Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1651 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20038-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
— ricorrente —
-contro-
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
Oggetto
CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO -CAUSALE
SOSTITUTIVA
R.G.N. 20038/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
— controricorrente —
avverso la sentenza n. 587/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/07/2022 R.G.N. 130/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Milano, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, ha accertato e dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato sottoscritto tra le parti (in epigrafe) con decorrenza dal 26.10.2019, dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla stessa data, ordinato alla società di ripristinare il rapporto di lavoro, condannato la stessa al pagamento in favore della lavoratrice di un’indennità risarcitoria pari a sei mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre accessori e spese del doppio grado;
la società propone ricorso per la cassazione della sentenza con unico articolato motivo, illustrato da memoria, cui resiste la lavoratrice con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d. lgs. n. 81/2015 (art. 360, n. 3, c.p.c.): sostiene che il contratto a termine tra le parti,
per cui è causa, per lo svolgimento di mansioni di operatrice socio-assistenziale (OSS), 4° livello CCNL RAGIONE_SOCIALE, presso Residenza per anziani in Cassina de’ Pecchi, era stato stipulato con la causale ‘ sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, nella persona della Sig.ra COGNOME NOME fino all’effettivo ritorno in servizio della stessa ‘, e che la lavoratrice a tempo determinato aveva svolto mansioni identiche a quelle della lavoratrice sostituita, seppure in altro p iano dell’edificio, essendo comunque legittima la sostituzione cd. a scorrimento; la Corte distrettuale non avrebbe, pertanto, rispettato il criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma di legge impone e non avrebbe operato la propria valutazione secondo criteri di congruità e ragionevolezza;
2. il ricorso non è fondato;
la Corte di merito ha osservato che, nelle situazioni aziendali complesse, è legittima la sostituzione riferita non a una singola persona, ma a una specifica funzione produttiva; tuttavia, poiché nel caso di specie la ragione giustificatrice del termine era specifica, e dettagliata proprio con espressa indicazione del nominativo della lavatrice assente, rimane fermo il principio, ripetutamente espresso da questa Corte, in ordine alla necessità di verificabilità della sussistenza effettiva del presupposto di legittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato;
nella fattispecie in esame, non è stato individuabile chi in concreto la lavoratrice assunta a tempo determinato abbia sostituito, e si è resa impossibile la verifica circa l’effettiva sussistenza della corrispondenza tra ragione giustificatrice indicata e lo svolgimento concreto delle mansioni da parte della lavoratrice assunta a tempo
determinato, anche in assenza di prova (a carico della società) di circostanze idonee a consentire la concreta verifica di ipotesi di scorrimento;
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la Corte territoriale ha, dunque, accertato che l’appellante era andata in concreto semplicemente a coprire una posizione vacante svincolata dalla posizione della lavoratrice sostituita, non risultando alcuna correlazione causale tra l’attività della lavoratrice sostituta e quella della lavoratrice sostituita, correlazione in difetto della quale risultava una mera coincidenza temporale tra la sostituzione interna della dipendente assente e l’assegnazione della sostituta a una posizione lavorativa non collegata univocamente a quella lasciata scoperta dalla dipendente assente;
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la sentenza impugnata resiste alle censure di cui al ricorso, perché conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, peraltro espressamente richiamata nella motivazione, che impone, in caso di indicazione specifica del lavoratore sostituito, la sostituzione di quel lavoratore e non di un lavoratore non meglio indicato, neppure ai fini dello scorrimento;
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se l’indicazione nominativa del lavoratore sostituito non è strettamente necessaria, in presenza di altri elementi che consentano di verificare la ragione sostitutiva dell’apposizione del termine al contratto di lavoro, qualora, però, l’indicazione nomina tiva sia espressa, essa deve corrispondere alla realtà fattuale, cioè sempre rispondere ai criteri di trasparenza e verificabilità che informano la disciplina della materia, in questo caso, nel merito, giudicati violati in base alle prove raccolte, con decisione congruamente e logicamente motivata;
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secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di rapporto di lavoro subordinato, l’art. 1 del d.lgs. n. 368
del 2001, nel consentire l’apposizione di un termine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (Cass. n. 840/2019, n. 8068/2023);
9. la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi di obbligo di verificabilità e di trasparenza della causale di apposizione del termine di durata al contratto di lavoro; nel caso di specie, ne ha escluso la conformità a legge, perché la sostituta è andata a coprire una posizione diversa da quella della lavoratrice sostituita (anche se con analoghe mansioni), perché l’esigenza generica di sostituire lavoratori assenti è da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse, anche nelle situazione aziendali complesse (cfr. Cass. n. 1577/2010, n. 23119/2010); tale genericità è derivata dalla non corrispondenza tra le mansioni della lavoratrice assente indicata specificamente come da sostituire nel
contratto a tempo determinato e la concreta attività cui la sostituta è stata assegnata;
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la sentenza impugnata ha altresì rilevato la carenza di elementi probatori dai quali desumere chiaramente la realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena; nel caso in esame manca, infatti, la correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima, in base ad elementi esplicitati ex ante (cfr. Cass. n. 20647/2017; v. anche n. 24675/2019, circa la necessaria correlazione tra indicazione nominativa del lavoratore da sostituire e attività del sostituto);
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la rottura del nesso causale sostitutivo, che deve rimanere verificabile (non solo ex post , ma) ex ante e non essere modificato in corso di periodo di sostituzione, determina l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro;
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né risultano elementi di carattere sistematico dai quali inferire che la causale sostitutiva debba essere declinata in termini diversi nella formulazione di cui all’art. 19, comma 1, lett. bbis, d. lgs. n. 81/2015 (‘ sostituzione di altri lavoratori ‘), rispetto a quella di cui all’art.1 d. lgs. n. 368/2001 (‘ ragioni di carattere sostitutivo ‘), stante il sopra ricordato principio generale di trasparenza e verificabilità ex ante della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, immanente ed assorbente rispetto alla variazione semantica, non dirimente ai fini di causa;
il ricorso deve, pertanto, essere respinto;
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in ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore di parte
-contro-ricorrente; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 25