Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27604 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16695-2022 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
Oggetto
R.G.N. 16695/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO DELL’ECONOMIA, ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 291/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/04/2022 R.G.N. 45/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
18/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Messina aveva rigettato il ricorso con cui COGNOME ed altri in epigrafe indicati avevano impugnato la sentenza con cui il tribunale di Messina aveva rigettato la domanda dagli stessi proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, di cui erano dipendenti, diretta al riconoscimento del diritto alle nuove retribuzioni previste dal RAGIONE_SOCIALE 16 febbraio 2000 come integrato dall’Accordo sindacale del 10.3.2009, per personale dipendente da società e consorzi concessionarie di RAGIONE_SOCIALE e trafori.
La corte di merito , dopo aver ritenuto fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Regione RAGIONE_SOCIALE e dagli Assessorati costituiti nel giudizio di appello, aveva ritenuto che il detto RAGIONE_SOCIALE non fosse applicabile al RAGIONE_SOCIALE
convenuto, trattandosi di ente avente natura pubblica, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 197/1992. Da ciò la Corte di merito aveva fatto conseguire l’assoggettamento dei rapporti di lavoro dei dipendenti alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 10/2000 e del D.Lgs n. 165/2001.
In particolare la corte richiamava le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 10/2000 che, nel disciplinare le finalità ed ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, aveva statuito che le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa presente legge disciplinano l’organizzazione degli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d’impiego alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo RAGIONE_SOCIALEa R egione ( …). La corte territoriale richiamava altresì l’art. 24 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge che stabiliva: ‘La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all’articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionalequadro determina gli ambiti e le unità contrattuali RAGIONE_SOCIALEa contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione RAGIONE_SOCIALEe rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi’
Il giudice d’appello evidenziava altresì decisioni del Giudice di legittimità affermanti l’ inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa contrattazione di tipo privatistico ai rapporti di lavoro in questione, successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 10/2000 ed escludeva ogni possibilità derogatoria, anche più favorevole, da
parte del datore di lavoro (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 4653/2011).
Avverso detta decisione i ricorrenti proponevano ricorso cui resisteva con controricorso il RAGIONE_SOCIALE. Entrambe le parti depositavano successive memorie.
Si costituiva con controricorso La Regione RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, evidenziando il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte di appello nella parte in cui era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa Regione e degli Assessorati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa statuizione RAGIONE_SOCIALEa corte di appello con riguardo alla carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE .
1)Con primo motivo è dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 c.3 e artt.22 e 24 legge regionale siciliana n.10/2000; Violazione di legge: art. 6 co.3 l.reg.sicil.n.44/1994; violazione art. 1 del CCLR dipendenti comparto non dirigenziale Regione RAGIONE_SOCIALE 2002-2005 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.).
I ricorrenti evidenziano nel motivo la mancata ultimazione del procedimento amministrativo necessario per la applicazione del CCLR ai dipendenti non dirigenti del RAGIONE_SOCIALE e la conseguente applicazione del RAGIONE_SOCIALE ininterrottamente dal 1994 ed anche successivamente alla Legge Regionale del 2010, tranne che per gli aumenti oggi rivendicati. Ritengono errata la valutazione RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello che, pur in presenza RAGIONE_SOCIALE‘applicazione di fatto del RAGIONE_SOCIALE, nega il riconoscimento degli incrementi in questione.
2)Con il secondo motivo è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c. per non aver considerato che il CAS aveva continuato di fatto ad applicare il RAGIONE_SOCIALE dal 2010 al 2019, tranne che per
gli aumenti in questione, in assenza di un Contratto collettivo regionale.
3)- Con la terza censura è dedotta la violazione degli artt. 2126 e 2129, 1418 e 1419 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 co.3 l. reg.sicil. n. 44/1994, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 ccrl dipendenti comparto non dirigenziale RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE 2002-2005, del ccnl RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE 2008 recepito dal CAS con contratto aziendale 18.12.2008 8 art. 260 co.1 n. 3 c.p.c.).
I ricorrenti evidenziano in censura la non applicazione, nel periodo in questione, del ccrl, in quanto non emanata la Delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta regionale, quale atto necessario ai fini RAGIONE_SOCIALEa applicabilità.
4)-I motivi possono essere trattati congiuntamente poiché afferenti ad un unico tema, quale la possibilità di applicare la contrattazione collettiva privatistica a soggetti e rapporti di lavoro considerati di natura pubblicistica, per i quali entri in vigore una disciplina specifica.
5)-Devono preliminarmente richiamarsi le decisioni di questa Corte sulla natura pubblica del RAGIONE_SOCIALE (tra le altre Cass. n. 10823/15; SU 185/2001) anche se si tratta di ente esercitante attività obiettivamente industriale in quanto finalizzata alla progettazione, costruzione e gestione di RAGIONE_SOCIALE e, dunque, alla produzione di beni o servizi.
E’ stato anche chiarito che ‘i rapporti di lavoro instaurati dal RAGIONE_SOCIALE, istituito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 531 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ( …) (tra le altre Cass n. 3558/21).
6)-In tale quadro si inserisce la controversia in esame, sorta per la mancata applicazione di aumenti retributivi stabiliti dal RAGIONE_SOCIALE 2000, come integrato dall’Accordo sindacale del 10.3.2009, per
i dipendenti di società e consorzi concessionari di RAGIONE_SOCIALE e trafori.
Sostengono i ricorrenti che il contratto collettivo del 2000 era stato loro applicato, quanto agli aspetti retributivi, oltre che in precedenza, anche successivamente alla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 10/2000; assumono pertanto la illogica e ingiusta mancata attribuzione degli aumenti riconosciuti dal medesimo contratto, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sua integrazione attraverso l’Accordo del 10.3.2009.
Rilevano a riguardo che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 10/2000, il CCRL, dallo stesso previsto, non era immediatamente (ope legis) applicabile ai rapporti di lavoro dei ricorrenti (cfr art. 6 comma 3 Legge Reg. Sicil. n. 44/1994) per come aveva ribadito anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa (parere n. 805/2012); quindi, essendosi sostanziato un comportamento concludente posto in essere dal CAS, relativo alla adozione del parametro retributivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche successivamente alla legge regionale in questione, non poteva ritenersi privo di effetti tale comportamento concludente (art. 1362 c.c.).
7)-Deve osservarsi che, come già affermato da questa Corte di legittimità in fattispecie similare, ‘a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella P.A. possa trovare fonte in contratti collettivi di diritto comune, estranei a tale specifica inderogabile disciplina, sicché il generico richiamo ai “contratti di lavoro vigenti” contenuto nell’art. 26 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. Calabria 19 ottobre 1992, n. 20, non può essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, bensì alla contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza’ (Cass n. 10973/2015).
8)Il principio evidenzia come l’assetto dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione, in seguito alla entrata in vigore di una specifica disciplina legislativa, quale il d.lgs n. 165/2001, imponga un necessario legame con la contrattazione specifica collettiva pubblica del settore di appartenenza, con la estromissione di ogni diversa forma regolatoria, soprattutto di diritto comune.
Nel caso in esame l’entrata in vigore di una specifica fonte normativa regionale che ha statuito come ‘La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all’articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica’ (art.24 l.n. 10/2000) ,in ragione del principio enunciato, non può che far ritenere esclusiva tale fonte regolativa dei rapporti di lavoro interessati, con esclusione di differenti e non ammesse discipline contrattuali.
9)-Recentemente questa Corte (Cass .n. 16150/2024 proprio in un giudizio in cui era parte il RAGIONE_SOCIALE) ha chiarito che ‘non è ravvisabile, in capo al lavoratore cui sia stato illegittimamente applicato un trattamento individuale -anche migliorativo -diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva una posizione giuridica soggettiva tutelabile in virtù RAGIONE_SOCIALE‘adozione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, di un provvedimento (illegittimo) di individuazione di un errato regime degli emolumenti, e ciò in quanto il trattamento economico deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l’atto sia conforme alla volontà RAGIONE_SOCIALEe parti collettive ( anche in tal senso Cass. n. 15902/2018)’.
10)-La presenza di una normativa che impone una articolata contrattazione regionale per i dipendenti degli enti, tra i quali è
ricompreso il RAGIONE_SOCIALE in giudizio, non può che determinare l’automatica esclusione di altre differenti forti regolative del rapporto, poiché esse si porrebbero in immediato contrasto con il disposto normativo, e produrrebbero atti illegittimi non validabili in alcun modo (anche in tal senso (Cass. n. 31387/2019; Cass.n.4653/2011).
Come già affermato da questa Corte ‘in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo RAGIONE_SOCIALEa P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 17226 del 18/08/2020). Tale conformità, tuttavia, deve essere valutata in relazione al contratto collettivo di comparto correttamente applicabile, avendo questa Corte chiarito che nel pubblico impiego contrattualizzato, il parametro per verificare l’attuazione del principio RAGIONE_SOCIALEa parità di trattamento economico di cui all’art. 45 D. Lgs. n. 165/2001, è costituito dall’applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale l’amministrazione datrice di lavoro non ha alcun potere di disposizione, mentre non assume rilevanza l’applicazione di fatto di un contratto collettivo diverso ad altri dipendenti di ruolo, neanche quando ciò sia avvenuto in forza di una sentenza passata in giudicato (Cass. n. 16150/2024; Cass. n. 6090/2021).
11)-Ribadendo i principi già espressi, non di rilievo risulta a tal riguardo l’argomento secondo cui il pregresso trattamento retributivo sia rimasto il medesimo anche successivamente alla legge regionale n.10/2000, poiché risulta evidente che la legge richiamata non può che produrre effetti dalla sua entrata in vigore e non può certamente riferirsi al regime economico già in
atto, ma solo a quello successivamente regolamentato, come, nella specie, gli aumenti rivendicati.
12)Infondata è poi l’eccezione circa la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost., in quanto non rappresentati i termini concreti RAGIONE_SOCIALEa lamentata violazione con riguardo alla inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, non essendo dirimente, a tal fine, l’equiparaz ione con altri dipendenti, di pari inquadramento, ma assoggettati a regime privatistico in quanto dipendenti di datore di lavoro privato.
13)-Infine estraneo al contesto fattuale in discussione è il richiamo all’art. 2126 c.c. ovvero il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni di fatto che la disposizione richiamata ritiene meritevoli di adeguata remunerazione. Gli aumenti invocati e l’applicazione di disposizioni inapplicabili ai lavoratori del CAS non sono invero qualificabili quale remunerazione per prestazioni di fatto, trattandosi di prestazione ben collocata in un regime giuridico differente, non regolabile diversamente, neppure in ragione di un asserito legittimo affidamento da parte dei lavoratori, evidentemente non tutelabile in presenza di disposizioni successivamente intervenute a regolare legittimamente i rapporti di lavoro in questione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Attesa la novità RAGIONE_SOCIALEa questione, non ancora assestata nella giurisprudenza di merito, le spese di lite devono essere compensate tra tutte le parti, compresa la Regione RAGIONE_SOCIALE e gli Assessorati, per le quali la notifica del ricorso costituisce, in realtà, mera litis denuntiatio.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi’ deciso in Roma il 18 settembre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME