Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36237 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36237 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 4259-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati
Oggetto
CIGS
R.G.N. 4259/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2023
CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME STUMPO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5746/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2016 R.G.N. 1658/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’opposizione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da COGNOME NOME e avente ad oggetto il pagamento della sorte capitale dovuta a titolo di cassa integrazione straordinaria e dei relativi interessi.
Riteneva la Corte che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, prima della notifica del decreto ingiuntivo, avesse pagato per intero la sorte capitale e dunque sul punto era cessata la materia del contendere. In particolare, il residuo credito rivendicato da COGNOME derivava da un suo errato conteggio, che poneva a base di calcolo non le ore ma i giorni lavorati. La Corte poi rigettava la pretesa di interessi legali in quanto la prestazione diveniva esigibile decorsi 120 giorni dalla emanazione del decreto ministeriale che autorizzava la proroga del trattamento. Infine, la sentenza condannava COGNOME al pagamento delle spese
del doppio grado di giudizio, in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza COGNOME NOME ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt.112 e 416 c.p.c. per avere la Corte aderito ai conteggi dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quanto alla sorte capitale, sebbene quelli prodotti dall’odierna ricorrente in primo grado fossero stati contestat i dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in modo tardivo solo in sede d’appello.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt.429, 115 e 116 c.p.c. La Corte avrebbe dovuto far decorrere il diritto agli interessi dal giorno della sospensione dell’attività lavorativa o, in subordine, dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di proroga della CIGS, non dai 120 giorni successivi a tale data.
Con il terzo motivo, si deduce violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. per non avere la Corte compensato le spese nonostante il decreto ingiuntivo fosse stato pagato in larga misura dopo la sua emissione.
Il primo motivo è infondato.
Nel caso di specie emerge dalla sentenza d’appello che la contestazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relativa ai conteggi della sorte capitale riguardava un presupposto giuridico posto a
base del criterio di calcolo: ovvero il calcolo andava fatto prendendo a sua base non i giorni lavorati, ma il monte ore lavorato. In tal caso, la mancata contestazione dei conteggi attorei svolta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in primo grado è irrilevante, poiché vale l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la componente normativa del calcolo è sottratta all’onere di contestazione, non riguardando un fatto (Cass.20998/19, Cass. S.U. 761/2002).
Il secondo motivo è infondato.
Nell’ambito della CIGS , ha valore costitutivo il provvedimento amministrativo -adottato dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Lavoro -di autorizzazione del trattamento, sussistendo prima di esso una posizione di mero interesse legittimo e non di diritto soggettivo (Cass. S.U. 8376/06). Dunque, il decreto ministeriale di proroga del trattamento segna il momento di nascita ed esigibilità del credito, come rilevato nella sentenza impugnata. Ai sensi poi dell’art.7 l. n.533/3, gli interessi decorrono dalla scadenza del 120° giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.m., in un caso, come questo, dove la prestazione non era soggetta a domanda dell’interessato , e quindi rileva come dies a quo il giorno di maturazione del diritto (v. Cass. 5071/02).
Inammissibile risulta il terzo motivo.
In fatto è pacifico che l’RAGIONE_SOCIALE pagò la somma giudicata poi corretta dalla sentenza impugnata prima della notifica del decreto ingiuntivo, poi ugualmente notificato. La sentenza d’appello ha rilevato che, una volta cessata la materia del contendere rispetto al pagamento effettuato prima della notifica del ricorso, l’opposizione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era fondata e, in base al principio di soccombenza di cui
all’art.91 c.p.c., erano dovute le spese. Il motivo non si duole del fatto che, in relazione al capo di sentenza che ha dichiarato cessata la materia del contendere, la Corte non abbia applicato il principio della soccombenza virtuale. Va altresì ricordato che in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di questa Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato la valutazione di opportunità circa la mancata compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o di gravi motivi (Cass.17457/06, Cass.20457/11) .
Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna alle spese del presente giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.