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Cassa Geometri: Obbligo Iscrizione anche per Attività Occasionale

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente per far sorgere l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa Geometri. La Corte ha annullato la decisione di merito che riteneva necessaria la continuità dell’attività professionale. Secondo i giudici supremi, la natura occasionale dell’esercizio della professione e l’assenza di reddito non esonerano dal pagamento dei contributi minimi, in virtù del principio di solidarietà e dell’autonomia regolamentare dell’ente previdenziale.

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Pubblicato il 19 settembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Cassa Geometri e Attività Occasionale: L’Iscrizione all’Albo è Decisiva

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale per tutti i liberi professionisti iscritti a un albo: l’obbligo di iscrizione alla propria cassa di previdenza, come la cassa geometri, sorge con la semplice iscrizione all’albo, a prescindere dalla continuità e dalla redditività dell’attività svolta. Questa decisione chiarisce che anche un’attività professionale sporadica comporta il dovere di contribuzione, basato su un principio di solidarietà di categoria.

I Fatti del Caso: Attività Sporadica e Contributi non Versati

Un geometra riceveva una cartella esattoriale per il mancato versamento di contributi soggettivi e integrativi alla Cassa Geometri per un periodo di cinque anni. Il professionista si opponeva, sostenendo di non aver esercitato l’attività in modo continuativo, ma di aver svolto solo sette pratiche di accatastamento per immobili familiari in tutto l’arco temporale contestato. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano la sua tesi, annullando la richiesta di pagamento. Secondo i giudici di merito, il presupposto indispensabile per l’obbligo di iscrizione alla Cassa era l’esercizio dell’attività con carattere di continuità, requisito che nel caso di specie mancava. La Cassa previdenziale, non condividendo questa interpretazione, ha proposto ricorso in Cassazione.

La Decisione della Cassazione: Prevale l’Iscrizione all’Albo

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Cassa Geometri, ribaltando completamente le decisioni dei gradi precedenti. Gli Ermellini hanno affermato che, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, la condizione sufficiente è l’iscrizione all’albo professionale. La scelta libera di un professionista di iscriversi all’albo comporta l’assunzione di obblighi di solidarietà verso i colleghi, dai quali non ci si può sottrarre. Di conseguenza, la natura occasionale dell’attività e la mancata produzione di reddito diventano irrilevanti.

L’Autonomia Regolamentare della Cassa Geometri

Un punto cruciale della decisione riguarda il potere dello Statuto della Cassa. La Corte ha sottolineato che, a seguito della privatizzazione degli enti previdenziali (D.Lgs. 509/1994), le casse professionali godono di un’ampia autonomia regolamentare. L’articolo 5 dello Statuto della Cassa Geometri stabilisce che sono obbligatoriamente iscritti tutti i geometri iscritti all’Albo che esercitano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività. Questa previsione è stata ritenuta una legittima espressione di tale autonomia, finalizzata a garantire l’equilibrio finanziario a lungo termine dell’ente, in linea con i principi della legge n. 335 del 1995. Pertanto, la Corte d’Appello ha errato nel considerare tali norme regolamentari come non applicabili.

Le Motivazioni della Sentenza

Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il principio cardine è che l’obbligo contributivo minimo non è una contropartita di un’attività lavorativa effettiva, ma un contributo di solidarietà che discende direttamente dallo status di iscritto a un albo professionale. Dal momento in cui un geometra sceglie di iscriversi, entra a far parte di una collettività professionale e assume l’onere di contribuire al suo sistema previdenziale. La Corte ha specificato che l’imposizione di un contributo obbligatorio anche a carico di chi non svolge attività continuativa non rappresenta un’estensione dell’obbligo a nuove categorie di soggetti, ma una concretizzazione di un principio già desumibile dalla normativa preesistente (legge n. 773 del 1982), poi evolutosi con le riforme del sistema previdenziale. Di conseguenza, la tesi del professionista, che valorizzava l’occasionalità delle sue prestazioni, è stata respinta.

Conclusioni

L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche per tutti i professionisti iscritti a un albo. Essa conferma che la mera iscrizione all’albo è sufficiente a generare l’obbligo di iscrizione alla rispettiva cassa previdenziale e di versamento della contribuzione minima. I professionisti che mantengono l’iscrizione, pur svolgendo l’attività in modo saltuario o essendo lavoratori dipendenti, non possono sottrarsi a tale obbligo. La sentenza rafforza l’autonomia degli enti previdenziali privatizzati nel definire i requisiti per l’iscrizione, ponendo l’accento sulla sostenibilità del sistema e sul principio di solidarietà tra gli iscritti, anziché su un rigido nesso sinallagmatico tra attività svolta e contributo versato.

È obbligatorio iscriversi alla cassa di previdenza professionale se si esercita l’attività solo occasionalmente?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la sola iscrizione all’albo professionale è una condizione sufficiente per far sorgere l’obbligo di iscrizione alla cassa di previdenza e il conseguente pagamento dei contributi minimi, anche se l’attività è svolta in modo non continuativo.

L’assenza di reddito professionale esonera dal pagamento dei contributi minimi?
No. La Corte ha chiarito che la natura occasionale dell’attività e la mancata produzione di reddito sono irrilevanti ai fini dell’obbligo di versare la contribuzione minima, la quale si fonda su un dovere di solidarietà tra i membri della categoria professionale.

Lo Statuto di una cassa previdenziale può imporre obblighi anche in assenza di una specifica legge?
Sì. La Corte ha affermato che le casse di previdenza privatizzate godono di autonomia regolamentare. Pertanto, le previsioni del loro statuto, come quella che impone l’iscrizione anche per attività non continuativa, sono una legittima espressione di tale autonomia, finalizzata a garantire l’equilibrio finanziario dell’ente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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