Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32319 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32319 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
Oggetto
Cassa integrazione
guadagni straordinaria
Criteri di scelta dei
lavoratori da sospendere
R.G.N. 15690/2020
ORDINANZA
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
sul ricorso 15690-2020 proposto da: RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3304/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/10/2019 R.G.N. 4431/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Cassino che, in accoglimento delle domande del lavoratore attuale controricorrente, aveva dichia rato l’illegittimità del provvedimento di collocazione in CIGS di quest’ultimo, con sospensione della retribuzione, per il periodo tra il 26.3.2014 e il 25.3.2015, condannando la società datrice di lavoro al pagamento del differenziale retributivo per il periodo di illegittima sospensione dal lavoro, oltre rivalutazione ed interessi.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo ampi richiami a giurisprudenza di legittimità, riteneva meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla illegittimità, sotto un profilo formale, del provvedimento di CIGS contestato, per violazione degli
oneri di comunicazione previsti dal combinato disposto dei commi 7 e 8 dell’art. 1 l. n. 223/1991, reputando indubbio che le espressioni contenute nella documentazione prodotta in atti, ove ci si limita, in sostanza, ad operare un generico richiamo a non m eglio precisate esigenze ‘tecnico organizzative aziendali indispensabili per il processo di riorganizzazione’ e ad altrettanti generici concetti di ‘fungibilità’ e di ‘oggettivi livelli professionali dei lavoratori a salvaguardia degli obiettivi di competitività funzionali al rilancio’, risultino del tutto inidonee a dare atto in concreto dei criteri in base ai quali dovevano essere individuati i lavoratori da sospendere o dei motivi del mancato ricorso a meccanismi di rotazione.
Avverso tale decisione, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L’intimato ha resistito con controricorso e successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la società ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3) c.p.c. la ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 223/1993 e l. 164/1975 e 2 d.P.R. 218/2000’. Secondo la stessa, a differenza di quanto ritenuto dai precedenti organi giudicanti, la società e le organizzazioni sindacali hanno individuato specifici ed oggettivi criteri di scelta del personale da sospendere dall’attività lavorativa determinati in base ‘a esigenze tecnico organizzative aziendali indispensabili per il
processo di riorganizzazione e, tenuto conto della evidente fungibilità e degli oggettivi livelli professionali dei lavoratori, a salvaguardia degli obiettivi di competitività funzionali al rilancio’. Assume che, in ragione di tutto quanto dedotto, qualora, prima il Tribunale di Cassino e poi la Corte di appello di Roma, avessero correttamente interpretato il contenuto dell’accordo sindacale in conformità alla disciplina vigente ed in conformità della giurisprudenza in materia di Cassa integrazione sarebbero giunti ad una pronuncia diametralmente opposta ed avrebbero rigettato ogni domanda proposta dal lavoratore.
2. Ritiene il Collegio che detta censura sia infondata.
La Corte distrettuale, nell’argomentare la valutazione premessa in narrativa, ha rilevato che negli accordi sindacali da considerare (quello del 19.3.2013, poi recepito nel successivo accordo del 14.3.2014) , ed ha, tra l’altro, osservato che si trattava di ‘esigenze e requisiti di fungibilità professionale non meglio chiariti, né tanto meno specificati, che finiscono quindi per violare gli obblighi di specificità e trasparenza richiesti dalla legge, come interpretata dalla giurisprudenza sopra riportata’, aggiungendo che : ‘Tali obblighi di specificità e trasparenza richiedono l’adozione di criteri sui quali le
OO.SS. ricevano sufficienti informazioni preventive e siano poste in grado di interloquire adeguatamente’, ed escludendo inoltre motivatamente che nel descritto contesto potesse ‘attribuirsi efficacia sanante al raggiungimento a tale proposito di un accord o sindacale’ (v. in extenso facciate 5-7 della sua sentenza).
A fronte di tali motivate valutazioni della Corte di merito, riferite alla documentazione a disposizione, la censura in esame, formulata esclusivamente in chiave di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., risulta priva di fondamento.
La ricorrente, infatti, non spiega per quali ragioni tali valutazioni si porrebbero in contrasto con le norme di diritto di cui si assume la violazione, limitandosi a taluni richiami a precedenti di legittimità dei quali, peraltro, non viene illustrata la pertinenza rispetto alle stesse valutazioni della Corte territoriale.
Piuttosto la ricorrente, come si è visto, deduce assertivamente che i criteri di scelta del personale da sospendere dall’attività lavorativa sarebbero stati ‘specifici ed oggettivi’.
Inoltre, la stessa sembra imputare ai giudici di merito una non corretta interpretazione del contenuto dell’accordo sindacale rilevante in causa, senza tuttavia specificare quali criteri ermeneutici legali (di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.) sarebbero st ati violati dalla Corte d’appello.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente,
delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del