SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 1 2025 – N. R.G. 00001421 2023 DEL 08 01 2025 PUBBLICATA IL 08 01 2025
Fascicolo n. 1421/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA – GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all’udienza del 8.1.2025
PROMOSSO DA
AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, INDIRIZZO
CONTRO
AVV_NOTAIO
, c/o Ambito Territoriale di Pescara,
INDIRIZZO
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: c.p.c.
come da note ex art.127- ter
Parte_1
Controparte_1
Persona_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 31.10.2023, conveniva in giudizio il esponendo di aver prestato servizio (quale docente ) in forza di diversi contratti a tempo determinato negli anni scolastici pregressi ( 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 ) e domandando l ‘ attribuzione RAGIONE_SOCIALEa carta elettronica per l’aggiorn amento e la formazione del docente , d ell’importo di € 500,00 annui, istituita con L.107/2015, illegittimamente riconosciuta dal solo ai docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato (con scelta discriminatoria e violativa del diritto alla formazione), deducendo la necessità di una interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria di cui alla Direttiva Europea 1999/70/CE. Parte_1 Controparte_1 CP_1
L’Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente, la controversia, a ll’ esito RAGIONE_SOCIALEa discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.
Occorre richiamare il testo dei commi che rilevano RAGIONE_SOCIALE ‘ art.1 L.107/2015 (recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative vigenti – c.d. la buona scuola ):
‘ 121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e’ istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, RAGIONE_SOCIALE‘ importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico , puo’ essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attivita’ di aggiornamento e di qualificazione RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche’ per iniziative coerenti con le attivita’ individuate nell’ambito del piano triennale RAGIONE_SOCIALE‘offerta formativa RAGIONE_SOCIALEe scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne’ reddito imponibile. 122. Con decreto del AVV_NOTAIO ministri , di concerto con il e con il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’ di assegnazione e utilizzo RAGIONE_SOCIALEa Carta di cui al comma 121 , l’importo da assegnare nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione RAGIONE_SOCIALE‘identita’ digitale, nonche’ le modalita’ per l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalita’ di cui al comma 121 e’ autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall’anno 2015. 124. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla […] Controparte_2 Controparte_3
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e’ obbligatoria, permanente e strutturale . Le attivita’ di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale RAGIONE_SOCIALE‘offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base RAGIONE_SOCIALEe priorita’ nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del […]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 125. Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe attivita’ formative di cui ai commi da 121 a 124 e’ autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016 ‘ . Controparte_3
In attuazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta normativa sono state emanate le disposizioni di cui all ‘ art.2 comma 1 D.P.C.M. 23.9.2015, alla nota prot. n. 15219 del 15.10.2015 del , e da ultimo all ‘art. 3 comma 1 D.P.C.M. 28.11.2016, che continua a riferirsi, quali beneficiari RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto, ai soli ‘ docenti di ruolo a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALEe Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale , compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, RAGIONE_SOCIALEe scuole militari ‘ . Controparte_1
Il diritto alla formazione è invece previsto in via generale dall ‘ art.35 Cost. per tutti i lavoratori e, specificamente per i docenti, dall ‘art. 28 ( Formazione ) del CCNL RAGIONE_SOCIALE in data 4.8.1995 e dagli art.63 ( Formazione in servizio ) e 64 ( Fruizione del diritto alla formazione ) del CCNL RAGIONE_SOCIALE in data 27.11.2007.
Inoltre, la legittimità RAGIONE_SOCIALEa limitazione RAGIONE_SOCIALEa fruizione RAGIONE_SOCIALEa Carta docente ai soli docenti di ruolo deve valutarsi alla luce RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 1999/70/CE del AVV_NOTAIO del 28.6.1999 relativa all’accordo quadro CES, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sul lavoro a tempo determinato, che dispone alla clausola 4 quanto segue:
· ‘ Principio di non discriminazione (clausola 4)
1 . Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive .
Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione RAGIONE_SOCIALEe parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4 . I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive ‘ .
La Corte di Giustizia Europea ha dunque già avuto modo di pronunciarsi, in ordine alla contrarietà RAGIONE_SOCIALEa suddetta normativa ai principi comunitari:
‘ La clausola 4, punto 1, RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario RAGIONE_SOCIALE‘importo di 500 euro all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza ‘ ( Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). CP_1
Il AVV_NOTAIO di Stato ha affermato la contrarietà RAGIONE_SOCIALE‘esclu sione dei docenti non di ruolo ai principi dettati dalla Costituzione considerata, in ultima analisi, l’esigenza di assicurare l a qualità RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento, vista la massiccia utilizzazione, nella scuola italiana, di personale a tempo determinato:
‘ (…) In conclusione, l’appello è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del terzo motivo con esso dedotto e dunque in virtù RAGIONE_SOCIALE‘ illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall’erogazione RAGIONE_SOCIALEa cd. Carta del docente , stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost .: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi RAGIONE_SOCIALE‘appello – RAGIONE_SOCIALEa conformità RAGIONE_SOCIALEa succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno RAGIONE_SOCIALEa questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua ‘ (Cons. Stato Sez. VII, 16/03/2022, n. 1842). CP_4
Infine, anche la Corte di Cassazione si è da ultimo pronunciata affermando i seguenti principi con riferimento ai docenti che, al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano (ancora) interni al sistema RAGIONE_SOCIALEe docenze scolastiche :
‘ 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 , ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6 , ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ‘ (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961); CP_1
‘ 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema RAGIONE_SOCIALEe docenze scolastiche , perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo , spetta l’adempimento in forma specifica , per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto , oltre interessi o rivalutazione , ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ‘ ( Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961).
RAGIONE_SOCIALE ha inoltre individuato i seguenti ulteriori principi con riferimento ai docenti che, al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano fuoriusciti dal sistema RAGIONE_SOCIALEe docenze scolastiche , per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze:
‘ 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che , al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia
giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema RAGIONE_SOCIALEe docenze scolastiche , per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento , per i danni che siano da essi allegati , rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa , da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie , tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata RAGIONE_SOCIALEa permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore RAGIONE_SOCIALEa Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio ‘ ( Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961).
Infine, la Corte di Cassazione ha affermato le seguenti regole applicabili, per le due ipotesi, in tema di prescrizione :
‘ 4) L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito , ovverosia , per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica ; la prescrizione RAGIONE_SOCIALEe azioni risarcitorie per mancata attribuzione RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente, stante la natura contrattuale RAGIONE_SOCIALEa responsabilità , è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data RAGIONE_SOCIALEa loro fuoriuscita dal sistema scolastico ‘ ( Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961).
Già in precedenza la RAGIONE_SOCIALE si era pronunciata nel senso RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità este nsiva RAGIONE_SOCIALEa normativa sulla Carta docente a categorie di personale ulteriori rispetto a quelle previste dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione:
‘ In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista , al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall’art. 1, comma 121, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l’acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all’aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo , seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi ‘ ( Cassazione, Sez. L – , Sentenza n. 32104 del 31/10/2022, Rv. 666000 – 01).
In definitiva, la situazione dei docenti a tempo determinato deve ritenersi del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, quanto alla natura del lavoro svolto e RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali.
Né sussistono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio RAGIONE_SOCIALEa c.d. Carta Docente, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi.
Pertanto, il mancato riconoscimento del suddetto beneficio ai docenti assunti con contratti a tempo determinato si pone in contrasto sia con i principi costituzionali sia con quelli eurounitari.
Al fine di valutare l ‘ applicabilità dei principi generali sopra richiamati alla concreta fattispecie all ‘ esame occorre dunque verificare se, nel concreto
svolgimento del rapporto di lavoro RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente negli anni scolastici richiamati in narrativa, non sussistono, per gli effetti di cui alla clausola 4, punto 1, RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 1999/70/CE, ragioni oggettive che giustifichino un trattamento un meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili .
Applicando in via analogica i principi dettati dalla normativa interna sul riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘anzia nità al mome nto RAGIONE_SOCIALE‘i mmissione in ruolo, in precedenti pronunce di questo Tribunale è stato ritenuto che il servizio di insegnamento pur se a tempo determinato deve considerarsi come anno scolastico intero alle condizioni previste dalle seguenti disposizioni:
l’art. 489 ( Periodi di servizio utili al riconoscimento ) del D.Lgs.297/1994 (recante t.u. istruzione ) dispone che ‘ 1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALE‘anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa prestazione. 2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento ‘;
l’art.11 c omma 14 L.124/1999, r ecando l’int erpretazione autentica RAGIONE_SOCIALEa predetta disposizione, stabilisce che ‘ 14. Il comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 19741975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine RAGIONE_SOCIALEe operazioni di scrutinio finale ‘ .
In definitiva, è stato ritenuto che la mancanza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti supplenti ricorre soltanto quando il docente a tempo determinato abbia avuto supplenze annuali , ovvero sino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche , ovvero di durata maggiore di 180 giorni , ovvero che si siano protratte dal 1° febbraio fino al termine RAGIONE_SOCIALEe operazioni di scrutinio finale , poiché solo in tali casi la natura, la durata e la frequenza RAGIONE_SOCIALEe prestazioni lavorative (nonché la maturazione d ell’e sperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni.
Va tuttavia ora richiamato l ‘ orientamento assunto dalla S.C. la quale ha dettato il principio di diritto di seguito riportato, in considerazione del disposto di cui all ‘ art.4 ( Supplenze) , comma 1 L.124/1999 (che dispone che ‘ 1. Alla copertura RAGIONE_SOCIALEe cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico , qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali , in attesa RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALEe procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo ‘ ) e di cui all ‘ art.4, comma 2 L.124/1999 (che dispone che ‘ 2. Alla copertura RAGIONE_SOCIALEe cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine RAGIONE_SOCIALEe
attività didattiche . Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche per la copertura RAGIONE_SOCIALEe ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee ‘ ):
‘ 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 , ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6 , ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ‘ ( Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961); CP_1
la suddetta pronuncia in motivazione ha precisato che ‘ (…) 8. (…) la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2) . Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (…) 10. (…) Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all’eventuale sorgere RAGIONE_SOCIALEo specifico contenzioso, resta fuori dall’ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale “, di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio RAGIONE_SOCIALEa figura tipica dei contratti fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività di didattiche ; così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza RAGIONE_SOCIALEe “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l’intera durata del periodo, diciotto ore o più. (…) ‘ ;
e che ‘ 7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l’idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento RAGIONE_SOCIALE‘anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso RAGIONE_SOCIALE‘”annualità” di una “didattica”. Semmai – ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che , per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente in caso di supplenze ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2 . 7.6 Va dunque considerato il disposto RAGIONE_SOCIALE‘appena citato art. 4, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALEa L. 124 del 1999 (…) ‘ (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961, in motivazione).
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Relativamente alla posizione RAGIONE_SOCIALEa odierna parte ricorrente, sussistono in fatto i predetti requisiti, considerata la documentata durata dei periodi di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici richiamati in narrativa, sicchè nella fattispecie concreta all ‘ esame deve ritenersi che la stessa ha svolto un’attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Va in conclusione disapplicato l’art. 1 comma 121 L.107/2015 nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente a beneficiare RAGIONE_SOCIALEa stessa (con le stesse forme previste in favore dei docenti di ruolo) per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023 , con conseguente condanna del convenuto ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio RAGIONE_SOCIALEa carta elettronica per l’agg iornamento e la formazione del docente di cui all’ art.1 commi 121 s.s. L.107/2015. CP_1
Né può sostenersi che il beneficio di cui trattasi, con riferimento ad anni scolastici ormai conclusi sia precluso dall ‘esauriment o dei relativi rapporti giuridici, in quanto le perpetrate discriminazioni, che hanno determinato il mancato utilizzo del beneficio, rimarrebbero senza rimedio, oltre che senza sanzione.
Infine, in applicazione analogica RAGIONE_SOCIALE ‘art . 6 ( Uso RAGIONE_SOCIALEa Carta ) del D.P.C.M. 28.11.2016 (recante Disciplina RAGIONE_SOCIALEe modalita’ di assegnazione e utilizzo RAGIONE_SOCIALEa Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ), che dispone al comma 6 che ‘ 6. Le somme non spese entro la conclusione RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate ‘ , vanno pertanto accreditate sulla Carta docente RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente tutte le somme che sarebbero spettate nei medesimi anni scolastici sopra richiamati.
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Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ‘assenz a di attività istruttoria e del carattere seriale RAGIONE_SOCIALEa controversia (tenuto conto che in identica materia sono stati proposti numerosi altri giudizi, conseguendone l ‘ applicazione in via analogica, ricorrendo la medesima ratio , del l’art. 151 disp. att. c.p.c., che prevede la riduzione RAGIONE_SOCIALEe spese in caso di riunione RAGIONE_SOCIALEe cause connesse per identità di questioni giuridiche).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA – GIUDICE DEL LAVORO – così provvede:
– condanna il ad attribuire a il beneficio RAGIONE_SOCIALEa carta elettronica per l’ aggiornamento e la formazione del docente di cui a ll’ art.1 commi 121 ss. L.107/2015, in relazione agli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 , per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ; Controparte_1 Parte_1
– condanna il a rifondere a le spese del giudizio che liquida in complessivi € 800,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge; il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario AVV_NOTAIOCOGNOME NOME. Controparte_1 Parte_1
Così deciso in Pescara in data 8.1.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO (AVV_NOTAIO COGNOME)