Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2730 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2730 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
Oggetto:
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA COSE IN CUSTODIA
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 29/01/2026 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
R.G. n. 24233/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24233 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME ( C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (
C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME NOME C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME ( C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME ( C.F.: CODICE_FISCALE) RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.: P_IVA), in
persona del liquidatore, legale rappresentante pro tem- pore , NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.: P_IVA), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore , NOME
tutti rappresentati e difesi dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE ( C.F: CODICE_FISCALE), in per- sona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.: CODICE_FISCALE), in per- sona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in per- sona del legale rappresentante pro tempore
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Napoli n. 3043/2021, pubblicata in data 2 agosto 2021 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e la RAGIONE_SOCIALE, hanno agito in giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un fabbricato di proprietà del loro dante causa NOME COGNOME e da attrezzature, materiali e macchinari delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE S.n.c., ivi in deposito, a seguito di un allagamento del predetto fabbricato provocato dalla erronea messa in esercizio di un tronco di rete idrica oramai in disuso, che aveva determinato una perdita da ll’impianto idrico comunale .
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Napoli -Sezione distaccata di Frattamaggiore, che ha condannato il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in solido, al pagamento: a) in favore degli attori NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME , dell’importo complessivo di € 247.846,44 oltre accessori; b) in favore della RAGIONE_SOCIALE, dell’importo di € 988,59 oltre accessori; c) in favore della RAGIONE_SOCIALE, dell’importo complessivo di € 2.478,96, oltre accessori. Il tribunale ha, inoltre, condannato RAGIONE_SOCIALE a manlevare la RAGIONE_SOCIALE delle conseguenze negative derivanti dalla sentenza.
La Corte d’a ppello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato tutte le domande proposte nei confronti del RAGIONE_SOCIALE d i RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , condannando la sola RAGIONE_SOCIALE a pagare: a) in favore degli attori NOME COGNOMECOGNOME NOMENOMENOME NOMENOME NOME NOME COGNOME , « l’importo complessivo di € 247.846,44, oltre IVA, da corrispondere previa dimostrazione di avvenuta esecuzione dei lavori, ed interessi al tasso legale sulla somma previamente devalutata al 01.10.99 e via via rivalutata sino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, 22.7.15, ed ulteriori successivi interessi legali sino al soddisfo »; b) in favore della RAGIONE_SOCIALE, « l’importo di € 988,59 oltre interessi al tasso legale sulla somma previamente devalutata al 01.10.99 e via via rivalutata sino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, 22.7.15, ed ulteriori successivi interessi legali sino al soddisfo »; c) in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, « l’importo di € 2.478,96 oltre interessi al tasso legale sulla somma previamente devalutata al 01.10.99 e via via rivalutata sino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, 22.7.15 ed ulteriori successivi interessi legali sino al soddisfo ». La corte territoriale ha, inoltre, condannato RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE « in solido tra loro, ex art. 111 c.p.c. u.c. a manlevare la RAGIONE_SOCIALE delle conseguenze negative derivanti dalla presente sentenza ».
Ricorrono NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione degli artt. 111, co. 6, Cost., 36 D.Lgs. 546/92, 156, co. 2, cod. proc. civ. in relazione all’ art. 360, co. 1, n. 4 e 5 cod. proc. civ. ».
I ricorrenti censurano « la gravata sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; sia quella ex art. 2051 cod. civ.; sia quella ex art. 2050 cod. civ. »; chiedono la cassazione con rinvio di detta sentenza « … affinché la Corte distrettuale, in diversa composizione, giudichi nuovamente della responsabilità ex art. 2051 e, in subordine, ex art. 2050 cod. civ. del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE includendo nel giudizio e motivando circa il rispetto da parte dell’RAGIONE_SOCIALE comuna le delle ragionevoli cautele, altresì dettate dalle prescrizioni tecniche per reti d’acqueAVV_NOTAIOo, che imponevano di inserire, al punto di effettuato distacco dalle utenze private, o un organo di sezionamento statico (c.d. saracinesca) o un organo di regolazione dinamico (c.d. valvola) o, ancora, un mero tappo, o altro accorgimento idoneo ».
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
1.1 Per quanto riguarda la domanda proposta ai sensi dell’art. 2051 c.c., dalla motivazione della sentenza impugnata, emerge che la corte d’appello ha ritenuto, in base ad un insindacabile accertamento di fatto, che l’interramento della tubazione idrica dismessa costituiva una misura di cautela sufficiente ai fini della sicurezza e non era, quindi, necessaria anche l’apposizione di una saracinesca, di una valvola o di un tappo, come sostengono i ricorrenti, non essendo ragionevolmente esigibile che fossero aAVV_NOTAIOate ulteriori precauzioni, potendo esservi il pericolo di perdite idriche solo nel caso, del tutto imprevedibile, in base ad un giudizio razionale, secondo l’ id quod plerumque accidit , che fosse riattivato il ramo dismesso della conduttura.
Di conseguenza, la corte territoriale ha ritenuto che l’allacciamento malamente e abusivamente operato dalla RAGIONE_SOCIALE, del suddetto ramo dismesso dell’impianto , costituiva una conAVV_NOTAIOa
del tutto imprevedibile in astratto ed inevitabile in concreto, per le modalità con cui era stata posta in essere, ed aveva, pertanto, effettivamente integrato l’ipotesi dell’esimente del caso fortuito costituita dal fatto del terzo.
Si tratta di un accertamento di fatto e la motivazione a sostegno dello stesso risulta adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, essa non è sindacabile nella presente sede.
Né sussiste una ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo, dal momento che i fatti principali ed effettivamente rilevanti sono stati, in realtà, tutti presi in considerazione dal giudice di secondo grado e adeguatamente valutati.
È vero che la corte territoriale non afferma espressamente che non fosse necessaria la ‘ sigillatura ‘ della tubazione interrata dismessa, secondo le modalità indicate dai ricorrenti e, cioè, con saracinesca, valvola o tappo, ma, dal complesso della motivazione, emerge con assoluta chiarezza che essa ha ritenuto sufficiente misura di sicurezza e cautela l’interramento (per un metro) della tubazione stessa, nel considerare del tutto imprevedibile ed inevitabile la conAVV_NOTAIOa di scavo e riattivazione di tale tubazione da parte della RAGIONE_SOCIALE, tale da porsi come causa esclusiva del danno e, quindi, integrante l’esimente del caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c..
Di conseguenza, il rilievo decisivo del fatto di cui non si dà conto espressamente nella motivazione, risulta in realtà implicitamente considerato nella valutazione del complesso di tutti gli elementi di prova disponibili, operata dalla corte d’appello sulla base di una motivazione adeguata e certamente, quanto meno, rispettosa del cd. minimo costituzionale.
Ed è appena il caso di ribadire, in proposito, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, « la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l.
22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e successive conformi).
1.2 Anche la deAVV_NOTAIOa responsabilità del comune ai sensi dell’art. 2050 c.c. è stata correttamente esclusa, in diritto, dalla corte d’appello, in quanto l’ente committente dei lavori eseguiti da RAGIONE_SOCIALE (sostituzione di un cavo elettrico) non era l’ente comunale convenuto, ma altra società (RAGIONE_SOCIALE).
I giudici di secondo grado hanno ulteriormente chiarito, inoltre che l’attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., non può consistere in una ‘ non-attività ‘, cioè non può individuarsi nella conAVV_NOTAIOa omissiva che si assume posta in essere dall’ente comunale, anni prima del fatto, quando era stato effettuato il distacco del tratto della conduttura dalla rete idrica portante, senza l’apposizione di ulteriori protezioni di sicurezza.
Con il secondo motivo si denunzia « nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all’ art. 360, co. 1, n. 4; violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 97 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile e dell’ art. 115, co. 2, cod. proc. civ. in relazione all’ art. 360 co. 1, n. 3, cod. proc. civ. ».
I ricorrenti, in via condizionata rispetto al rigetto del primo motivo di ricorso, deducono « la nullità della sentenza per motivazione apparente e, comunque, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile e dell’art. 115, co. 2, cod. proc. civ. »; ciò sul presupposto « per absurdum ed in via meramente ipotetica, che la Corte distrettuale abbia escluso la responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE Comunale valutando come non dovuto, e quindi ininfluente sull’elemento psicologico e sul nesso eziologico, l’impianto, al punto di effettuato distacco dalle utenze private, di un organo di sezionamento statico (c.d. saracinesca) o di un organo di regolazione dinamico (c.d. valvola) o, ancora, di un mero tappo o di altro idoneo accorgimento atto ad impedire il libero deflusso delle acque che avrebbero potuto percorrere il tronco di rete idrico in disarmo ».
Sostengono, in particolare, che, sul punto, « nessuna fonte informativa è stata indicata, sebbene le circostanze fattuali delle quali è stato lamentato il superamento fossero state ritualmente deAVV_NOTAIOe dai ricorrenti nel giudizio di merito » e che, comunque, « … il Giudice, quand’anche fosse stato in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo di ingegneria idraulica, non sarebbe dovuto entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, non potendo fare uso della scienza pr ivata, stante il divieto posto dall’art. 92 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, altresì implicitamente contenuto nel co. 2 dell’art. 115 cod. proc. civ. ». Chiedono, quindi, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata « … affinché la Corte distrettuale, in diversa composizione, giudichi nuovamente sulla responsabilità ex art. 2051 e, in subordine, ex art. 2050 cod. civ. del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE senza le inferenze che la Corte distrettuale ha ritratto da non meglio individuate fonti informative e/o dalla propria scienza privata ».
Il motivo è infondato.
Gli accertamenti di natura tecnica consistono in giudizi di fatto: essi non configurano, pertanto, l’ipotesi di utilizzazione della scienza privata del giudice, che ha, invece, ad oggetto l’affermazione, da parte di quest’ultimo, dell’esistenza di circostanze di fatto non allegate dalle parti e non emergenti dal materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio.
Nella specie, la corte d’appello ha semplicemente ritenuto che l’interramento della tubazione dismessa costituiva una sufficiente misura di cautela, nel distacco del ramo della stessa dall’impianto principale , senza necessità di speciali sigillature: non può, quindi sostenersi, che abbia utilizzato la sua scienza privata in ordine a fatti non emergenti dal materiale probatorio regolarmente acquisito nel corso del giudizio, perché non ha affermato l’esistenza di un fatto , ma ha formulato un giudizio valutativo in merito ai fatti allegati e provati, giudizio che certamente rientrava nell’ambito della sua funzione di organo giudicante.
Inoltre, che non si sia avvalsa di un consulente tecnico di ufficio, al fine di formulare tale giudizio, benché si trattasse di giudizio di natura tecnica, in ordine alla specifica questione in discussione (posto che , d’altronde, il consulente è stato comunque nominato, quanto meno per altri profili) non può in alcun modo ritenersi motivo di nullità della sentenza.
La valutazione dei fatti, anche quando si tratta di valutazioni di natura tecnica, spetta sempre al giudice, il quale può, ma non deve necessariamente, farsi coadiuvare, a tal fine, da un consulente tecnico, laddove manchi delle necessarie conoscenze. L ‘omessa utilizzazione di tale facoltà può , al più, determinare un difetto di motivazione del provvedimento decisorio, ma ciò esclusivamente nel caso in cui la decisione sia fondata proprio sulla incapacità del giudice di valutare i fatti, per la mancanza delle cognizioni tecniche necessarie, che non abbia integrato a
mezzo di un consulente, ovvero nel caso in cui il giudizio tecnico formulato dallo stesso giudice, senza l’ausilio di un consulente tecnico, risulti manifestamente errato.
Nella specie, deve certamente escludersi che si sia verificata una delle indicate situazioni: le valutazioni tecniche operate dalla corte d’appello non risultano affatto implausibili, sono adeguatamente motivate e non appaiono affatto irragionevoli, neanche sul piano tecnico.
Né risulta adeguatamente allegato o documentato (tanto meno sulla base di una consulenza tecnica di parte) che, contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello , debba ritenersi principio tecnico unanimemente riconosciuto e da seguire inderogabilmente quello per cui, in caso di dismissione di un ramo di conduttura idrica, si debba provvedere alla sua sigillatura, secondo le modalità indicate dai ricorrenti.
Anche sul punto, quindi, la decisione impugnata deve ritenersi sostenuta da motivazione adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.
Con il terzo motivo si denunzia « nullità della sentenza in relazione all’ art. 360 co. 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda promossa ex art. 2043 cod. civ. ».
I ricorrenti sostengono che « esclusa la responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE Comunale da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) e da attività pericolosa (art. 2050 cod. civ.), la Corte distrettuale non si è pronunciata sulla domanda risarcitoria che i ricorrenti avevano promosso ex art. 2043 cod. civ., non rinunciata ».
Chiedono, quindi, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata « … affinché la Corte distrettuale, in diversa composizione, gradatamente al rigetto delle domande promosse ex artt. 2051 e 2050 cod. civ., decida le domande risarcitorie promosse
nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ex art 2043 cod. civ. ed aAVV_NOTAIOi le consequenziali pronunce di condanna ».
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della decisione impugnata vada corretta (secondo il consolidato principio affermato, tra le altre, da Cass., Sez. U., n. 11933 del 07/05/2019) e precisata nei sensi che saranno di seguito chiariti.
Benché effettivamente manchi, nella pronuncia impugnata, una espressa statuizione sulla domanda risarcitoria avanzata dagli attori, in via subordinata, ai sensi dell’art. 2043 c.c., ciò nonostante, deve considerarsi che, una volta esclusa la responsabilità del comune, sia ai sensi dell’art. 2050 c.c., sia ai sensi dell’art. 2051 c.c., per la riscontrata sussistenza dell’ipotesi dell’esimente del caso fortuito che ha reciso il nesso di causa tra la cosa in custodia e l’ evento dannoso, individuato nella conAVV_NOTAIOa di un terzo che è stata l’unica causa dell’evento stesso, a fortiori non avrebbe potuto affermarsi la responsabilità per conAVV_NOTAIOa colposa del comune stesso, in relazione al medesimo evento dannoso: e ciò proprio perché risulta accertato che la conAVV_NOTAIOa del terzo è stata l’ unica effettiva causa di detto evento.
Di conseguenza, il rigetto della domanda subordinata proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. deve considerarsi, sostanzialmente, implicito nella motivazione a base del rigetto delle altre domande , il che impedisce l’accoglimento del motivo di ricorso in esame, sebbene sulla base delle precisazioni appena esposte.
4. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 29 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME