SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 11563 2025 – N. R.G. 00023104 2025 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
NNUMERO_DOCUMENTO
AVV_NOTAIO, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 13.11.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 -ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), rappresentata e difesa
dall’AVV_NOTAIO COGNOME
ricorrente
contro
(CF:
)
resistente
contumace
C.F.
P.
OGGETTO: carta elettronica del docente di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015
Conclusioni
: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il quadro normativo
1.1. L’ art. 1, comma 121, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 107/2015 ha disposto che ‘ al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione
del docente di ruolo, RAGIONE_SOCIALEe istituzioni RAGIONE_SOCIALE di ogni ordine e grado, RAGIONE_SOCIALE‘importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico … ‘.
Il successivo comma 122 ha previsto che ‘Con decreto del AVV_NOTAIO , di concerto con il
e con il Ministro RAGIONE_SOCIALE, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo RAGIONE_SOCIALEa Carta di cui al comma 121 ,…nonché le modalità per l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».
1.2. In attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 , all’art 2 («Destinatari»), ha precisato che ‘ i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all’assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile » (comma 1), e che « la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 » (comma 4). Il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ribadito che ‘ la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALEe Istituzioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, RAGIONE_SOCIALEe scuole militari ‘.
1.3. Il legislatore è ancora intervenuto in materia con l’art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, prevedendo che il beneficio fosse esteso ‘ per l’anno 2023 ‘ ai ‘ docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ‘.
Con il D.L. 127/2025, approvato il 28 ottobre 2025, si è provveduto ad ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari prevedendo l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa carta docenti, dall’anno scolastico 2025/2026, anche ai docenti con contratto fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche (art. 3: ‘ All’articolo 1, comma 121, RAGIONE_SOCIALEa legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche nonché del personale educativo’ ).
2. L’interpretazione giurisprudenziale
2.1. La Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea , con l’ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 , ha evidenziato che ‘ La clausola 4, punto 1, RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro sul lavoro a tempo determinato , concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 1999/70/CE del AVV_NOTAIO, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sul lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario RAGIONE_SOCIALE‘importo di EUR 500 all’anno , concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in for mato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostr e ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza ‘, sottolineando che ‘ … tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il …. il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro costituisce un’espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … Secondo una giurisprudenza costante RAGIONE_SOCIALEa Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il
rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura RAGIONE_SOCIALEe funzioni per l’espletamento RAGIONE_SOCIALEe quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa clausola 4, punto 1, RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro . Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi RAGIONE_SOCIALEa direttiva 1999/70 e RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47-… la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva ‘.
2.2. Con la sentenza n. 1842 del 18.3.2022 il AVV_NOTAIO di Stato ha annullato il citato D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall’erogazione RAGIONE_SOCIALEa cd. Carta del docente; in merito il AVV_NOTAIO, nell’evidenziare ‘ il contrasto degli atti
impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost. ‘, ha rilevato come fosse comunque possibile ‘… un’interpretazione in chiave costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 121 – 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione…’. Ha quindi affermato condivisibilmente che ‘… in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia RAGIONE_SOCIALEa formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di RAGIONE_SOCIALE e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui all’art. 1, commi 121 e segg., RAGIONE_SOCIALEa l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di RAGIONE_SOCIALE e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007… Ne discende che la questione dei destinatari RAGIONE_SOCIALEa Carte del docente va riguardata tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALEa disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal RAGIONE_SOCIALE: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi da 121 a 124, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 107/2015. L’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto RAGIONE_SOCIALEe regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del CRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE: regole che pongono a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a te mpo indeterminato e a tempo determinato, ‘strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio’ (così il comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo
determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 121, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di rati o -la già ricordata necessità di garantire la qualità RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna…’.
2.3. Con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, oggetto di rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi : ‘ 1) La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6 , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma secondo, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema RAGIONE_SOCIALEe docenze RAGIONE_SOCIALE, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente , secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. 3 ) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema RAGIONE_SOCIALEe docenze RAGIONE_SOCIALE, per
cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata RAGIONE_SOCIALEa permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore RAGIONE_SOCIALEa Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia, per i casi di cui all’art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione RAGIONE_SOCIALEe azioni risarcitorie per mancata attribuzione RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente, stante la natura contrattuale RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data RAGIONE_SOCIALEa loro fuoriuscita dal sistema scolastico’.
3. La fattispecie concreta
L’esame degli atti processuali e dei documenti allegati evidenzia che ha sottoscritto il seguente contratto a tempo determinato
3.1. alle dipendenze del :
A.S. 2024/2025: contratto dal 07.01.2025 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali.
3.2. Dall’analisi degli atti processuali non emergono elementi idonei a contraddire la sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALEe mansioni espletate dalla lavoratrice nei periodi in cui ha lavorato a tempo determinato e quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli né l’osservanza degli stessi obblighi formativi.
D el resto, nulla è stato rilevato in merito dall’amministrazione, che ha scelto di restare contumace.
3.3. Va tra l’altro considerato che il citato D.P.C.M. del 28 novembre 2016 prevede espressamente che ‘ La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALEe Istituzioni RAGIONE_SOCIALE, sia a tempo pieno che a tempo parziale’ , e quindi non subordina l’erogazione RAGIONE_SOCIALEa carta all’osservanza di un orario minimo di lavoro né opera alcuna decurtazione del beneficio per i docenti a tempo parziale; inoltre, nella menzionata sentenza n. 29961/2023 è stato condivisibilmente evidenziato che ‘ il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull’intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica ‘annua’; la prestazione di servizio per un numero di ore inferiore all’orario pieno settimanale non esclude dunque l’esigenza di formazione e aggiornamento nella stessa misura del docente a tempo pieno.
3.4. Pertanto – e considerata la presenza RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice nelle graduatorie GPS per il biennio 2024/2026 con posizione 4072 in graduatoria su classe di concorso Sostegno, che dimostra il suo inserimento nel sistema RAGIONE_SOCIALEe docenze RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi sussistente l’interesse concreto e attuale alla valutazione giudiziale RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta.
3.5. Alla luce dei principi esposti, va affermato il diritto RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente alla ‘Carta Elettronica’ di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015 per l’anno scolastico 2024/2025 e l’amministrazione va condannata all’attribuzione di tale beneficio in suo favore.
4. Gli accessori
Come noto, non spetta la rivalutazione monetaria sui crediti dei dipendenti pubblici, disciplinati dall’art. 22, co. 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (che aveva esteso ‘ anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza ‘ il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi già previsto per i crediti previdenziali dall’art. 16, co. 6, l. 30 dicembre 1991, n. 156) dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole ‘ e privati ‘ con la sentenza 2 novembre 2000, n. 459 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, che ha così chiarito che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi opera esclusivamente per i crediti dei dipendenti pubblici.
5. Le spese processuali
In applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidate nella misura minima in dispositivo – visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 RAGIONE_SOCIALE‘8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 – tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura, del valore e RAGIONE_SOCIALEa limitata complessità RAGIONE_SOCIALEa controversia, caratterizzata dalla serialità RAGIONE_SOCIALEe questioni giuridiche esaminate, nonché RAGIONE_SOCIALEe fasi del giudizio (fase di studio, valore minimo: € 105,00; fase introduttiva, valore minimo: € 63,00 ; fase decisionale, valore minimo: € 90,00 ; compenso tabellare complessivo € 258,00 + spese
generali € 38,70 = € 296,70 ) e RAGIONE_SOCIALE‘aumento fino al trenta per cento secondo quanto indicato dal citato decreto 147/2022, con riguardo alle ipotesi in cui ‘ gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno RAGIONE_SOCIALE‘atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno RAGIONE_SOCIALE‘atto ‘, come nella fattispecie , in cui si ritiene di applicare l’aumento del 20% in ragione RAGIONE_SOCIALE‘evidenziata semplicità RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta superflua ogni altra considerazione sulle diverse istanze e deduzioni, in applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa ‘ragione più liquida’
P.Q.M.
-condanna l’amministrazione resistente all’attribuzione, in favore di , RAGIONE_SOCIALEa ‘ Elettronica’ di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, del valore pari a euro 500, per l’anno scolastico 2024/2025 , oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
condanna la parte resistente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, che si liquidano in complessivi € 356,00 di cui euro € 53,40 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Roma, 14.11.2025
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
(Provvedimento redatto con ausilio RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio per il processo AVV_NOTAIO Misterioso)