Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32309 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32309 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
Oggetto
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
R.G.N. 20891/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
sul ricorso 20891-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono; CC
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 93/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/01/2020 R.G.N. 2584/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cassino la RAGIONE_SOCIALE e chiese che, disapplicato il provvedimento con il quale era stato collocato in CIGS dal marzo 2015 in relazione all’avvenuta violazione dell’art. 1 commi 7 e 8 della legge n. 223 del 1991 , la convenuta fosse condannata al pagamento delle differenze
retributive dovute tra trattamento di integrazione salariale percepito e la retribuzione spettante nel periodo dal marzo 2015 al deposito del ricorso, con rivalutazione e interessi, oltre che al risarcimento del danno alla professionalità asseritamente sofferto.
Il Tribunale in parziale accoglimento della domanda proposta condannò la società convenuta al pagamento delle differenze retributive dal settembre 2015 al settembre 2016. 3. La Corte di appello di Roma, investita del gravame da parte della RAGIONE_SOCIALE, lo accolse in parte e dichiarò improcedibile la domanda giudiziale relativamente al periodo 26.3.2015-31.5.2015 (in relazione al quale il lavoratore aveva sottoscritto un accordo transattivo) e illegittima la collocazione in RAGIONE_SOCIALE nei restanti periodi (dal 1.6.2015 al 31.8.2015 e dall’ ottobre al dicembre 2016) . Respinse nel resto il gravame e condannò la società al pagamento delle spese.
3.1. La Corte di merito ritenne che i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CIGS, indicati nella comunicazione di apertura della procedura, fossero generici perché determinati con esclusivo riferimento alle esigenze tecnico produttive ed organizzative senza ulteriori indicazioni delle posizioni lavorative sulle quali la scelta avrebbe dovuto concretamente incidere.
3.2. Il giudice di appello ricordò che l’accertata genericità non poteva essere sanata dall’effettività del confronto con le RAGIONE_SOCIALE sindacali le quali non erano state poste in condizione di conoscere effettivamente i dati sulla base dei quali svolgere la trattativa.
3.3. La Corte di merito chiarì infatti che con quegli accordi, intervenuti successivamente, non era possibile raggiungere la finalità cui la comunicazione iniziale era deputata. La specificazione dei criteri di scelta da adottare e delle modalità di loro applicazione era posta infatti a tutela delle prerogative sindacali e dei diritti dei lavoratori.
Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo. NOME COGNOME ha resistito con
tempestivo controricorso ed ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. per insistere nelle conclusioni già prese.
RITENUTO CHE
5. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 223 del 1991, della legge n. 164 del 1975 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000. 5.1. La ricorrente sostiene che la Corte di merito, nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado ed ha ritenuto illegittima la collocazione in CIGS del lavoratore (per il periodo dal 26.3.2015 al 31.5.2015 e poi ancora dal 1.6.2015 al 31.8.2015 oltre che dall ‘ottobre al dicembre 2016), sarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, stante l’esistenza di un controllo ex ante da parte delle RAGIONE_SOCIALE sindacali, destinatarie di obblighi di informazione e comunicazione, il controllo del giudice può riguardare solo la correttezza procedurale delle diverse fasi. 5.2. Tanto premesso ritiene che nella specie erano state convocate le rappresentanze sindacali e le RAGIONE_SOCIALE per illustrare cause, entità, durata della sospensione e modalità di scelta dei lavoratori da sospendere oltre che gli eventuali criteri di scelta per la loro rotazione.
5.3. In sostanza erano stati individuati, con le OO.SS., specifici ed oggettivi criteri di scelta determinati in base ‘a esigenze tecnico organizzative aziendali indispensabili per il processo di riorganizzazione e, tenuto conto della evidente fungibilità e degli oggettivi livelli professionali dei lavoratori, a salvaguardia degli obiettivi di competitività funzionali al rilancio’.
5.4. Sottolinea allora la ricorrente che la rotazione è sempre soggetta alla valutazione del datore di RAGIONE_SOCIALE da effettuare, nell’esercizio del suo potere organizzativo e sulla base di fattori di produttività e delle richieste di mercato. La scelta dei lavoratori da far ruotare soggiace solo al limite interno di coerenza con le finalità della RAGIONE_SOCIALE ed esterno derivante
dai principi di correttezza e buona fede oltre che al divieto di atti discriminatori.
5.5. Evidenzia che la procedura era stata autorizzata dal RAGIONE_SOCIALE con l’approvazione del programma e con la valutazione delle ragioni che importano anche l’esclusione da parte dell’impresa della rotazione in ragione dell’esigenza di rendere lo stesso funzionale all’efficienza dell’impresa.
5.6. Sottolinea allora che, conseguentemente, il limite sarebbe stato solo quello della immutabilità dei criteri di scelta del personale da collocare in RAGIONE_SOCIALE, modificabili solo in sede di proroga.
5.7. Sostiene che nel rispetto dell’art. 1 comma 8 della legge n. 223 del 1991 la scelta dei lavoratori da sospendere è stata effettuata nell’ambito di quelli che svolgevano le medesime mansioni, con criteri concordati in sede sindacale e sufficientemente oggettivi da garantire con valutazione ex ante la scelta. Evidenzia che si era preferito trattenere al RAGIONE_SOCIALE quei dipendenti che potevano essere adibiti a più stadi della produzione e che per questo il lavoratore ricorrente, addetto al reparto colaggio con mansioni di aiuto finitore, sospeso in cigs, era stato escluso dalla rotazione.
5.6. La società, perciò, insiste nel ritenere che, se la Corte avesse correttamente interpretato l’accordo e tenuto conto delle puntuali allegazioni oggetto anche di capitoli di prova, avrebbe dovuto confermare la legittimità della procedura.
Il ricorso è infondato.
6.1. Va premesso che in tema di procedimento per la concessione della RAGIONE_SOCIALE, la verifica dell’adeguatezza della comunicazione ex art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991 -sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione – deve essere condotta con valutazione in astratto ed “ex ante”, e non in concreto ed “ex post”. Si tratta infatti di comunicazione che deve assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la
verificabilità dell’esercizio del potere del datore di RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. 15/10/2018 n. 25737).
6.2. Infatti, ove la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale sia assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all’individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione ed in ordine all’adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, è violato l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e tale violazione non è sanata neppure dall’effettività del confronto con le RAGIONE_SOCIALE sindacali. Queste ultime si trovano infatti a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. 14/05/2012 n. 7459).
6.3. Ed allora il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di RAGIONE_SOCIALE, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle RAGIONE_SOCIALE sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge 23 luglio 1991 n. 223, e 5, commi 4 e 5, della legge 20 maggio 1975 n. 164. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata (Cass. 12/12/2011 n. 26587).
6.4. Quanto alla necessità di individuare sempre, all’atto delle comunicazioni, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere (o anche da far ruotare) va ricordato che il d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 si limita a imporre all’imprenditore che intenda chiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale l’obbligo di dare tempestiva comunicazione alle RAGIONE_SOCIALE sindacali. Si tratta di comunicazione che attiene alla fase amministrativa di concessione
dell’integrazione stessa ma in tali disposizioni nulla è precisato quanto al contenuto concreto della comunicazione (cfr. Cass. n. 26587del 2011 cit. e 11/01/2016 n. 193). Con tale disposizione, pertanto, non è stato inciso l’obbligo di rilevanza collettiva di cui all’art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991. La normativa regolamentare non ha spostato l’informazione circa ‘i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell’esame congiunto ‘ . Se si ragionasse in tal modo ne seguirebbe che il contenuto della norma di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 218 del 2000 avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale e la compressione dei diritti d’informazione spettanti al sindacato e ne risulterebbe un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato.
6.5. Peraltro, questa Corte ha chiarito che la sospensione in CRAGIONE_SOCIALE e la mobilità successiva richiedono entrambe l’indicazione dei criteri. In caso di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, infatti, la connessione della procedura con quella di mobilità non esime dal rispetto dei criteri di scelta di cui alla legge n. 223 del 1991, né esonera dagli oneri di comunicazione indicati nell’art. 1 comma 7, della stessa legge. Sono infatti diverse le finalità cui assolvono i criteri per individuare i lavoratori da sospendere in RAGIONE_SOCIALE (nella prospettiva del superamento della crisi aziendale, all’esito di un programma mirato di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione), ovvero da licenziare, qualora l’attuazione del programma suddetto non ne consenta un integrale reimpiego nell’assenza di misure alternative (Cass. 06/09/2018 n. 21705).
6.6. Quanto alla sindacabilità in cassazione della genericità dei criteri va ribadito che una comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica quanto ai criteri in base ai quali pervenire all’ individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione (o anche alla loro rotazione nel corso della procedura) viola in sé l’obbligo di comunicazione previsto
dall’art. 1, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (in quel caso, analogamente a questo in esame, erano stati individuati nelle “esigenze tecniche, organizzative e produttive” e nelle “esigenze professionali e funzionali” e si è ritenuto che fosse impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere). In sostanza, sebbene la legge n. 223 del 1991 all’ art. 1 comma 7 preveda che oggetto della comunicazione debbano essere “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere…” si deve ribadire che i criteri in questione devono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla “idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”. L’aggettivazione “non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione”, atteso che “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta” (cfr. Cass.01/07/2009 n. 15393 che richiama Cass. 23/04/2004 n. 7720 e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000).
Orbene, nel caso in esame il giudice di merito correttamente applicando i principi più sopra esposti ha accertato che la comunicazione si risolveva in una mera clausola di stile dalla quale non era possibile evincere il percorso che aveva portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione e poi esclusi dalla rotazione e si tratta di valutazione di merito che, in quanto congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità ( cfr. Cass. 28/07/2011 n. 16593 e altre precedenti).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023