certificato di agibilità, come sopra ricostruita, il legislatore della novella del 2017 ha escluso la sussistenza dell’illecito qualora il fine ultimo ossia la situazione di regolarità contributiva -sia stato previamente assicurato: ciò può accadere solo se il soggetto sia datore di RAGIONE_SOCIALE di quei dipendenti, in quanto titolare dell’obbligo contributivo da adempiere . In tal caso, dunque, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi prodromici rispetto allo spettacolo, è venuto meno l’obbligo giuridico del datore di RAGIONE_SOCIALE di richiedere, altresì, il certificato di agibilità per i propri dipendenti addetti allo spettacolo.
A contrario , si ricava che il legislatore della riforma ha invece lasciato pur sempre ferma la configurabilità dell’illecito amministrativo, in mancanza del certificato di agibilità, sia quando si tratti del committente di RAGIONE_SOCIALE autonomo o c.d. parasubordinato, sia quando il fatto sia commesso da soggetti ‘terzi’, ossia non datori di RAGIONE_SOCIALE né committenti. In entrambi i casi, infatti, è rimasto fermo il divieto di far rendere la prestazione lavorativa qualora il lavoratore non sia in possesso del certificato di agibilità e la violazione di tale divieto continua ad integrare l’illecito amministrativo de quo .
Peraltro, questa interpretazione è l’unica ad assicurare alla norma l’effettività della sua funzione ( id est il rafforzamento indiretto della regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi per i lavoratori dello spettacolo), specialmente nel caso -come quello in esame -in cui l’ente proprietario dei locali oppure titolare di altro diritto reale o d’ un diritto personale di godimento di quei locali affidi in appalto ‘servizi di spettacolo’ ad altra impresa. I n tal
caso , aderendo integralmente alla tesi dei ricorrenti, l’appaltatore datore di RAGIONE_SOCIALE dei propri dipendenti oppure committente di RAGIONE_SOCIALE parasubordinato o autonomo di lavoratori destinati allo spettacolo -non potrebbe mai rispondere dell’illecito in esame, non avendo la disponibilità dei locali nei quali quei lavoratori sono destinati a rendere la propria prestazione; neppure il committente di quell’appalto potrebbe mai essere chiamato a rispondere dell’illecito, perché pur avendo la disponibilità dei locali, non è il datore di RAGIONE_SOCIALE di quei lavoratori, né con loro intrattiene un rapporto di RAGIONE_SOCIALE autonomo o c.d. parasubordinato in qualità di committente. In tal modo la funzione della norma sanzionatoria verrebbe irrimediabilmente frustrata.
4.Ciò posto, ai fini della configurabilità dell’illecito in esame questa Corte ha già affermato che l’elemento oggettivo è rappresentato dalla conAVV_NOTAIOa consistente nel far operare in locali di cui si abbia la disponibilità, lavoratori dello spettacolo non in possesso del certificato di agibilità, mentre l’elemento soggettivo è costituito dalla consapevolezza del fatto che i predetti lavoratori non siano muniti di tale certificato (Cass. ord. n. 19527/2023; v. già Cass. n. 3579/1998). Per questo illecito, dunque, deve ravvisarsi una deroga alla normale sufficienza della colpa come delineata dall’art. 3, co. 1, L. n. 689/1981.
Qualora il soggetto sanzionato sia il datore di RAGIONE_SOCIALE (per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della novella del 2017) , la consapevolezza dell’illecito può dirsi sostanzialmente in re ipsa , in considerazione della posizione datoriale strettamente connessa alla regolarità contributiva che il datore può (e deve) assicurare e alla quale è pur sempre condizionato il rilascio del certificato di agibilità. Rispetto a tale condizione non è ipotizzabile neppure l’errore incolpevole ; al riguardo Cass. n. 3579 cit. ha affermato: ‘ ( … ) Che, nella specie, le ricorrenti fossero cadute in errore incolpevole allorché credettero di avere curato ogni adempimento necessario al rilascio del certificato di agibilità, nulla toglie, pertanto, alla consapevolezza della mancanza del documento de quo durante le prestazioni lavorative di cui trattasi e non esclude la configurabilità dell’illecito, poiché non incide sulla coscienza e volontà di un comportamento consistito nell’avere adibito un dipendente al RAGIONE_SOCIALE quando ancora il possesso del documento stesso non era intervenuto ‘.
Analogamente, deve dirsi sostanzialmente in re ipsa la consapevolezza dell’illecito qualora il soggetto sanzionato sia il committente di RAGIONE_SOCIALE autonomo o parasubordinato, perché anche in tal caso, rispondendo nei confronti dell’ente previdenziale dell’intero obbligo contributivo (ossia anche per la quota gravante sul lavoratore), non può che essere a conoscenza della (ir)regolarità contributiva concernente il lavoratore ingaggiato.
Qualora il soggetto sanzionato, invece, sia diverso dal datore di RAGIONE_SOCIALE oppure dal committente (nel RAGIONE_SOCIALE autonomo o parasubordinato), occorrerà uno specifico accertamento in concreto di tale conoscenza, considerata la dissociazione fra datore di RAGIONE_SOCIALE/committente e soggetto che, avendo la disponibilità dei locali, abbia permesso l’esecuzione del lo spettacolo da parte di lavoratori privi del predetto certificato con i quali non intrattiene alcun rapporto di RAGIONE_SOCIALE, né subordinato né c.d. parasubordinato né autonomo.
In tal senso la consapevolezza non può ritenersi integrata dalla mera conoscibilità, ossia non sarà sufficiente che il soggetto sanzionato, prima di far esibire lavoratori dello spettacolo in locali propri o di cui abbia disponibilità, abbia trascurato di informarsi sul possesso del certificato di agibilità. Questa sarebbe, infatti, una mera negligenza, come tale insufficiente ad integrare l’elemento soggettivo dell’ effettiva consapevolezza, fermo restando che, in concorso con altre circostanze del caso concreto, può integrare un indice gravemente presuntivo di tale elemento.
5.- Il relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c. incombe sull’ente titolare del potere sanzionatorio, in quanto quella consapevolezza è uno dei fatti costitutivi del l’illecito e della conseguente pretesa sanzionatoria. Nondimeno, al riguardo questa Corte ha più volte affermato che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, da un lato grava sull’amministrazione l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma , dall’altro, ha puntualizzato che la sua inerzia processuale non determina – pur a fronte dell’art. 6, co. 10, lett. b, del d.lgs. n. 150/2011 e dell’analogo art. 7, co. 9, lett. b, d.lgs. n. 150 cit. – l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento che ha irrogato la sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti al processo, sia disponendo d’ufficio i mezzi
di prova ritenuti necessari (Cass. ord. n. 17041/2025; Cass. ord. n. 24691/2018).
Nel caso in esame i Giudici di merito non hanno compiuto alcun accertamento di tale elemento soggettivo.
Ne discende che la sentenza impugnata va cassata con rinvio per una decisione che osservi i seguenti principi di diritto:
‘ l ‘illecito previsto dall’art. 6 d.l.C.p.S. n. 708/1947, nella formulazione vigente ratione temporis prima della novella apportata dall’art. 1, co. 1097, L. n. 205/2017, può essere commesso non solo da chi sia datore di RAGIONE_SOCIALE o committente dei lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità, ma anche da chi, avendo comunque la giuridica disponibilità dei locali, abbia permesso l’esecuzione dello spettacolo ad opera di lavoratori privi del certificato di agibilità, purché di tale mancanza di certificato egli sia consapevole.
‘ tale consapevolezza va intesa come effettiva conoscenza del mancato possesso del certificato di agibilità e non come mera conoscibilità usando l’ordinaria diligenza ‘;
‘ l’onere di provare tale consapevolezza incombe sull’ente titolare del potere sanzionatorio, ma il giudice, chiamato a ricostruire l’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto ad accertare la legittimità del provvedimento che ha irrogato la sanzione, ha il potere-dovere sia di valutare i documenti già acquisiti sia di disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari ‘.
A tale accertamento in concreto dovrà provvedere il Giudice di rinvio indicato in dispositivo, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione RAGIONE_SOCIALE, in data 24/09/2025.
Il AVV_NOTAIO est.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO COGNOME