Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7363 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 7363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso 4438-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/02/2024
PU
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1428/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/12/2022 R.G.N. 1289/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 1428/2022, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha respinto la domanda proposta dal lavoratore in epigrafe indicato diretta ad ottenere – sul presupposto di avere prestato attività lavorativa presso il RAGIONE_SOCIALE con mansioni di ausiliario socio-sanitario specializzato, avendo lavorato in precedenza per varie ditte aggiudicatarie dell’appalto e di essere stato assunto da RAGIONE_SOCIALE il 17.7.2013 – la condanna della menzionata società e dell’RAGIONE_SOCIALE, all’applicazione integrale al rapporto di lavoro instaurato, dalla suddetta decorrenza, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con orario a tempo pieno per 164 ore mensili ed inquadramento nel livello 4s, con salvaguardia delle condizioni economiche già acquisite presso la precedente impresa aggiudicatrice dell’appalto, ivi compresa l’anzianità di servizio e gli scatti di anzianità maturati, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori.
I giudici di seconde cure, a fondamento della loro decisione, hanno rilevato che: a) il lavoratore, che faceva parte del gruppo di quelli il cui contratto di lavoro conteneva l’indicazione RAGIONE_SOCIALE in attuazione dell’accordo collettivo aziendale del 9.7.2013 stipulato prima della assunzione, aveva manifestato la volontà di confluire nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con dichiarazione conosciuta dalla società in data 17.4.2014; b) l’art. 2070 cc non operava nei
riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, con la conseguenza che il contratto collettivo di categoria andava individuato sulla base del tipo di attività svolta dal datore di lavoro e non in ragione delle mansioni in concreto svolte da ciascun lavoratore; c) la clausola sociale contenuta nel contratto di appalto non individuava un determinato tipo di contratto collettivo e la RAGIONE_SOCIALE non gestiva strutture rientranti nella sfera di applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE né era iscritta alle organizzazioni datoriali stipulanti il predetto contratto collettivo; d) secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, in materia di appalti pubblici, la scelta del contratto collettivo da applicare rientrava nelle prerogative di organizzazione dell’imp renditore e nella libertà negoziale delle parti, con il solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto del contratto e, avendo riguardo all’art. 2 del capitolato speciale del contratto di appalto, l’unica attività demandata al personale della RAGIONE_SOCIALE che comportava la previsione nello svolgimento delle mansioni di un contatto fisico con i pazienti dell’Ospedale, sotto il controllo del personale infermieristico , era quella relativa ad atti di accudimento semplice al paziente (pulizia personale e cambio biancheria) mentre tutte le altre attività nulla avevano a che fare con il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE; e) il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE applicato appariva, invece, pienamente coerente con l’oggetto del contratto, comprendendo i servizi ausiliari in materia sanitaria; f) non erano ravvisabili le violazioni di cui all’art. 36 St. lav., dell’art. 10 co. 7 e dell’art. 9 del Capitolato speciale del contratto di appalto né dell’art. 74 lett. b) del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; g) in virtù degli accordi sindacali del luglio e del settembre 2013, la RAGIONE_SOCIALE il lavoratore aveva mantenuto il profilo professionale posseduto, tenendo conto dell’anzianità pregressa e con il riconoscimento, oltre ad un assegno ad personam, di una retribuzione oraria superiore a quella goduta presso la precedente società RAGIONE_SOCIALE; h) non avendo il lavoratore prodotto le buste paga relative ai periodi svolti alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE (che non applicava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE),
non vi erano elementi per ritenere integrata la violazione dell’art. 36 Cost; i) la regolamentazione delle spese di lite seguiva la soccombenza, per entrambi i gradi, con liquidazione in favore sia della società che della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza di secondo grado il lavoratore in epigrafe indicato ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui hanno resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I motivi dedotti dal ricorrente possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 8.5.2013, art. 74, 42, 43 e art. 48 e 78 ‘Appalti Cambi Gestione’ e Allegato 2 ‘Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente RAGIONE_SOCIALE nelle istituzioni in cui sono vigenti altri RAGIONE_SOCIALE‘ -in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc. Egli sostiene, sul presupposto di quanto prevedono gli artt. 74, 42, 43 e 78 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato la suddetta normativa in quanto sia la RAGIONE_SOCIALE, che aveva cessato la sua attività nel 2010, sia la RAGIONE_SOCIALE si erano impegnate e avevano applicato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per cui, relativamente alla sua posizione, non si trattava di prima applicazione del suddetto RAGIONE_SOCIALE né di prima nuova assunzione, per cui errata era la statuizione di avere riconosciuto al gestore di un pubblico servizio la possibilità di derogare al trattamento economico previsto dal RAGIONE_SOCIALE esplicitamente applicato al rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc; la
violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 2 e n. 4 cpc e 1419 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’ nonché l’omesso esame circa un fa tto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc. Si deduce che erroneamente la Corte distrettuale ha affermato la insussistenza dell’obbligo di applicare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non ravvisando le violazioni degli artt. 36 St. lav., degli artt. 9 e 10 del Capitolato speciale del contratto di appalto, quando, invece, proprio ne ll’accordo sindacale aziendale del 29.7.2013 era stato pattuito che tutti i contratti individuali sottoscritti dai lavoratori avrebbero dovuto essere rivisti alla luce del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che doveva essere applicato e, inoltre, la clausola dell’Addendum all’Acc ordo di Prefettura del 6.8.2013 intercorso solo con alcune sigle sindacali, ove era stata pattuita la determinazione della retribuzione oraria di euro 8,14, avrebbe dovuto essere oggetto di apposita rinuncia che invece non vi era stata, da parte dei lavoratori interessati, rispetto a quanto in precedenza stabilito, tanto è che poi la vertenza si concluse con l’accordo del 16.7.2014 ove venne formalmente riconosciuta la retribuzione spettante in base al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vigente così come confermato anche con il successivo Accordo Sindacale di DTL del 25.2.2015. Tutte le suddette circostanze, secondo parte ricorrente, sono state ignorate dalla Corte di appello.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 legge n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori) in relazione all’art. 360 n. 3 cpc ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’ nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc. Egli obietta che la clausola sociale
rivendicata dal lavoratore, ai fini della individuazione del RAGIONE_SOCIALE da applicare nel periodo in contestazione, era quella desumibile dall’art. 10 e dall’art. 9 del Capitolato speciale di appalto, così come già ritenuto dal Tribunale (la cui decisione non avrebbe potuto essere oggetto di gravame incidentale da parte di esso lavoratore che era stato totalmente vittorioso in primo grado) dalle cui disposizioni si evinceva appunto che l’impresa aggiudicataria dell’appalto doveva assicurare il rispetto integrale d el RAGIONE_SOCIALE vigente per il personale dipendente da imprese esercenti servizi sociosanitari (nella fattispecie quello RAGIONE_SOCIALE) e che le attività oggetto dell’appalto rientravano nelle declaratoria dell’oggetto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per cui era a questo contratto collettivo che la lex specialis del Capitolato faceva riferimento per i lavoratori che dovevano transitare alle dipendenze della nuova impresa: circostanze, queste, la cui valutazione era stata omessa dai giudici di seconde cure. Il dipendente aggiunge che è da considerare improprio anche il riferimento, operato dai giudici di seconde cure, all’art. 36 della Cost. essendo, invece, stata invocata l’applicazione dell’art. 36 della legge n. 300 del 1970.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’ , per avere erroneamente la Corte distrettuale, disattendendo la statuizione del Tribunale in materia, condannato esso soccombente al pagamento delle spese di lite anche del primo grado di giudizio in favore dell’RAGIONE_SOCIALE che era rima sta ivi contumace.
I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono fondati.
La problematica di fondo, ad essi sottesa, è infatti quella finalizzata all’accertamento del diritto del lavoratore all’applicazione integrale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al suo contratto di lavoro stipulato con la RAGIONE_SOCIALE il 17.7.2013, in luogo del RAGIONE_SOCIALE per il personale di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
RAGIONE_SOCIALE/multiservizi applicato dalla società datrice di lavoro, per il periodo precedente e successivo al maggio 2014.
In particolare, la questione fondamentale, risolta dai giudici di merito di primo e secondo grado in modo difforme e che viene sottoposta a questa Corte, è quella di verificare se il richiamo alla contrattazione collettiva, operato dalle clausole del capitolato speciale di appalto, sia da correlare all’oggetto del RAGIONE_SOCIALE cd. RAGIONE_SOCIALE ovvero a quello del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Prima di analizzare in concreto le disposizioni rilevanti ai fini della soluzione del suddetto problema, è opportuno precisare che, per orientamento costante di questa Corte a partire da Cass. n. 6335 del 2014, la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e quindi il relativo discostamento da parte del giudice di merito (fra le tante: n. 19507/2014; n. 20554/201 e, di recente n. 3883/2024).
Peraltro, è stato anche affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella complessa ricostruzione del significato dell’atto negoziale, che deve essere effettuata attribuendo preminente rilievo al canone interpretativo della comune intenzione delle parti, di cui all’art. 1363 cod. civ. (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).
Orbene, nella specie, i dati da cui partire sono rappresentati, in primo luogo, dagli articoli 9 e 10 del capitolato
speciale di appalto che costituisce, unitamente al bando di gara e al disciplinare di gara, la lex specialis per le parti e la fonte dei rispettivi obblighi contrattuali.
L’art. 9 stabilisce: ‘L’impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell’occupazione conseguenti a cambi di gestione come previsti nei relativi RAGIONE_SOCIALE‘.
L’art. 10 prevede: ‘L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio con personale qualificato, nel rispetto integrale del vigente RAGIONE_SOCIALE per il personale dipendente da imprese esercenti servizi sociosanitari e degli accordi territoriali stipulati nell’ambito del suddett o contratto’ .
La natura di tali disposizioni è quella di essere ‘clausole sociali’ di fonte contrattuale, analogamente all’art. 36 St. lav. di fonte legale, finalizzate a garantire sia la tutela dei livelli occupazionali, sia gli standards minimi di trattamento economiconormativo nei casi di avvicendamento tra imprese nella esecuzione di un appalto.
Premesso che la clausola di cui all’art. 10 menzionato non riguarda esclusivamente l’obbligo dell’appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai RAGIONE_SOCIALE di categoria e di zona, ma individua, sia pure senza specificarlo, un determinato contratto collettivo da rispettare integralmente, il problema, come si è detto, è quello di accertare a quale di questi contratti collettivi le Parti abbiano voluto fare riferimento con l’inciso ‘personale dipende nte da imprese esercenti servizi sociosanitari’ .
La Corte territoriale, su tale punto, ha ritenuto corretto individuare come contratto collettivo menzionato nell’art. 10 in quello denominato ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, nel cui oggetto figurano ‘i servizi ausiliari in area sanitaria’ (si riporta l’art. 1 del RAGIONE_SOCIALE: ).
Se, però si ha riguardo all’oggetto del capitolato speciale di appalto nella sua integrità () , il procedimento di sussunzione operato dalla Corte distrettuale non appare condivisibile, perché riduttivo, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo.
Con riguardo al primo aspetto, deve osservarsi che la disposizione del capitolato di appalto è molto selettiva in ordine all’identificazione del personale (dipendente da imprese esercenti servizi sociosanitari) per cui il riferimento è ad una categoria di lavoratori ben delineata da profili professionali specifici e per alcuni versi specialistici, difficilmente comparabile con quello regolato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che abbraccia senza dubbio categorie più ampie di lavoratori.
Per quanto concerne il secondo aspetto, va rilevato che l’oggetto del capitolato di appalto è maggiormente aderente all’ambito applicativo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.); servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati; servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo assistenziali, Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza
domiciliare, ecc.); servizi per persone con disabilità comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, residenze sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare, Centri diurni disabili, Residenze sanitarie disabili, ecc.); servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni RAGIONE_SOCIALE, Assistenza domiciliare integrata, ecc.); attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati) in quanto le attività professionali che si richiedevano agli operatori erano corrispondenti a quelle contemplate nel suddetto contratto collettivo e comportavano una assistenza ed un contatto diretto, da parte dei lavoratori, sia pure mediato dalla presenza del personale infermieristico, con il paziente che non può certo rientrare nell’oggetto estremamente generico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ciò acclarato, ne consegue che l’obbligo del rispetto integrale per la RAGIONE_SOCIALE di applicare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE derivava dall’art. 10 del capitolato speciale di appalto che prevedeva una obbligazione a favore di un terzo, desumibile dalla interpretazione della clausola contrattuale: impegno assunto dalla impresa subentrante con la sottoscrizione del capitolato stesso.
Tale elemento contrattuale era chiaramente determinabile, per quanto sopra detto, avendo riguardo ai canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere anche la fase dell’esecuzione del contratto (per tutte Cass. n. 22819/2010).
E la circostanza che, anche in primo grado, fosse stata affermata la mancata precisa individuazione del contratto collettivo da applicare nel capitolato speciale di appalto e la relativa statuizione non era stata impugnata dal lavoratore, non era certo preclusiva ad un esame della stessa in grado di appello in quanto, avendo poi il Tribunale ritenuto corretti sia il riferimento che la
applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il lavoratore stesso, sul punto, non poteva essere considerato soccombente perché totalmente vittorioso in primo grado e, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare la pronuncia con il gravame incidentale.
Per concludere, infine, va precisato che la suddetta individuazione del contratto collettivo da applicare nel cambio appalto in quello RAGIONE_SOCIALE (e non in quello RAGIONE_SOCIALE), attraverso il capitolato speciale di appalto, trova un riscontro in due circostanza di fatto: a) al ricorrente, con esclusione della parentesi lavorativa svolta con la RAGIONE_SOCIALE, era stato applicato in precedenza il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come risulta dalla certificazione della RAGIONE_SOCIALE attestante l’anzianità e l’inq uadramento nel livello 4S del suddetto RAGIONE_SOCIALE; b) successivamente all’Accordo Sindacale del 16.7.2014, proprio dalla RAGIONE_SOCIALE è stata indicata nelle buste paga del ricorrente l’applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (mansioni di Ausiliario Socio sanitario specializzato) anche se poi non attuato per il calcolo della retribuzione.
I primi tre motivi vanno pertanto, accolti restando assorbita la trattazione del quarto concernente le statuizioni sulle spese di lite.
Dell’impugnata sentenza s’impone, pertanto, la cassazione in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione di quanto in motivazione specificato.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.