SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 139 2025 – N. R.G. 00000057 2025 DEPOSITO MINUTA 30 01 2026 PUBBLICAZIONE 30 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
La Corte d’Appello di Perugia Sezione lavoro
in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente relatore
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliera
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
alla pubblica udienza del giorno 08.10.2025, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d’udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.57 del Ruolo Generale Lavoro dell’anno 2025, promossa con ricorso in appello depositato in data 10.05.2025 da:
con l’AVV_NOTAIO, parte APPELLANTE
contro
,
parte APPELLATA, contumace
avverso la sentenza n.234/2024, pubblicata il 14.11.2024, del Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro;
Motivi in fatto ed in diritto
1. Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti del da , docente di scuola primaria in forza di numerosi contratti a tempo determinato stipulati dall’anno scolastico 2019-2020 fino all’a.s. 2023-2024, ha dichiarato il diritto della ricorrente a godere del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (c.d. Carta del docente) avente l’importo nominale di €.500,00 annui per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2023-2024 per complessivi €.2.000,00, con condanna del all’adozione degli atti necessari per consentirne il godimento ed al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale ha, però, rigettato la domanda con riferimento all’a.s. 2022-2023, in quanto la ricorrente,
Sentenza n.139/2025
Oggetto: appello avverso sentenza n.234/2024 del Tribunale di Spoleto; carta docente agli insegnanti a tempo determinato.
nell’anno scolastico indicato, aveva lavorato per meno del 50% del normale orario di cattedra.
Il Tribunale, dopo aver ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, richiamato, altresì, la giurisprudenza di legittimità, amministrativa e della Corte di giustizia dell’Unione Europea, ha chiarito che il diritto/dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, quindi, non solo su quello di ruolo; ha, pertanto, concluso che la natura temporanea del rapporto di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la Carta del docente, cui hanno titolo tutti i docenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
Il giudice di primo grado, ricordando quanto affermato anche da questa Corte d’Appello con la sentenza n. 65 del 2024, secondo cui non è dovuta la Carta del docente nel caso in cui, assunto a tempo determinato, abbia prestato un servizio part time di durata inferiore al 50% dell’orario completo, ha rigettato la domanda della con riferimento all’a.s. 2022/2023, in quanto per quell’anno l’orario lavorativo svolto dal 1°.09.2022 al 31.08.2023 era stato di sole 8 ore settimanali di lezione su 24.
Avverso la sentenza ha proposto tempestiva impugnazione la chiedendo che, in riforma parziale della sentenza impugnata, venga accolta la domanda di attribuzione della Carta del docente anche per l’anno scolastico 2022-2023.
Nel processo di appello il , pur ritualmente citato, non si è costituito, pertanto, si è proceduto nella sua contumacia.
All’udienza del 08.10.2025, la Corte, discussa la causa, ha emesso sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.
Attraverso l’unico motivo di gravame proposto, l’appellante si duole della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha escluso l’annualità 2022-2023 dal riconoscimento del beneficio, non avendo, però, tenuto conto che, oltre al contratto di assunzione a termine indicato in sentenza (8 ore settimanali di lezione presso l’Istituto comprensivo primario RAGIONE_SOCIALE Giano dell’Umbria), ella era stata, altresì, titolare di un altro contratto di durata annuale per ulteriori 13 ore, per un monte ore complessivo per l’anno scolastico
in questione pari a 21 ore, a fronte di un orario completo per la scuola secondaria pari a 24 ore settimanali.
6. Il motivo è fondato.
Dalla documentazione prodotta in primo grado (cfr. all.5 pagg.5-8) emerge che, nell’anno scolastico 2022-2023, la ha stipulato un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente di scuola primaria per altre 13 ore settimanali, con decorrenza dal 03.10.2022 al 30.06.2023. Pertanto, considerando tale documentazione, essendo il numero totale di ore di insegnamento settimanali (pari a 21) ben superiore a quello sostenuto da un docente part-time (pari a 12), all’appellante spetta il beneficio economico della Carta del docente anche per l’a.s. 2022-2023.
La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata sul punto ed il condannato all’assegnazione in favore della di un ulteriore importo di €.500,00, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, con conferma delle ulteriori statuizioni.
Le spese processuali del presente grado, considerando la minima difficoltà della questione giuridica, già trattata in altre analoghe controversie, nonché la ridotta entità dell’ulteriore credito vantato, vanno liquidate, come da dispositivo, nella misura minima e poste a carico del soccombente, con distrazione in favore del procuratore dell’appellante che, ai sensi dell’art.93 c.p.c., ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull’appello proposto con ricorso da nei confronti del , così provvede:
In parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento anche all’anno scolastico 2022/2023 e condanna il
all’assegnazione alla ricorrente dell’ulteriore importo di €.500,00, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetarie ed interessi legali, dal dovuto all’effettivo soddisfo.
Conferma nel resto l’impugnata sentenza.
Condanna il a rifondere le spese processuali del grado, che liquida nella somma di €.300,00 per compenso professionale, oltre IVA, contributo ex art.11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso liquidato, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Perugia l’8 ottobre 2025
Il Presidente est. AVV_NOTAIO NOME COGNOME