Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8825 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8825 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21643-2019 proposto da
RAGIONE_SOCIALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio legale COGNOME RAGIONE_SOCIALECOGNOME, in ROMA, INDIRIZZO COGNOME NOME INDIRIZZO, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato COGNOME con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente –
e
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
R.G.N. 21643/2019
COGNOME
Rep.
C.C. 15/01/2025
giurisdizione Contributi dovuti alla Cassa geometri. Continuità dell’attività professionale.
-intimata –
per la cassazione della sentenza n. 1829 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 14 gennaio 2019 (R.G.N. 1050/2016).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1829 del 2018, depositata il 14 gennaio 2019, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sondrio, così annullando la cartella esattoriale 10520150000321974, che aveva intimato al geometra NOME COGNOME il pagamento del l’importo di Euro 22.444,31, a titolo di contributi soggettivi e integrativi per gli anni dal 2008 al 2012, di sanzioni e d’int eressi.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che presupposto indefettibile per l’iscrizione alla Cassa è il requisito dell’esercizio con carattere di continuità dell’attività libero professionale, previsto da una norma primaria che non può essere derogata dalla regolamentazione secondaria della Cassa. Nel caso di specie, tale requisito difetta e il professionista, nel periodo controverso, ha compiuto soltanto sette pratiche relative all’accatastamento di beni familiari.
-La Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (d’ora innanzi, Cassa geometri) ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello , sulla base di due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
-Il geometra NOME COGNOME resiste con controricorso, parimenti illustrato da memoria nell’imminenza della trattazione camerale.
-Non ha svolto attività difensiva in questa sede Agenzia delle Entrate -Riscossione.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato e interpretato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , dell’art. 5 dello Statuto della Cassa e dell’art. 38 Cost .
Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere il potere della Cassa di «incidere sulla disciplina primaria relativa alla definizione dei soggetti obbligati alla contribuzione» (pagina 18 del ricorso per cassazione), regolando il rapporto contributivo e quello previdenziale «anche in deroga a disposizi oni di legge precedenti» (pagina 19). Nell’imporre l’iscrizione alla Cassa anche ai geometri iscritti all’Albo che esercitano un’attività occasionale, la Cassa non avrebbe «modificato l’ambito soggettivo degli obbligati» (pagina 20 del ricorso).
2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell’art. 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, degli artt. 10 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, degli artt. 1 e seguenti del d.lgs. n. 509 del 1994 e dell’art. 5 dello Statuto, quale norma di rinvio ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per avere ritenuto indefettibile, ai fini del sorgere dell’obbligazione contributiva, l’esercizio continuativo dell’attività professionale. Alla luce della
normativa statutaria applicabile al caso di specie, l’iscrizione all’Albo professionale sarebbe «condizione sufficiente» per l’iscrizione alla Cassa, «quale che sia l’ammontare del reddito professionale e del volume d’affari IVA» (pagina 29 del ricorso per cassazione) , anche ove il geometra abbia lo status di lavoratore dipendente.
-I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li lega, e si dimostrano fondati.
-Questa Corte è ora costante nell’affermare che, ai fini dell ‘ obbligatorietà dell ‘ iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l ‘ iscrizione all ‘ albo professionale: difatti, «dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all ‘ albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).
Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell ‘ esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è d’ostacolo all ‘ insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.).
L ‘art. 5 dello Statuto della Cassa, posto a fondamento del ricorso, stabilisce che siano obbligatoriamente iscritti alla Cassa «i geometri e geometri laureati iscritti all ‘ Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione».
Le previsioni della Cassa geometri, che così dispongono, definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l ‘ equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione ).
A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l’ imposizione di un contributo obbligatorio a carico degl ‘ iscritti all ‘A lbo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l ‘ individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l ‘ estensione dell ‘ obbligo d ‘ iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti a nuove categorie di soggetti.
L’ irrilevanza della natura occasionale dell ‘ attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all’Albo, ai fini dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall ‘ art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagl ‘ interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
Anche nel presente giudizio occorre dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla parte controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni (da ultimo, Cass., sez. lav., 19 marzo 2025, n. 7366, e 28 febbraio 2025, n. 5338), come la parte ricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa.
5. -La sentenza d’appello presta il fianco alle censure della ricorrente, nella parte in cui reputa tamquam non essent quelle previsioni regolamentari che questa Corte qualifica, invece, come «legittima espressione di esercizio dell ‘ autonomia regolamentare della Cassa all ‘ esito della sua privatizzazione» (sentenza n. 28188 del 2022, cit., in motivazione).
Le critiche della Cassa geometri colgono nel segno anche per quel che concerne il profilo consequenziale della continuità dell’attività svolta. Le previsioni applicabili al caso di specie non richiedono per il
sorgere dell’obbligo contributivo dedotto in causa il presupposto in esame, che le difese del controricorrente, per contro, valorizzano.
Peraltro, la Corte di merito ha accertato che, nel periodo di cui si discute in giudizio, il professionista ha curato sette pratiche di accatastamento degl’immobili familiari (pagina 6 della sentenza d’appello).
Tali attività, che lo stesso controricorrente non contesta, discorrendo di «appena sette atti in cinque anni» (pagina 5 della memoria illustrativa), si devono ricondurre all’esercizio della professione, in quanto postulano l’impiego delle cognizioni tecniche che valgono a contraddistingu ere l’opera del geometra .
Al caso di specie, pertanto, non si attagliano le considerazioni espresse da Cass., sez. lav., 9 maggio 2024, n. 12695, pronuncia richiamata dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa e inequivocabile nel ribadire che « L’iscrizione alla Cassa richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all’attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito».
Nella fattispecie sottoposta allora al vaglio di questa Corte, i giudici d’appello avevano accertato, in consonanza con il Tribunale, che nessuna attività riconducibile alla professione di geometra era stata svolta e tale accertamento, cristallizzato in un a ‘doppia conforme’, non era stato in alcun modo scalfito.
6. -Dai rilievi esposti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia alla stregua dei princìpi ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione