SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 9117 2025 – N. R.G. 00030123 2024 DEPOSITO MINUTA 21 09 2025 PUBBLICAZIONE 21 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. NOME COGNOME all’udienza del 17/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nella causa R.G. n. 30123/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
TRA
(28/04/1979), rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME e dall’avv. COGNOME per procura in atti;
RICORRENTE
E
TABLE
RESISTENTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 02/08/2024 e ritualmente notificato, l’istante in epigrafe adiva l’intestato Tribunale, chiedendo al Giudice di: ‘ così provvedere:
Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell’art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell’area personale docente;
Condannare le Amministrazioni resistenti all’attribuzione della Carta Elettronica di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell’importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c .’.
Alle esposte conclusioni veniva premesso che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in qualità di docente, nell’anno scolastico 2023/2024 presso l’I.C ‘VIRGILIO’ di in virtù di un contratto a tempo determinato senza tuttavia beneficiare della somma annua nominale di € 500,00 di cui all’art. 1, co. 121 e ss., della L. n. 107/2015, c.d. ‘Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado’. Nonostante la rituale vocatio in ius il , nonché le altre amministrazioni convenute restavano contumaci.
All’odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, ritenutane l’opportunità anche in ragione della natura documentale del procedimento, letti gli atti e le note ritualmente depositate, ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e come tale merita di essere accolto.
A seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo D.P.C.M. n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell’importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.
La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato un’inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, totalmente priva di qualsiasi giustificazione. I docenti assunti con contratti a tempo determinato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d’annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, l’estensione del beneficio costituito dalla Carta Docente anche agli insegnanti precari deriva dall’applicazione della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28/06/1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato.
L’odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l’art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato.
Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l’esposizione dell’Italia a procedure di infrazione da parte della Commissione europea.
Con il D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all’art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l’anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l’amministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile.
Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all’art. 15 D.L. n. 69/2023 deve essere disapplicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall’art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo.
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova accoglimento con riferimento alla prestazione dovuta per l’anno scolastico 2023/2024, con la conseguenza che la sig.ra ha diritto a beneficiare, per l’anno scolastico specificato, del bonus di € 500,00 di cui all’art. 1, Legge n. 107/2015.
La ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l’attuale inserimento nel sistema scolastico, producendo idonea attestazione comprovante il suo inserimento nelle GPS per il biennio 2024/2026, dalla quale è possibile desumere l’attualità dell’interesse della stessa a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all’interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo (cfr. Corte Cass. n. 29961/2023).
Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell’amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) condanna il e del merito alla attribuzione della Carta Docente, in favore di , per l’anno scolastico 2023/2024, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore dei procuratori costituti dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti
Roma, 21/09/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott. NOME COGNOME
La minuta della presente sentenza è stata curata con l’ausilio dell’Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa NOME COGNOME