Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9895 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9895 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
La Corte di Appello di Roma ha accolto il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE -oggi: RAGIONE_SOCIALE Meritoavverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto di NOME COGNOME, educatrice presso il Convitto annesso all’ITAS Garibaldi di Roma, a percepire il bonus economico di cui all’art. 1 comma 121 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015.
La Corte territoriale ha richiamato la sentenza n. 4332 del AVV_NOTAIO di Stato, secondo cui la misura in commento non attribuisce un incremento stipendiale, ma ha la funzione di assicurare la formazione continua del personale docente, monetizzando l ‘onere di autoformazione imposto al medesimo.
Il giudice di appello ha ritenuto dirimente l’osservazione secondo cui solo per il personale docente di ruolo è prescritta, in via aggiuntiva, dall’art. 1, comma 124, ultimo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015, la formazione ‘obbligatoria, permanente e strutturale’ e ha pertanto ritenuto che la categoria degli educatori, alla quale non è richiesto l’obbligo di formazione aggiuntivo, non ha titolo per invocare il riconoscimento in proprio favore RAGIONE_SOCIALEa carta docente.
Ha inoltre evidenziato la diversità RAGIONE_SOCIALEa funzione educativa RAGIONE_SOCIALEa categoria degli educatori di convitto, rispetto alla funzione propriamente didattica dei docenti, ed ha sul punto rimarcato che l’attività educativa ha per oggetto la promozione RAGIONE_SOCIALEa crescita umana e la socializzazione degli allievi, nonché l’organizzazione RAGIONE_SOCIALEo studio e del tempo libero ed altre attività analoghe, e richiede pertanto competenze afferenti per lo più all’area psico -pedagogica, diverse rispetto a quelle che caratteriz zano l’attività didattica
A fronte RAGIONE_SOCIALEa diversità di situazioni soggettive (diversità RAGIONE_SOCIALEe categorie professionali) ed oggettive (diversità RAGIONE_SOCIALEe funzioni), ha dunque escluso la
violazione dei principi costituzionali di non discriminazione, di ragionevolezza e di equità.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con l’unico motivo, il ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 legge n. 107/2015, degli artt. 25, 127 e 129 del CCNL comparto Scuola, nonché degli artt. 395, 396, 397 e 398 del d. lgs. n. 297/1994, RAGIONE_SOCIALE‘art. 121 del DPR n. 417/1974 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che il contributo per la formazione è destinato a tutti i docenti di ruolo, senza distinzioni improntate sulle singole competenze peculiari dei vari componenti RAGIONE_SOCIALEa categoria.
Lamenta che la sentenza impugnata si è limitata a motivare per relationem , improntando la decisione al dictum del AVV_NOTAIO di Stato e stravolgendo il portato RAGIONE_SOCIALEa nomenclatura dei docenti operata dal CCNL del Comparto Scuola.
Addebita alla Corte territoriale di avere sminuito la funzione docente, in aperta discrasia con le norme pattizie e di rango primario, segnatamente con l’art. 25 del CCNL Comparto Scuola, con l’art. 121 del DPR n. 417/1974 e con l’art. 398 del d. lgs. n . 297/1994, da cui si desume che dall’appartenenza al corpo docente discende l’obbligo alla formazione incombente sul personale educativo.
Richiama la giurisprudenza di merito e contabile, le quali hanno affermato l’equipollenza tra il profilo professionale degli educatori e quello degli insegnanti RAGIONE_SOCIALEa scuola primaria.
Sostiene che gli educatori dei convitti appartengono al personale docente e che la loro esclusione dal beneficio economico relativa alla Carta docenti concreta una grave discriminazione rispetto agli altri insegnanti, costituendo una macroscopica violazione di legge.
Il ricorso è fondato, in conformità a precedente di questa Corte (Cass. n. 32104/2022), che si richiama ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e al quale si intende dare continuità.
L’art. 1, comma 121, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015, testualmente recita: ‘Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, RAGIONE_SOCIALE‘importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il RAGIONE_SOCIALE, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master RAGIONE_SOCIALEari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale RAGIONE_SOCIALE‘offerta formativa RAGIONE_SOCIALEe scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del AVV_NOTAIO, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE e con il Ministro RAGIONE_SOCIALE, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, sono definiti i criteri e le modalit à̀ di assegnazione e utilizzo RAGIONE_SOCIALEa Carta di cui al comma 121, l’importo da assegnare nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione RAGIONE_SOCIALE‘identit à̀ digitale, nonch é́ le modalit à̀ per l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante ‘modalità di assegnazione e di utilizzo RAGIONE_SOCIALEa Carta
elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado’, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all’assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile».
4. La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall’art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale RAGIONE_SOCIALE‘attività di trasmissione RAGIONE_SOCIALEa cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica RAGIONE_SOCIALEa loro personalità».
5. Con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 20162018 lo include, infatti, nell’area professionale del personale docente stabilendo, all’art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, RAGIONE_SOCIALEe istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2. Rientrano in tale area i docenti RAGIONE_SOCIALEa scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia; i docenti RAGIONE_SOCIALEa scuola primaria; i docenti del la scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati RAGIONE_SOCIALEa scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».
Il successivo art. 127 aggiunge che «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione RAGIONE_SOCIALE‘esperienza educativa e l’attività di studio e di RAGIONE_SOCIALE. 2. Nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘area RAGIONE_SOCIALEa funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti RAGIONE_SOCIALEe scuole da essi frequentate e di rispetto RAGIONE_SOCIALE‘autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata
di attività che comprendono l’attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive».
L’art. 128 stabilisce, ancora, che «1. L’attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti RAGIONE_SOCIALEa vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, RAGIONE_SOCIALEe iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione RAGIONE_SOCIALEe rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento».
Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di RAGIONE_SOCIALE tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano RAGIONE_SOCIALEa formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l’espressa collocazione all’interno RAGIONE_SOCIALE‘area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘area RAGIONE_SOCIALEa funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti RAGIONE_SOCIALEe scuole, sicché, all’istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l’istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Infatti, l’art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che « 4. Rientra altresì nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l’introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all’esbors o economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che l’art. 398 del d.lgs. n. 297/1994 preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del RAGIONE_SOCIALE, laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente -con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall’art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari».
Come è agevole constatare, laddove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un’equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà RAGIONE_SOCIALEe rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente «RAGIONE_SOCIALE‘importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via RAGIONE_SOCIALEa disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
La sentenza impugnata, avendo escluso che gli educatori abbiano titolo per invocare il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa carta docente, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata con rinvio, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.3.2024.
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME