Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10022 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10022 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
contrattazione privatistica, per quanto con riconoscimento in misura inferiore al dovuto dell’indennità poi rivendicata in causa; su tale premessa, poiché al lavoratore « pacificamente » si applicava il contratto integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, la domanda era quindi da ritenere fondata; 2.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui il lavoratore ha opposto difese con proprio controricorso; è in atti memoria del controricorrente;
CONSIDERATO CHE
1.
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 2 della Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, con
riferimento alla Delibera della Giunta Regionale pugliese del 23.3.2010;
la Regione, premesso che il ricorrente era stato suo dipendente a far data dal 5.12.2005, adduceva il fatto che egli, pur durante il servizio presso ARIF, era stato sempre e costantemente retribuito dalla Regione stessa, con applicazione del corrispondente contratto collettivo di comparto, tanto che poi, nel 2015, era rientrato presso la Regione sulla base di concorso riservato ai dipendenti regionali; non era dunque condivisibile la conclusione del giudice di appello secondo cui l’avvenuto transito presso ARIF avrebbe dovuto desumersi dall’inserimento del COGNOME nell’elenco del personale oggetto di « trasferimento » di cui all’allegato A alla delibera di Giunta del 2010 e dal distinguersi di tale personale da quello oggetto di « distacco » ed indicato nell’allegato B, tra l’altro evidenziando come in tal modo si sarebbe realizzata anche una violazione delle norme a presidio delle assunzioni nel pubblico impiego;
1.1
il motivo non può essere accolto;
1.2
esso, pur risultando formulato nei termini della violazione di legge, mira in realtà ad un diverso accertamento del punto di fatto in ordine all’essersi verificato o meno un trasferimento del dipendente, nel 2010, dalla Regione ad ARIF;
in proposito esso adduce alcune circostanze, come il pagamento delle retribuzioni o il rientro presso la Regione, nel 2015, in ragione di un concorso riservato ai dipendenti regionali, per le quali neanche si dice in quale sede processuale esse sarebbero state addotte;
parimenti è ignoto e non stato specificato né come esse sarebbero state provate nei gradi di merito (v. pagamento retribuzione), né (v. la partecipazione a concorso riservato) se i documenti che sono
stati depositati in sede di legittimità fossero stati mai prodotti nel corso del giudizio davanti al Tribunale o alla Corte d’Appello ;
d’altra parte, avendo la Corte di merito argomentato su i dati probatori dai quali essa ha desunto che vi fosse stato trasferimento, il motivo si traduce nella pretesa di una rivalutazione del valore e del significato attribuiti agli elementi dell’istruttoria, risolvendosi così in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505);
1.3
in punto di diritto, comunque, il richiamo alle norme a presidio delle assunzioni nel pubblico impiego è del tutto mal posto, perché il trasferimento dalla Regione ad ARIF rientrerebbe, come rileva la Corte territoriale, nell’alveo del disposto dell’art. 31 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dunque esso, comportando la trasmissione del rapporto come esistente presso l’ente a quo , non risulterebbe in sé in contrasto con regole riguardanti il concorso pubblico o altre forme di regolare assunzione, non essendovi tra l’altro nessuna ragione per mettere in discussione che ricorressero i requisiti di una legittima instaurazione del rapporto al momento dell’instaurazione di esso presso la Regione Puglia;
ciò posto, il trasferimento degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato ad RAGIONE_SOCIALE è ipotesi espressamente prevista dall’art. 12, co. 2, lett. a ) della Legge Regione Puglia n. 3 del 2010;
l’applicazione del CCNL di diritto privato è a propria volta ipotesi prevista dal co. 5 del medesimo art. 12, che ne stabilisce il verificarsi ‘a domanda’, punto sul quale non vi è stata questione e che dunque non può essere messo in discussione in questa sede;
1.4 fosse dipendente RAGIONE_SOCIALE e che ad esso si applicasse la contrattazione del collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale
è dunque acquisito che il ricorrente in quel periodo CCNL di diritto privato e in particolare il contratto e idraulico-agraria;
1.5
sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo alla relativa questione, è infine opportuno rilevare che quanto sopra precisato non viene meno per effetto dell’abrogazione dell’art. 12, comma 5, della legge Regione Puglia n. 3 del 2010 da parte dell’art. 32 della legge Regione Puglia n. 45 del 2012;
come rilevato da questa S.C., infatti, « l’art. 23 della l.r. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell’art. 12 della l.r. n. 3 del 2010, un comma (2-quinquies), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridicoeconomico e assicurativo-previdenziale». Ma anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 dell’analogo comma 2 -quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 della l.r. n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono». Dunque, con la
previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato » (Cass. 5 settembre 2024, n. 23887; Cass. 5 settembre 2024, n. 23860; Cass. 4 settembre 2024, n. 23716);
ciò è stato detto in relazione all’abrogazione dell’art. 12, co. 3 della menzionata legge regionale -riguardante il personale originariamente assunto dall’ARIF ma vale per identiche ragioni anche per l’ipotesi di cui al comma 5 e dunque per gli operai trasferiti dalla Regione e rispetto ai quali vi fosse stata l’opzione per il CCNL privatistico;
2.
il secondo motivo adduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 434, co. 1, e 342, co. 1, c.p.c. e con esso si censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha ritenuto che ARIF non avesse specificato ritualmente le proprie ragioni di gravame con riguardo alla portata della nota 25.7.2016 della Ragioneria dello Stato;
il terzo motivo sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 12, del d.l. n. 78 del 2010, norma in forza della quale « a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione » – ovverosia le norme su spostamenti, missioni ed indennità chilometrica dei dipendenti statali – « non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi »;
2.1
l’intera tematica sollecitata con i due motivi è da ritener e comunque non fondata sul piano giuridico;
infatti, l’art. 6, co. 12, riguarda il personale statale e questa S.C. ha già precisato (Cass. 23887, 23860 e 23716 del 2024 citt.) che « le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione -anche con riguardo ai pertinenti richiami della giurisprudenza della Corte costituzionale -si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). In definitiva, la semplice invocazione del contenuto dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento dalla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola della contrattazione collettiva divenuta inefficace in forza di quella disposizione di legge »
2.2
detto altrimenti -ed essendo palese che un parere della Ragioneria dello Stato di certo non ha alcun rilievo normativo -quanto richiamato nei motivi non è in sé ostativo all’applicazione in favore dei dipendenti ARIF soggetti al contratto privatistico delle clausole collettiva sull’indennità chilometrica, sicché è superfluo anche attardarsi sul tema processuale sollecitato dal secondo motivo;
3.
il ricorso per cassazione va dunque integralmente disatteso e le spese del grado seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. NOME COGNOME.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro