SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 9137 2025 – N. R.G. 00010118 2025 DEPOSITO MINUTA 22 09 2025 PUBBLICAZIONE 22 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa NOME COGNOME a seguito dell’udienza di trattazione scritta del 22/9/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.10118 R.A.C.C. dell’anno 2025
TRA
( Avv.ti M. COGNOME e D.
Calandra )
RICORRENTE
E
RESISTENTE
CONTUMACE
Oggetto : carta docente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe , premetteva di aver sottoscritto con il in qualità di docente, contratti a tempo determinato per l’ anno scolastico 2019 – 2020 ( dal 23.10.2019 al 30.06.2020) ,2020- 2021( dal
16.09.2020 al 30.06.2021 ) , 2022 -2023 ( dal 12.09.2022 al 31.08.2023 ) presso istituti scolastici in Roma .
L amentava di non aver potuto usufruire dell’erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all’art 1 L 175/2015 .Concludeva chiedendo accertarsi il proprio diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente per le predette annualità anche per quella in corso con condanna del al pagamento tramite la Carta Docente della provvista di € 500,00 per ciascuna annualità; il tutto con vittoria di spese di lite .da distrarsi.
Il ,nonostante la ritualità della notifica , restava contumace .
Disposta la trattazione scritta con note la causa veniva discussa e decisa con sentenza . Deve richiamarsi il disposto dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 che recita ‘ al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell’importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…’. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121 ». Il DPCM del 23 settembre 2015 ha disposto, all’art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai ‘ docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova ‘. Il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha ribadito che ‘ la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari ‘. La parte ricorrente, quindi , avendo lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi , non ha goduto del beneficio della carta elettronica. Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come di recente evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022). con pronuncia d’annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l’ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C -450/21 ha ritenuto che ‘ La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza ‘. La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito ‘ il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive’ (punto 29); ha affermato che l’indennità in esame (e cioè
la cd. Carta docenti) ‘ è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali ‘ (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all’indennità in questione ‘ non risulta giustificata da una ragione obiettiva ‘ (punto 47). E’ noto che l’interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468).
. Da ultimo la SC con sentenza N° 29961/2023 pubblicata il 27/10/2023 ha riconosciuto che la carta docente spetti anche a docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche , chiarendo che per il personale precario non è opponibile la decadenza per mancata utilizzazione di fondi nel biennio atteso che trattasi di personale per il quale se non fosse riconosciuto in via giudiziale il diritto, non potrebbe usufruire della carta .
In base a quanto esposto, pertanto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019-2020 , 2020- 2021, 2022- 2023 e per l’effetto condanna il all’immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta carta elettronica, con una provvista complessiva di euro 1500,00. Le spese di lite , liquidate e distratte come da come da dispositivo con riduzione per il carattere seriale e la non complessità della controversia , seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019-2020 , 2020- 2021, 2022- 2023 e per l’effetto condanna il
all’immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta carta elettronica, con una provvista complessiva di euro 1500,00 ; condanna il convenuto al pagamento in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente di € 1000,00 oltre rimb forf iva e cpa a titolo di compensi professionali ed al rimborso del contributo unificato.
Roma ,22/9/2025 Il G.L. Dott. E. COGNOME