SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 383 2025 – N. R.G. 00000303 2025 DEPOSITO MINUTA 13 01 2026 PUBBLICAZIONE 13 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d’appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 28.10.2025 iscritta al n. 303/2025 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all’udienza collegiale del
18.12.2025
d a
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO del foro di Biella, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di Vicenza, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Palermo e dall’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di Brescia, quest’ultima domiciliataria giusta delega in atti
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona
del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato Distrettuale di Brescia
RESISTENTE APPELLATO
OGGETTO:
Altre ipotesi
In punto: appello a sentenza n. 1112 del 2025 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1112/2025 del Tribunale di Brescia sezione lavoro veniva accertato il diritto di docente della scuola pubblica in forza con reiterati contratti a termine con scadenza al 30 giugno , nei confronti del al beneficio della ‘Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente’ ex art. 1, c. 121, L. n.107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Il Tribunale, in primo luogo, ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia del 18.05.2022, che ha ritenuto la Clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ostativa a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di € 500,00 all’anno concesso al fine di sostenere la formazione dei docenti; ha quindi disapplicato per contrasto con la Clausola 4 l’art. 1 della L. 107/2015 nella parte in cui non riconosce il beneficio anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato; ha ricordato altresì i principi espressi dalla Suprema Corte, il cui
intervento è stato sollecitato ex art. 363 bis c.p.c., con la sent. n. 29961 del 27.10.2023 che ha recepito quanto affermato dalla CGUE e, sulla base di detti principi, ha rilevato che la prestazione resa dal ricorrente era di fatto equiparabile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato e che non risultavano ragioni obiettive per giustificare simile disparità di trattamento; sempre sulla base di quanto chiarito dalla Cassazione ha inoltre reputato corretta l ‘ azione proposta dal docente di condanna dell ‘ Amministrazione all ‘ adempimento in forma specifica essendo egli rimasto nel circuito scolastico a seguito della immissione in ruolo e ha quindi riconosciuto il diritto del ricorrente al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con condanna del alla rifusione delle spese di lite.
ha impugnato la decisione per omesso riconoscimento della cd. carta del docente anche per l ‘ a.s. 2022/2023 che egli aveva richiesto nel ricorso unitamente agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022.
Il si è costituito rimettendosi a giustizia e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
All ‘ udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata discussa e all’esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ passato in giudicato, in difetto di impugnazione, l’accertamento del diritto dell’appellante all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui
all’art. 1 comma 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Oggetto del gravame è esclusivamente la sussistenza del diritto del medesimo all’assegnazione della carta docente anche per l’a.s. 2022/2023.
Ed invero, nel ricorso di primo grado il docente aveva allegato di avere svolto attività di insegnamento in forza di contratti al 30 giugno negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Il Tribunale, verosimilmente per una mera svista, ha riportato nella sentenza quanto allegato dal docente con riferimento ai soli anni 2020/2021 e 2021/2022 e ha accolto la domanda riconoscendo il diritto del ricorrente all ‘ attribuzione del beneficio soltanto per tali anni scolastici omettendo ogni riferimento all ‘ a.s. 2022/2023, anch ‘ esso compreso nella domanda.
Il , costituendosi in appello ha dichiarato di non opporsi all ‘ accoglimento del gravame riconoscendo l ‘ omessa considerazione nel dispositivo dell ‘ a.s. 2022/2023 che era stato oggetto del ricorso e su cui non erano emerse questioni diverse rispetto alle altre due annualità riconosciute.
Tanto basta per accogliere l ‘ appello e per riformare la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di attribuire al ricorrente il bonus della cd. carta del docente anche per l ‘ a.s. 2022/2023.
E ‘ solo per completezza, quindi, che si richiamano i principi con cui si è già confrontata la giudice nella sentenza impugnata: la L.
n. 107/2015 introduce l’istituto della Carta Docente, prevedendo, all’art. 1, co. 121, che « al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» .
I successivi D.P.C.M. del 23.09.2015 e del 28.11.2016, nell’identificare i ‘beneficiari della carta’, hanno chiarito che la platea è composta dai ‘ docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari’ -art. 3.
La Corte di Giustizia con la sentenza del 18 maggio 2022 causa C-450/21, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attiene all’ambito delle ‘condizioni di impiego’ (punti 35 -38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell’ Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostano a una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
La Suprema Corte con la cit. sent. n. 29961/2023 nell’esercizio della sua funzione nomofilattica ha affermato che ‘muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento ‘.
Andando, quindi, a individuare le tipologie di incarico a termine rispetto alle quali vi è quella sovrapponibilità di condizioni che, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia, impone l’applicazione della parità di trattamento e d el divieto di discriminazione di cui all’art. 4 dell’ Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la Suprema Corte ha ritenuto comparabili al servizio svolto dall’insegnante di ruolo le supplenze previste dall’art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999 ossia, rispettivamente, le supplenze su posti dell’organico di diritto svolte fino al 30 agosto e le supplenze su posti dell’organico di fatto fino al 30 giugn o in quanto ‘Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l’intera durata dell’attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. ‘. Rispetto a queste tipologie di incarico la Cassazione ha ravvisato ‘ la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall’assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l ‘ obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della ‘didattica annua’ non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.’ .
Rispetto a queste tipologie di supplenze, dunque, la Cassazione ha ritenuto necessario rimuovere la discriminazione subita
dal docente assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo e ha, quindi, affermato che ‘l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio. ‘.
Alla luce di tali principi, condivisi da questa Corte in molteplici precedenti pronunce, la carta docente va attribuita all’odiern o appellante mediante l’accredito della somma di € 500 anche per l ‘ a.s. 2022/2023 nel quale il medesimo ha svolto attività di supplenza fino al termine delle attività didattiche su posto dell’organico di fatto ai sensi dell’art. 4 , comma 2, L. 124/1999 (v. stato matricolare di cui al doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione in primo grado del ).
*
L’appello va dunque accolto e il appellato va condannato a mettere a disposizione in favore de ll’ appellante la carta docente anche per l’a.s. 2022/2023.
In considerazione della parziale riforma della decisione si rende necessaria l’adozione di una nuova regolamentazione delle
spese di lite per entrambi i gradi di giudizio che, liquidate ex D.M. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo in relazione al valore della controversia (€ 1.500 valore della causa in primo grado ed € 500 valore della res litigiosa in appello), seguono la integrale soccombenza del .
Va disposta, inoltre, la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari dei ricorrenti per entrambi i gradi.
PQM
1) in parziale riforma della sentenza n. 1112/2025 del Tribunale di Brescia sezione lavoro, condanna il resistente all’accredito in favore del ricorrente del buono spesa del valore di € 500,00 a titolo di carta del docente di cui all’art. 1 L. n. 107/2015 anche per l’a.s. 2022/2023;
2) condanna il al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 800,00, oltre accessori di legge, per spese di primo grado e di € 250,00, oltre accessori di legge per spese, del presente grado di giudizio, con distrazione per entrambi i gradi in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.
Brescia, 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore (dottNOME NOME COGNOME)
Il Presidente
(AVV_NOTAIO COGNOME)