Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8825 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 8825  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21643-2019 proposto da
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  RAGIONE_SOCIALE  rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato COGNOME, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
R.G.N. 21643/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 15/01/2025
giurisdizione Contributi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE. Continuità dell’attività RAGIONE_SOCIALE.
-intimata –
per  la  cassazione  della  sentenza  n.  1829  del  2018  della  CORTE D’APPELLO  DI MILANO,  depositata  il  14  gennaio  2019  (R.G.N. 1050/2016).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1829 del 2018, depositata il 14 gennaio 2019, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sondrio, così annullando la cartella esattoriale 10520150000321974, che aveva intimato al geometra NOME COGNOME il pagamento del l’importo di Euro 22.444,31, a titolo di contributi soggettivi e integrativi per gli anni dal 2008 al 2012, di sanzioni e d’int eressi.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che presupposto indefettibile per l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE è il requisito dell’esercizio con carattere di continuità dell’attività libero RAGIONE_SOCIALE,  previsto  da  una  norma  primaria  che  non  può  essere derogata dalla regolamentazione secondaria della RAGIONE_SOCIALE. Nel caso di specie, tale requisito difetta e il professionista, nel periodo controverso, ha compiuto soltanto sette pratiche relative all’accatastamento di beni familiari.
-La RAGIONE_SOCIALE (d’ora  innanzi,  RAGIONE_SOCIALE) ricorre  per  cassazione contro  la  sentenza  d’appello ,  sulla  base  di  due  motivi,  illustrati  da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
-Il  geometra  NOME  COGNOME  resiste  con  controricorso, parimenti illustrato  da  memoria  nell’imminenza  della  trattazione camerale.
-Non ha svolto attività difensiva in questa sede RAGIONE_SOCIALE.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dell’art. 3, comma  12,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  come  modificato  e interpretato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , dell’art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 38 Cost .
Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere il potere della RAGIONE_SOCIALE di «incidere sulla disciplina primaria relativa alla definizione dei soggetti obbligati alla contribuzione» (pagina 18 del ricorso per cassazione), regolando il rapporto contributivo e quello previdenziale «anche in deroga a disposizi oni di legge precedenti» (pagina 19). Nell’imporre l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE anche ai RAGIONE_SOCIALE iscritti all’RAGIONE_SOCIALE che esercitano un’attività occasionale, la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe «modificato l’ambito soggettivo degli obbligati» (pagina 20 del ricorso).
2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.),  la  RAGIONE_SOCIALE  si  duole  della  violazione  e/o  della  falsa  applicazione dell’art. 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, degli artt. 10 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, degli artt. 1 e seguenti del d.lgs. n. 509 del 1994 e dell’art. 5 dello Statuto, quale norma di rinvio ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994.
La  sentenza  d’appello  meriterebbe  censura  anche  per  avere ritenuto indefettibile, ai fini del sorgere dell’obbligazione contributiva, l’esercizio continuativo dell’attività RAGIONE_SOCIALE. Alla luce della
normativa statutaria applicabile al caso di specie, l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  sarebbe  «condizione  sufficiente»  per  l’iscrizione  alla RAGIONE_SOCIALE,  «quale  che  sia  l’ammontare  del  reddito  RAGIONE_SOCIALE  e  del volume d’affari IVA» (pagina 29 del ricorso per cassazione) , anche ove il geometra abbia lo status di lavoratore dipendente.
-I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li lega, e si dimostrano fondati.
-Questa Corte è ora costante nell’affermare che, ai fini dell ‘ obbligatorietà dell ‘ iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l ‘ iscrizione all ‘ albo RAGIONE_SOCIALE: difatti, «dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all ‘ albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).
Risultano  irrilevanti in  senso  contrario  la  natura  occasionale dell ‘ esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la  mera  iscrizione  ad  altra  gestione  RAGIONE_SOCIALE  di  per  sé è  d’ostacolo all ‘ insorgere degli obblighi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.).
L ‘art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE, posto a fondamento del ricorso, stabilisce che siano obbligatoriamente iscritti alla RAGIONE_SOCIALE «i RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE  laureati iscritti all ‘ RAGIONE_SOCIALE  che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione».
Le previsioni della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che così dispongono, definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti  dalla  legge  n.  335  del  1995,  che  ha  consentito  interventi finalizzati  ad  assicurare  l ‘ equilibrio  finanziario  di  lungo  termine  degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione ).
A  tale  riguardo,  questa  Corte  ha  puntualizzato  di  recente  che l’ imposizione di un contributo obbligatorio a carico degl ‘ iscritti all ‘RAGIONE_SOCIALE  che  non  svolgano  attività  RAGIONE_SOCIALE  continuativa  e l ‘ individuazione  dei  presupposti  di  fatto  per  il  riconoscimento  del requisito  del  carattere  continuativo  di  tale  attività  non  comportano l ‘ estensione  dell ‘ obbligo  d ‘ iscrizione  alla  RAGIONE_SOCIALE a nuove categorie di soggetti.
L’ irrilevanza della natura occasionale dell ‘ attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall ‘ art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagl ‘ interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
Anche nel presente giudizio occorre dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla parte controricorrente e  ribaditi in molteplici  occasioni  (da  ultimo,  Cass.,  sez.  lav.,  19  marzo  2025,  n. 7366,  e  28  febbraio  2025,  n.  5338),  come  la  parte  ricorrente  non manca di rammentare nella memoria illustrativa.
5. -La  sentenza  d’appello  presta  il  fianco  alle  censure  della ricorrente,  nella  parte  in  cui  reputa tamquam  non  essent quelle previsioni  regolamentari  che  questa  Corte  qualifica,  invece,  come «legittima espressione di esercizio dell ‘ autonomia regolamentare della RAGIONE_SOCIALE all ‘ esito della sua privatizzazione» (sentenza n. 28188 del 2022, cit., in motivazione).
Le critiche della RAGIONE_SOCIALE colgono nel segno anche per quel che  concerne il  profilo  consequenziale  della  continuità  dell’attività svolta. Le previsioni applicabili al caso di specie non richiedono per il
sorgere  dell’obbligo  contributivo  dedotto  in  causa  il presupposto  in esame, che le difese del controricorrente, per contro, valorizzano.
Peraltro, la Corte di merito ha accertato che, nel periodo di cui si discute  in  giudizio,  il  professionista  ha  curato  sette  pratiche  di accatastamento degl’immobili familiari (pagina 6 della sentenza d’appello).
Tali attività, che lo stesso controricorrente non contesta, discorrendo  di  «appena  sette  atti  in  cinque  anni»  (pagina  5  della memoria illustrativa), si devono ricondurre all’esercizio della professione, in quanto postulano l’impiego RAGIONE_SOCIALE cognizioni tecniche che valgono a contraddistingu ere l’opera del geometra .
Al  caso  di  specie,  pertanto,  non  si  attagliano  le  considerazioni espresse  da  Cass.,  sez.  lav.,  9  maggio  2024,  n.  12695,  pronuncia richiamata  dalla  parte  controricorrente  nella  memoria  illustrativa  e inequivocabile nel ribadire che « L’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE richiede che sia pur  sempre  svolta la  libera  professione  riconducibile  all’attività  del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito».
Nella fattispecie sottoposta allora al vaglio di questa Corte, i giudici d’appello  avevano  accertato,  in  consonanza  con  il  Tribunale,  che nessuna attività  riconducibile  alla  professione  di  geometra  era  stata svolta e tale accertamento, cristallizzato in un a ‘doppia conforme’, non era stato in alcun modo scalfito.
6. -Dai  rilievi  esposti discendono  l’accoglimento  del  ricorso  e  la cassazione della sentenza impugnata.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano, che, in diversa composizione,  rinnoverà  l’esame  della  controversia  alla  stregua  dei princìpi  ribaditi  nella  presente  ordinanza  e  provvederà  anche  sulle spese del giudizio di legittimità.
La  Corte  accoglie  il  ricorso;  cassa  la  sentenza  impugnata;  rinvia  la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione