Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34529 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34529 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26777-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimate –
avverso la sentenza n. 664/2017 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE depositata il 17/05/2017;
Oggetto
R.G.N. 26777/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO che:
Si discute dell’obbligo della società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, con sede in Romania, di iscrivere i lavoratori impiegati presso il cantiere di Milano (INDIRIZZO) alla RAGIONE_SOCIALE ( d’ora in avanti solo RAGIONE_SOCIALE) sia alla luce dell’art. 12 Reg. Cee 883/2004, sia in relazione alle risultanze della documentazione depositata dalla RAGIONE_SOCIALE ed in particolare al contenuto del contratto di sub appalto stipulato dalla società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ex art. 29, comma secondo, d.lgs. n. 276/2003;
il Tribunale di Milano accolse la domanda della RAGIONE_SOCIALE e tale sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello che ha respinto il motivo d’impugnazione relativo alla dichiarata tardività delle richieste istruttorie proposte da ll’allora RAGIONE_SOCIALE ed al mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio , ai sensi dell’art. 421 c.p.c., nonché alla genericità delle contestazioni sul quantum preteso; quanto al merito della questione, la Corte ha rilevato che, ai fini dell’individuazione dei presupposti dell’o bbligazione contributiva, andava applicata la regola della territorialità, mentre quella della personalità costituiva l’eccezione; peraltro, dalla documentazione offerta da RAGIONE_SOCIALE si evinceva che presso il cantiere de quo erano stati impiegati 30 lavoratori dipendenti da RAGIONE_SOCIALE e non scritti alla RAGIONE_SOCIALE; la fattispecie era regolata dal disposto dell’art. 2 d.l. n. 72/2000, relativo al lavoratore distaccato in uno Stato membro dell’UE ed i lavoratori erano stati assunti in due tranche; peraltro, dalla lettura del contratto di sub appalto stipulato da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, art. 20, si evinceva che la RAGIONE_SOCIALE si era obbligata a versare i contributi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) sulla base di cinque motivi; resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva;
ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria; il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;
il Collegio ha deliberato il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
CONSIDERATO che :
con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e della decisione della Commissione Europea A2 del 12 giugno 2009, nonché dell’art. 12 Regolamento CE n, 883/2004 sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati ed ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza;
sostanzialmente si afferma che non sarebbe stato soddisfatto l’onere probatorio incombente sulla RAGIONE_SOCIALE affermata creditrice; non potendo trovare applicazione il pur invocato principio di vicinanza della prova ( richiamabile solo quando la difficoltà probatoria derivi dalla condotta del soggetto che è onerato), la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto contattare le banche dati pubbliche in territorio romeno per acquisire dati a sostegno delle proprie tesi o avrebbe dovuto chiederli alla stessa società; al contrario si era solo limitata ad opporsi alla legittima richiesta di prova documentale offerta , senza voler con ciò invertire l’onere probatorio;
con il secondo motivo, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 2697 c.c. e della Decisione della Commissione Europea A2 del 12 giugno 2009 e dell’art. 12 Rego lamento CE n, 883/2004 sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati ed ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di
competenza, tutto ciò sempre in relazione alla regola di riparto dell’onere della prova; si deduce che la sentenza impugnata abbia posto in essere una motivazione solo apparente, in difetto di approfondita disamina logica degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, con conseguente nullità della pronuncia;
con il terzo motivo, si deduce la violazione di norme di diritto in relazione alla ritenuta assunzione dell’obbligo negoziale di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, posto che , all’art. 20 del contratto di sub appalto si era stabilito che fosse l’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE ad impegnarsi a versare gli oneri assicurativi ed i contributi presso gli enti competenti, senza specificare che questi fossero quelli italiani; al più tale impegno riguardava solo i due soggetti parti del contratto e cioè RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione della Direttiva 96/71/Ce recepita dal d.lgs. n. 72/2000 applicabile ratione temporis al cd. distacco transnazionale, posto che la RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito la prova della insussistenza del medesimo distacco;
con il quinto motivo, si deduce la violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. con riferimento alla dichiarata inammissibilità dei mezzi di prova e/o dei documenti richiesti;
in definitiva, la ricorrente sollecita il rinvio pregiudiziale alla CGUE relativamente alla corretta interpretazione della decisione della Commissione Europea A2 del 12 giugno 2009 e dell’art. 12 Regolamento CE n, 883/2004 sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati ed ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori;
i motivi di ricorso, strettamente connessi e da trattare congiuntamente, sono complessivamente inammissibili ed in parte infondati;
in particolare, sono inammissibili quei profili con i quali, mediante una formale denuncia di violazione del principio dell’on ere della prova e di disposizioni di legge, nonché di
fonti normative sovranazionali, si intende in realtà sovvertire l’accertamento in fatto posto in essere dalla Corte territoriale; tale accertamento, insindacabile in questa sede di legittimità, è inserito all’interno di una corretta ricostruzione giuridica del quadro normativo di riferimento;
deve ricordarsi, in primo luogo che si è in presenza di cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dal momento che essa ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice ( Cass. n. 7724 del 09/03/2022);
la fattispecie in esame è stata inquadrata dalla sentenza impugnata all’interno de lle previsioni contenute ne d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 72 (Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’àmbito di una prestazione di servizi), abrogato dall’art. 26, comma 1, d.lgs. 17 luglio 2016, n. 136, a decorrere dal 22 luglio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 27, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 136/2016;
in particolare, la sentenza ha individuato il contenuto dell’art. 2 del citato d.lgs., secondo cui ‘ si intende per «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia che, per un periodo limitato, svolge il proprio RAGIONE_SOCIALE in territorio nazionale italiano. 2. Il periodo limitato di cui al comma 1 è tale quando la durata del distacco del lavoratore in territorio nazionale italiano sia sin dall’inizio predeterminata o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo ‘ ;
inoltre, la Corte territoriale ha considerato il successivo art. 3, che pone la regola secondo cui ‘ durante il periodo del
distacco, le medesime condizioni di RAGIONE_SOCIALE previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle RAGIONE_SOCIALE e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco ‘;
da tale tessuto normativo ha quindi tratto la conclusione che spetta alla parte che pretende l’applicazione della disciplina derogatoria rispetto a quella generale, per cui l’obbligazione contributiva segue il principio della territorialità, provare la sussistenza dei presupposti legittimanti il distacco fissati dalla legge, e ciò al fine di poter pretendere che l’attività di RAGIONE_SOCIALE svolta in territorio italiano restasse soggetta alla legge rumena;
tale affermazione in diritto è corretta, dal momento che questa Corte di cassazione (Cass. n. 4351 del 2015 e successive) ha affermato il principio secondo cui in materia di contribuzione previdenziale, l’impresa straniera che operi in Italia è tenuta, in forza del principio della territorialità delle tutele assicurative sociali, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori impiegati nel territorio, ancorché essi siano cittadini dello Stato di provenienza dell’impresa, salva solo l’esistenza di eventuali deroghe previste in accordi internazionali; il concetto di deroga vale anche se la disciplina derogatoria ha origini euro unitarie, giacché la disciplina dell’Unione , in base al principio di attribuzione delle competenze fissato dall’art. 5 TUE ha il ruolo di coordinare le specifiche discipline nazionali, salvo il principio di sussidiarietà ( art. 5, par 2, TUE);
dunque, nessuna inversione dell’onere probatorio è stata realizzata;
peraltro, in fatto, la sentenza, proprio per il difetto di prova della sussistenza di regolari distacchi transnazionali, ha dedotto che i trenta lavoratori trovati impegnati nel cantiere
si dovessero ritenere lavoratori impegnati sul suolo nazionale, non iscritti alla RAGIONE_SOCIALE, quindi pienamente soggetti alla legge italiana (pag. 9);
già tali fatti sarebbero sufficienti a sostenere l’accertamento e le conseguenze giuridiche sopra descritte, per cui i riferimenti confermativi derivanti dai contenuti testuali del contratto di appalto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE n ell’agosto 2012 non paiono decisivi e, di conseguenza, non lo sono neanche le critiche articolate nei motivi di ricorso;
peraltro, quanto alle doglianze relative alla mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio (a fronte della tardiva costituzione in primo grado di COGNOME), va ricordato che nel rito del RAGIONE_SOCIALE, l’esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una “semiplena probatio” e l’individuazione “ex actis” di una pista probatoria (Cass. 11845 del 2018); nel caso di specie, la parte ricorrente neanche individua tali elementi;
in definitiva, il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 7.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.