Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5151 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5151 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15312/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO NOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 907/2019 depositata il 03/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Bologna riformava la sentenza del Tribunale di Piacenza e, per l’effetto, accoglieva la opposizione proposta da NOME COGNOME avverso le cartelle esattoriali notificate per il recupero della contribuzione dovuta alla RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo: RAGIONE_SOCIALE o CASSA) negli anni 2008-2015.
2.La Corte territoriale si poneva in linea di dichiarata continuità con il principio affermato da questa Suprema Corte nella sentenza del 22 febbraio 2019 n. 5375, secondo il quale l’autonomia degli enti previdenziali privatizzati incontra i limiti previsti dall’articolo 2 del d.lgs. n. 509/1994 e da ll’articolo 3, comma 12, l. n. 335/1995 e non si estende alle regole di iscrizione alla CASSA, oggetto di riserva di legge.
Osservava che l’articolo 5 dello Statuto della CASSA, approvato con d.m. 27 febbraio 2003, applicabile in causa ratione temporis , aveva contenuto contrastante con il disposto dell’articolo 22, comma 1, l. n. 773/1982, a tenore del quale la iscrizione alla CASSA è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri soltanto quando esercitano la libera professione con carattere di continuità.
4.Nella fattispecie di causa non ricorreva tale presupposto.
5.Nell’arco temporale dall’anno 2008 all’anno 2015 lo COGNOME aveva presentato soltanto quattro pratiche professionali. Inoltre, aveva assunto la carica di socio ed amministratore di una società di gestione immobiliare, costruzione e ristrutturazione, senza che fosse provato l’esercizio effettivo dell’attività di geometra attraverso l’ente collettivo; anzi, dall’anno 2011 la società era risultata inattiva.
Infine, lo COGNOME in qualità di lavoratore dipendente fino all’anno 2015, era comunque iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, ed era, dunque, soggetto, al più, ad iscrizione facoltativa, secondo il comma 2 dell’articolo 22 della legge n. 773/1982.
7.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la CIPAG, articolato in tre motivi di censura, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso; è rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE. Le parti costituite hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso, la CASSA ha dedotto – in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10 e 22 della legge n.773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, assumendo che erroneamente la Corte d’appello non aveva considerato che si discuteva del pagamento della contribuzione minima – ( contributo soggettivo minimo, contributo integrativo minimo, contributo di maternità) – che era dovuta anche in caso di esercizio saltuario e/o occasionale dell’attività professionale e persino in assenza di reddito professionale.
2.Con il secondo motivo di ricorso, la CASSA ha censurato la sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. -per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 37 del 1967, dell’ art. 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/1994, degli articoli 3, comma 12, e 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (come modificato e interpretato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 e dall’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013) dell’art. 1, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 103/1996, dell’art. 38 Cost. , dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG,
per avere la Corte di appello ritenuto che le previsioni regolamentari non fossero rispettose della delega di poteri agli enti previdenziali di cui alla legge n. 509/1994.
3.Ha dedotto:
-che l’articolo 5 del nuovo Statuto ribadiva il principio, già contenuto nell’articolo 1 l. n. 37/1967, dell’automatismo tra iscrizione all’albo ed iscrizione alla cassa geometri, salvo prova contraria, da parte dell’iscritto, del mancato esercizio della professione. Era, invece, del tutto irrilevante il suo carattere saltuario: in tal senso, l’obbligazione cd . di solidarietà, già prevista dall’articolo 10 della legge n. 773/1982, che non era utile ai fini previdenziali, era stata sostituita con una contribuzione minima, utile ai fini previdenziali. Già in epoca precedente, l’articolo 22 della legge n. 773, al comma 6, rimetteva ad un regolamento della CASSA la determinazione dei criteri di individuazione del requisito della continuità professionale, al fine di dichiarare inefficaci i relativi anni di iscrizione; a contrario , la CASSA poteva stabilire in quali ipotesi l’esercizio della professione, anche non continuativo, determinasse l’obbligo di iscrizione e contribuzione. In ogni caso, si contesta il principio, posto a base della sentenza impugnata, secondo cui l’autonomia normativa delle Casse è circoscritta ai provvedimenti «nominati» di cui all’art.3, comma 12, della legge n. 335/1995 e si evidenzia che il suddetto articolo 3, comma 12 prevede, piuttosto, che gli enti privatizzati hanno il potere di assumere tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.
-che l’articolo 22 l. n. 773/1982, nella parte in cui prevedeva la unicità della copertura previdenziale, escludendo la iscrizione alla cassa geometri in caso di iscrizione ad altra gestione (quale il Fondo Pensioni per i Lavoratori Dipendenti), era stato superato dalla legge n. 335/1995, che aveva introdotto l’opposto principio
secondo il quale ad ogni attività lavorativa deve corrispondere una specifica copertura previdenziale.
4.Con il terzo motivo di ricorso, la CASSA ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. -la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 16 r.d. n. 724/1929, 2697 cod.civ. , 1 e ss. d.lgs. n. 509/1994 e 5 dello Statuto della CASSA, per avere il giudice dell’appello negato rilevanza alla posizione di socioamministratore rivestita dalla controparte, laddove, secondo una interpretazione evolutiva, si aveva «esercizio della professione» in ogni caso di utilizzo delle competenze professionali, anche nella gestione di una società operante in settori contigui a quello del professionista. Lo svolgimento dell’attività di socio/amministratore integrava, dunque, ex se una forma di esercizio in forma continuativa della professione di geometra.
5.Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è fondato.
6.Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, cui ha dato continuità la sentenza impugnata, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva – a partire da Cass. 19 febbraio 2021 n. 4568 – secondo la quale l’iscrizione all’albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito.
7.Secondo un orientamento pacifico e consolidato (tra le tante ordinanze: Cass. 24 dicembre 2024 n. 34277; Cass. 22 novembre 2024 n. 30191; Cass. 9 ottobre 2024 n. 26330; Cass. 16 agosto 2024 n. 22880; Cass. 19 giugno 2024 n. 16916; Cass. 9 maggio 2024 n. 12695 e giurisprudenza ivi richiamata), è legittimo
esercizio del potere regolamentare della CASSA l’avere stabilito (articolo 5 dello Statuto della CASSA ) l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale.
8.Si è affermato che la potestà della CASSA di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’albo che non svolgono attività professionale continuativa, così come quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuità delle professione, era già prevista nella legge regolatrice dell’attività della CASSA e che le previsioni che la CASSA ha adottato a seguito della sua privatizzazione, trasformando il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo, sono in linea con l’ attribuzione alla CASSA della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.
9.Neppure la eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale può ritenersi di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria: dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale – opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.
L’iscrizione del contribuente alla Cassa geometri è, dunque, legittima e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l’una prestata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, l’altra, invece, quale libera professione.
Questa Corte (Cass. 19 agosto 2024 n. 22880) ha infine ritenuto che l’attività di socio ed amministratore di una società
operante nel settore edile esercitata da un geometra iscritto all’albo è rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla CASSA. In sostanza, ciò che rileva è che nell’esercizio dell’attività di amministratore il geometra «spenda» le sue competenze professionali.
12.La Corte territoriale non si è adeguata ai principi sopra indicati. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione affinché si adegui nella decisione ai principi qui ribaditi.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla adunanza camerale del 15 gennaio 2025