Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24557 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24557 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18010-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE AZIENDA SPECIALE PER LA PERSONA ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2012/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/02/2020 R.G.N. 1644/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 18010/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 04/04/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pavia accertava il diritto del dott. NOME COGNOME all’applicazione al rapporto di lavoro con l’ASP di Pavia del CCNL per la dirigenza medica del 4.3.2006, con condanna dell’ASP al pagamento della somma lorda pari ad € 165.404,21 oltre interessi dalla maturazione al saldo, rilevando che il ricorrente aveva lavorato in via assolutamente prevalente per la RSA COGNOME pacificamente avente natura pubblica.
1.1 Al riguardo richiamava i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21745/2009 secondo cui in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti delle ex IPAB in base alle previsioni del c.c.n.l. -Quadro relativo alla composizione dei comparti di contrattazione collettiva, stipulato il 2 giugno 1998, nonchè del successivo c.c.n.l. – Quadro stipulato il 18 dicembre 2002, si applica il c.c.n.l. del comparto autonomie locali, qualora l’ente presso cui i medesimi prestino le loro attività svolga funzioni prevalentemente assistenziali (art. 5), mentre deve trovare applicazione il c.c.n.l. del settore sanità, allorchè l’ente svolga funzioni prevalentemente sanitarie ovvero si occupi della gestione di RSA (Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica), che in quanto strutture per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, di carattere sanitario ed assistenziale, hanno una natura mista non riferibile univocamente ad una delle predette categorie.
La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado richiamando i principi della pronuncia a Sezioni Unite sopraindicata ribaditi con successiva sentenza n. 58/2017 secondo cui ai dipendenti delle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB, in base alle previsioni del c.c.n. quadro del 18 dicembre 2002 si applica la contrattazione
collettiva del comparto autonomie locali, ove svolgano presso detti enti funzioni prevalentemente assistenziali, oppure quella del settore sanità, se prestino attività prevalentemente sanitarie, né l’applicazione dei principi contenuti nella l. n. 328 del 2000 e nel d.lgs. n. 207 del 2001, è impedita dall’omessa adozione da parte della legislazione regionale della regolamentazione necessaria alla trasformazione di tali istituti in aziende di servizio o persone private.
2.1 La corte distrettuale precisava che la RSA ha natura pubblica, evidenziando che l’obbligo di continuare ad applicare il CCNL vigente all’atto della trasformazione di cui alla L.R. 1/2003 vigeva fino alla definizione di un comparto autonomo che nello specifico era avvenuta con il Contratto Collettivo Quadro dell’11/7/2007 che all’art. 10 ha ricompreso espressamente nel comparto relativo al personale del Servizio Sanitario Nazionale le ex Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie nonché le Residenze sanitarie assistite (RSA).
Ricorre per cassazione la ASP di Pavia con ricorso assistito da quattro motivi cui resiste con controricorso il dipendente.
Parte ricorrente ha altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo articolato in quattro sottomotivi si eccepisce: la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1371 cod. civ. in relazione all’interpretazione degli artt. 9 e 10 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 in data 11/6/2007. Violazione per erronea e falsa applicazione della legge n. 67/1988 e dello ‘Schema di linee guida per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani’ del Ministero del la sanità 31/5/1991;
violazione dell’art. 8, comma 4 D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e del DPR 14/1/1997; 1.4 violazione degli artt. 1, 2, 3, 3 septies e 8 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e dell’art. 54 della Legge 27/12/2002 n. 289 nonché dell’art. 3 DPCM 14/2/2001, dell’Allegato 1, sezione 1.C del DPCM29/11/2001e degli artt. 29 e 30 del DPCM 12/1/2017.
Ad avviso della ricorrente i principi giurisprudenziali richiamati dalla sentenza impugnata non sono applicabili alla RSA COGNOME che eroga prestazioni di lungoassistenza e mantenimento per anziani non autosufficienti a bassa tutela sanitaria in conformità alla normativa vigente che individua la tipologia di RSA come ‘assistenza territoriale residenziale’ che garantisce ‘prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compre si interventi di sollievo’.
1.2. La violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1371 cod. civ. in relazione all’interpretazione degli artt. 9 e 10 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 in data 11/6/2007, con conseguente violazione per mancata applicazione dell’art. 9 e per erronea e falsa applicazione dell’art. 10 del citato CCNL Quadro dell’11/6/2007. La sentenza gravata è viziata per la erronea individuazione della norma contrattuale di riferimento che avrebbe dovuto essere l’art. 9 del CCN Quadro concernente ‘le aziende pubbliche di servizi alla persona ( ex IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali’ piuttosto che l’art. 10 che assegna al Comparto sanità le ‘Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica’ intendendosi per prevalenza pubblica lo svolgimento di attività in nome e per conto del SSN, non ricorrente nel caso di specie.
1.3. L a violazione dell’art. 8, comma 4 D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e del DPR 14/1/1997; violazione degli artt. 1, 2, 3, 3 septies e 8 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e dell’art. 54 della Legge 27/12/2002 n. 289, nonché dell’art. 3 DPCM 14/2/2001, dell’Allegato 1, sezione 1.C del DPCM 29/11/2001 e degli artt. 29 e 30 del DPCM 12/1/2017; violazione degli artt. 4 e 12 della L.R. Lombardia 11/7/1997 n. 31, dell’art. 15, comma 3 , L.R. Lombardia 30/12/2009 n. 33, della DGR 14/12/2001 n. 7/7435.
In particolare, nella RSA COGNOME è prevalente l’attività socio sanitaria di lungoassistenza e mantenimento e ben ridotta quella sanitaria relativa al nucleo Alzheimer per cui anche per tale ragione non poteva applicarsi il CCNL comparto sanità.
1.4. La violazione e falsa applicazione dell’art. 10 n. 4 della L.R. Lombardia n. 1/2003 e dell’art. 11, comma 1 D.Lgs. n. 207/2001; violazione dell’art. 1 del CCNL comparto Regioni Autonomie Locali 2002-2005 stipulato in data 22/1/2004.
Ad avviso della ricorrente la sentenza è errata nella misura in cui ha ritenuto essere intervenuta la definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, determinato in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappr esentative con l’art. 10 del CCN Quadro dell’11/7/2007, laddove l’Accordo quadro non ha definito alcun autonomo comparto per le ASP continuando ad applicarsi o il CCNL Enti locali o il CCNL Sanità secondo i criteri fissati dall’Accordo quadro del 2007.
Con il secondo motivo si eccepisce la omessa pronuncia in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
2.1 La corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello relativamente alla eccezione di non applicabilità del CCN per la dirigenza medica del SSN nel caso di mancata prevalenza dell’attività sanitaria della RSA COGNOME, profilo già messo in rilevo nel motivo precedente. Inoltre, ove si dovesse ritenere tale eccezione esaminata implicitamente tale profilo assumerebbe la natura di fatto decisivo per il giudizio come tale idoneo a determinare l’inapplicabilità del CCNL dirigenza comparto Sanità ai sensi del comma 1 n. 5 dell’art. 360, c.p.c.
Con il terzo motivo ci si duole della violazione dell’art. 21 Legge 6/12/1971 n. 1034 in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
La corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la eccezione di violazione delle regole sui termini legali con conseguente inammissibilità per tardività dell’impugnazione del provvedimento di recepimento del CCNL, rilevando che ‘oggetto del presente giudizio è l’accertamento del CCNL applicabile al rapporto di lavoro d ell’appellante per cui non opera alcuna decadenza’.
Con il quarto motivo si eccepisce la omessa pronuncia in ordine alle contestazioni relative ai conteggi in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Con la iniziale memoria di costituzione l’odierna ricorrente avrebbe contestato formalmente il quantum economico richiesto dal dipendente, laddove la corte distrettuale ha viceversa affermato che nessuna specifica contestazione sarebbe stata mossa ai conteggi della controparte. La corte inoltre ha affermato che la successiva presa di posizione nell’ambito delle note finali è da ritenersi tardiva dovendo le stesse riguardare esclusivamente l’applicabilità al rapporto di
lavoro del Contratto Collettivo Quadro dell’11/7/2007 e nello specifico dell’art. 10.
Sul punto parte ricorrente eccepisce di aver contestato immediatamente i conteggi nonché di aver eccepito quelli successivamente ricalcolati dal dipendente a seguito dell’ordinanza del Tribunale che ne aveva disposto un nuovo deposito su cui l’ASP ha anali ticamente evidenziato i profili di erroneità, su cui nel caso di accoglimento dei motivi precedenti dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio, soprattutto con riferimento all’applicazione degli istituti indennitari stabiliti dal CCNL comparto sanità.
Va preliminarmente respinta l’istanza di trattazione in pubblica udienza in considerazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine alle questioni dedotte nei motivi di ricorso.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i seguenti motivi.
5.1 I primi due motivi devono essere trattati congiuntamente in quanto tutti concernenti la questione della applicabilità del CCNL del comparto sanità al caso di specie e sono infondati.
5.2 Ed invero la Corte territoriale ha compiuto una corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze richiamate (Cass. S.U. Sentenza n. 21745 del 14/10/2009) secondo cui in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti delle ex IPAB in base alle previsioni del c.c.n.l. Quadro relativo alla composizione dei comparti di contrattazione collettiva, stipulato il 2 giugno 1998, nonchè del successivo c.c.n.l. – Quadro stipulato il 18 dicembre 2002, a tali dipendenti si applica il c.c.n.l. del comparto autonomie locali, qualora l’ente presso cui i medesimi prestino le loro attività svolga funzioni prevalentemente assistenziali (art. 5), mentre
deve trovare applicazione il c.c.n.l. del settore sanità, allorchè l’ente svolga funzioni prevalentemente sanitarie ovvero si occupi della gestione di RSA (Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica), che in quanto strutture per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, di carattere sanitario ed assistenziale, hanno una natura mista non riferibile univocamente ad una delle predette categorie.
5.3 Tale principio perfettamente applicabile alla fattispecie di cui è causa è stato ribadito più di recente da questa Corte (Cass. Sez. L – , Sentenza n. 58 del 03/01/2017) che in una pronuncia richiamata nella sentenza impugnata da ritenersi pienamente condivisibile ha affermato che ai dipendenti delle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB, in base alle previsioni del c.c.n. quadro del 18 dicembre 2002 si applica la contrattazione collettiva del comparto autonomie locali, ove svolgano presso detti enti funzioni prevalentemente assistenziali, oppure quella del settore sanità, se prestino attività prevalentemente sanitarie, né l’applicazione dei principi contenuti nella l. n. 328 del 2000 e nel d.lgs. n. 207 del 2001, è impedita dall’om essa adozione da parte della legislazione regionale della regolamentazione necessaria alla trasformazione di tali istituti in aziende di servizio o persone private.
5.4 Ciò posto, non può che darsi continuità ai predetti principi secondo cui alle RSA è applicabile il CCNL comparto sanità per la loro natura mista non riferibile univocamente ad una delle categorie di enti con funzioni prevalentemente assistenziali (art. 5), ovvero prevalentemente sanitarie.
5.5 Le ulteriori argomentazioni fondate sulla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame sono da ritenersi
inammissibili in considerazione della c.d. ‘doppia conforme’ avendo la Corte distrettuale integralmente confermato la pronuncia di prime cure.
Anche il terzo motivo è infondato.
La ricorrente si duole della violazione delle norme in tema di termini decadenziali per l’impugnazione dell’atto di recepimento del CCNL comparto sanità dinanzi al g.a. In particolare, eccepisce la mancata impugnazione del predetto provvedimento che preclu derebbe l’applicazione al dipendente del Contratto Collettivo.
6.1 Orbene, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, l’oggetto del presente giudizio non riguarda la legittimità dell’atto di recepimento, ma la corretta applicazione al rapporto di lavoro dell’invocato CCNL.
Va infine respinto il quarto ed ultimo motivo
La contestazione specifica dei conteggi è avvenuta successivamente all’ordinanza del Tribunale che si era limitata a richiedere ‘ nuovi conteggi concernenti le eventuali differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale e dunque dal 4.3.2011 alla cessazione del rapporto’.
Tale provvedimento pertanto non ha disposto la riformulazione integrale dei conteggi ma una limitata rideterminazione ai fini dell’accertamento della prescrizione.
Conseguentemente, la corte territoriale ha correttamente ritenuto tardiva la contestazione dei conteggi compiuta con le memorie successive all’ordinanza predetta; d’altra parte, la ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione di aver contestato originariamente i conteggi del dipendente con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso di € 6.0 00,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione