SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 339 2026 – N. R.G. 00030921 2025 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
AVV_NOTAIO pro-tempore ,
– contumace –
OGGETTO: Carta elettronica del docente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 121, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015.
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come in ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO
Con ricorso depositato in modalità telematica il 10 settembre 2025 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il e, premesso di essere stata assunta alle sue dipendenze con contratto di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/2025, stipulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 4, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999, ha lamentato di non avere potuto usufruire RAGIONE_SOCIALE ‘erogazione RAGIONE_SOCIALEa somma annua € 500, di cui all ‘ articolo 1, commi 121 e ss., RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015 , c.d. ‘ Carta elettronica per l ‘ aggiornamento e la formazione del docente di ruolo RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ‘, in quanto riservata ai soli
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella controversia iscritta al n. 30921/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura allegata al ricorso,
– ricorrente –
E
, in persona del colleghi di ruolo.
Ritenendo l ‘ illegittimità, sotto varie sfaccettature, RAGIONE_SOCIALEa discriminazione subita, parte ricorrente ha domandato il riconoscimento del proprio diritto all ‘ assegnazione RAGIONE_SOCIALEa carta elettronica del docente per l’annualità in questione, con condanna del convenuto a erogare in suo favore le somme previste dalla norma invocata, per un importo complessivo pari ad € 500, oltre accessori di legge e con la refusione RAGIONE_SOCIALEe spese; in subordine, parte ricorrente ha chiesto la condanna RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione scolastica al risarcimento del danno, in misura pari al controvalore monetario complessivo RAGIONE_SOCIALEa carta docente non fruita.
Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio il e del merito, il quale va, pertanto, dichiarato contumace.
La controversia è stata istruita mediante l ‘ acquisizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta.
Disposta la sostituzione RAGIONE_SOCIALE ‘ udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente nelle note sostitutive di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così ricostruito l ‘ iter procedimentale, il ricorso è fondato e va accolto.
L ‘ odierna parte ricorrente ha lamentato la mancata assegnazione RAGIONE_SOCIALEa carta elettronica del docente a causa RAGIONE_SOCIALEa sua assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/ 2025, in esecuzione del quale ha svolto le medesime mansioni di docente svolte dai colleghi di ruolo.
La carta elettronica del docente consiste in un bonus da utilizzare per l ‘ acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il .
Tale bonus è stato istituito dall ‘ articolo 1, comma 121, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015, il quale ha previsto che : ‘ Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l ‘ aggiornamento e la formazione del docente di ruolo RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, RAGIONE_SOCIALE ‘ importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l ‘ acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all ‘ aggiornamento professionale, per l ‘ acquisto di hardware e software, per l ‘ iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l ‘ ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell ‘ ambito del piano triennale RAGIONE_SOCIALE ‘ offerta formativa RAGIONE_SOCIALEe scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile ‘.
Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che ‘ Con decreto del AVV_NOTAIO, di concerto con il e con il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo RAGIONE_SOCIALEa Carta di cui al comma 121, l ‘ importo da assegnare nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione RAGIONE_SOCIALE ‘ identità digitale, nonché le modalità per l ‘ erogazione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima ‘ .
Il comma 124 ha aggiunto: ‘ Nell ‘ ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale RAGIONE_SOCIALE ‘ offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base RAGIONE_SOCIALEe priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le RAGIONE_SOCIALE ‘.
Infine, per quanto di interesse, l ‘ articolo 2 del d.P.C.M. 23/9/2015, recante le ‘ Modalità di assegnazione e di utilizzo RAGIONE_SOCIALEa Carta elettronica per l ‘ aggiornamento e la formazione del docente di ruolo RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ‘, ha sancito che ‘ 1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all ‘ assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile ‘; ‘ 4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo
indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l ‘ utilizzo RAGIONE_SOCIALEa Carta e l ‘ importo di cui all ‘ art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all ‘ assegnazione RAGIONE_SOCIALE ‘ importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull ‘ assegnazione RAGIONE_SOCIALE ‘ anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca RAGIONE_SOCIALEa Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso RAGIONE_SOCIALE ‘ anno scolastico ‘; ‘ 5. La Carta deve essere restituita all ‘ atto RAGIONE_SOCIALEa cessazione dal servizio ‘.
Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid19, è intervenuto l ‘ articolo 2 del decreto-legge n. 22/2020, il quale ha previsto che: ‘ In corrispondenza RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche in presenza a seguito RAGIONE_SOCIALE ‘ emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l ‘ acquisto di servizi di connettività RAGIONE_SOCIALEe risorse di cui alla Carta elettronica per l ‘ aggiornamento e la formazione del docente di cui all ‘ articolo 1, comma 121, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015 ‘.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come la portata letterale RAGIONE_SOCIALEe norme sopra richiamate sia circoscritta ai soli docenti di ruolo, sicché parte ricorrente, assunta con contratto a tempo determinato, ha lamentato di avere subito una illegittima discriminazione, per avere svolto attività lavorativa del tutto analoga.
La querelle interpretativa è stata di recente composta, in linea generale, RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, che nella pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha affermato il principio che: ‘L a Carta Docente di cui all ‘ art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 4, comma secondo, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l ‘ omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ‘ .
Si tratta di una conclusione pienamente condivisa dal decidente, poiché poggia su un ragionamento coerente e lineare, che muove da una matrice eurounitaria e, alla stregua di una compiuta ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa normativa interna, perviene alla disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa norma interna contrastante con quella europea.
Giova premettere, sul piano ricostruttivo generale, che l ‘ aggiornamento professionale del corpo docente rappresenta un diritto/dovere per tutti gli
insegnanti, come stabilito, in via generale, dall ‘ art. 282, comma 1, del d. lgs. n. 297/1994 e dagli art. 63 e 64 del C.N.N.L. di comparto.
Il diritto/dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata, come ribadito in modo chiaro anche nella pronuncia del AVV_NOTAIO di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, nella quale è stata sottolineata l ‘ esigenza di formazione RAGIONE_SOCIALE ‘ intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l ‘ erogazione del servizio scolastico.
Tuttavia, l ‘ attribuzione RAGIONE_SOCIALEo strumento formativo rappresentato dalla carta in oggetto non costituisce l ‘ unica modalità volta a consentire l ‘ aggiornamento professionale dei docenti e non esaurisce l ‘ ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti.
Di conseguenza, non viene in gioco la clausola 6 RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui ‘ i datori di lavoro dovrebbero agevolare l ‘ accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale ‘ , né l ‘ art. 14 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione Europea, secondo cui ‘ ogni persona ha diritto all ‘ istruzione e all ‘ accesso alla formazione professionale e continua ‘ .
Piuttosto, occorre verificare quale sia la struttura RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto e se, conseguentemente, possa essere giustificata la scelta normativa -che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo -di limitarne la fruizione ai soli insegnanti di ruolo.
Sotto questa angolazione, invero, la clausola 4 del citato accordo quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l ‘ obbligo di applicare il diritto RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione e di tutelare i diritti che quest ‘ ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, NOME COGNOME , quest ‘ ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo
1978, COGNOME ; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Sul punto, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18 maggio 2022 ha affermato che ‘ La clausola 4, punto 1, RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell ‘ allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 1999/70/CE, relativa all ‘ accordo quadro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario RAGIONE_SOCIALE ‘ importo di 500 euro all ‘ anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l ‘ acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all ‘ aggiornamento professionale, per l ‘ acquisto di hardware e software, per l ‘ iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l ‘ ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l ‘ acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l ‘ obbligo di effettuare attività professionali a distanza ‘.
Invero, la Corte ha precisato che: ‘ 45 Secondo una giurisprudenza costante RAGIONE_SOCIALEa Corte, la nozione di ‘ ragioni oggettive ‘ richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s ‘ inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l ‘ obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura RAGIONE_SOCIALEe funzioni per l ‘ espletamento RAGIONE_SOCIALEe quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, COGNOME, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa clausola 4, punto 1, RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una
differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi RAGIONE_SOCIALEa direttiva 1999/70 e RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, COGNOME, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall ‘ obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato ‘ .
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa statuizione adottata anche dalla CGUE, non può dubitarsi RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa Carta elettronica del docente alle ‘condizioni di impiego’, di cui alla clausola 4 RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e, conseguentemente, ‘ RAGIONE_SOCIALEa differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell ‘ ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale ” (punto 43, ordinanza citata).
Occorre, tuttavia, valutare se sussistono ragioni oggettive che consentano di ritenere legittima una differenziazione tra le modalità di formazione assicurate ai dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato.
Infatti, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo ‘ qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili ‘ ( ex plurimis , Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015.
Orbene, già la taratura di quell ‘ importo di 500 euro previsto per la carta in una misura ‘annua’ e per ‘anno scolastico’ evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest ‘ ultima.
D ‘ altra parte, come osservato dalla Suprema Corte nella citata pronuncia n. 29961/2023, anche il successivo intervento normativo di cui all ‘ art. 15 del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 103/2023 -per quanto non applicabile in quel procedimento ratione temporis -, con cui il beneficio è stato esteso ‘ per l ‘ anno 2023 ‘ ai ‘ docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ‘,
sul piano sistematico conferma il riferimento annuale.
Il nesso tra la carta docente e la didattica è inoltre evidenziato dall ‘ incipit RAGIONE_SOCIALEa norma istitutiva, in quanto la carta è finalizzata a ‘ sostenere la formazione continua dei docenti ‘ , col fine di ‘ valorizzarne le competenze professionali ‘ , il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l ‘ incremento di professionalità del personale e RAGIONE_SOCIALEa didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
La connessione con la didattica annua si coordina pienamente con i tempi RAGIONE_SOCIALEa programmazione didattica ed educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.P.R. n. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del collegio dei docenti, a individuare ‘annualmente’ (art. 7, co mmi 9 e 10, d. lgs. n. 297/1994), anche in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29 novembre 2007) e in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica ‘annua’ esprime chiaramente, in definitiva, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento RAGIONE_SOCIALE ‘ interesse del servizio scolastico .
Come sopra precisato, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio RAGIONE_SOCIALEa Carta Docenti attenga all ‘ambito RAGIONE_SOCIALEe ‘condizioni di impiego’ (punti 35 -38) ed escludendo che il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un ‘ lavoro identico o simile ‘ e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
Sicché, la carta docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa cura RAGIONE_SOCIALEa parità di trattamento in questo ambito.
E l ‘ avere il legislatore riferito quel beneficio all ‘ ‘anno scolastico’ non consente di escludere da un ‘ identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l ‘ ordinamento scolastico, abbia analoga regolazione.
6. Al riguardo, va considerato il disposto RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 4, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che ‘ alla copertura RAGIONE_SOCIALEe cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l ‘ intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo RAGIONE_SOCIALEe
dotazioni organiche provinciali o mediante l ‘ utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa RAGIONE_SOCIALE ‘ espletamento RAGIONE_SOCIALEe procedure concorsuali per l ‘ assunzione di personale docente di ruolo ‘ .
Il comma 2 stabilisce che ‘ alla copertura RAGIONE_SOCIALEe cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine RAGIONE_SOCIALE ‘ anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche ‘ , ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
In entrambe le fattispecie la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente ed esplicitamente enunciata.
Si tratta, infatti, di supplenze destinate a protrarsi per l ‘ intera durata RAGIONE_SOCIALE ‘ attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo, abbracciandosi la nozione di annualità RAGIONE_SOCIALEa supplenza, intesa in senso di annualità didattica.
Rispetto a queste tipologie di incarico, come quella che in questa sede ha fatto valere parte ricorrente, si ravvisa pertanto la necessità di rimuovere la discriminazione subita, derivante esclusivamente, a comparabile identità RAGIONE_SOCIALEe modalità di impiego, dall ‘ essere assunta a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Giova, sul punto, precisare che il precetto contenuto nell ‘ art. 15 del decreto-legge n. 69/2023 attribuisce, per l ‘ anno scolastico 2023/2024, il diritto alla carta docente soltanto agli insegnanti che hanno stipulato un contratto di supplenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999, ossia sui soli posti vacanti e disponibili, e non contempla anche le supplenze, parimenti di matrice annuale quanto a didattica – come sopra osservato -, stipulate ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo sino al termine RAGIONE_SOCIALE ‘ anno scolastico, sicché permane, nonostante il mutamento del quadro normativo, l ‘ esigenza di eliminare la discriminazione subita da coloro che abbiano stipulato detti contratti.
Per contro, nessuna previsione è stata adottata con riguardo al successivo anno scolastico 2024/2025 -oggetto RAGIONE_SOCIALEa rivendicazione azionata nel presente giudizio -, sicché per detta annualità continua a operare la disciplina generale, sopra richiamata, che attribuisce il beneficio soltanto ai docenti di ruolo.
6.1 Né, poi, assume rilevanza ai fini del decidere quanto stabilito dall’art. 1, comma 572, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 207 del 30 dicembre 2024, il quale ha apportato le seguenti modificazioni all’articolo 1, comma 121, RAGIONE_SOCIALEa legge 13 luglio 2015, n. 107:
‘ a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE e del merito, di concerto con il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione RAGIONE_SOCIALEa Carta nonché annualmente l’importo n ominale RAGIONE_SOCIALEa stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e RAGIONE_SOCIALEe risorse di cui al comma 123» ‘.
Infatti, posto che, in assenza di elementi testuali di segno contrario, le norme non hanno efficacia retroattiva, ed essendosi già chiusa la finestra temporale per l’attribuzione del beneficio, la novella normativa non può che operare a partire dall’anno s colastico 2025/2026, sulla base dei decreti attuativi adottati dal legislatore per stabilire l’ammontare del beneficio.
Peraltro, con successiva novella normativa, contenuta nell’art. 5 bis del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, come modificato in sede di conversione dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, il primo periodo RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 121, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015 è stato ulteriormente ritoccato, prevedendo ora che ‘ Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamen to e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche nonché del personale educativo ‘, sicché comprendendo anche tutti i docenti con incarico di supplenza annuale, nell’accezione avallata dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte regolatrice.
In definitiva, il legislatore ha ulteriormente confermato la valenza ‘annuale’ RAGIONE_SOCIALEa didattica correlata alla formazione del docente, fornendo un’ulteriore conferma alla ricostruzione esegetica già svolta dalla Suprema Corte e sopra ampiamente disaminata.
Concludendo sul punto, in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘ immediata operatività del principio di non discriminazione quanto alle condizioni di impiego dei lavoratori, l ‘ art. 1, comma 121, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999) o fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche (art. 4, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999).
Per l ‘ effetto, secondo l ‘ insegnamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità sopra richiamato, ai docenti ai quali il beneficio di cui all ‘ art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema RAGIONE_SOCIALEe docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l ‘ adempimento in forma specifica, per l ‘ attribuzione RAGIONE_SOCIALEa carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 22, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all ‘ accredito alla concreta attribuzione.
Si tratta, infatti, di una obbligazione di pagamento a scopo vincolato, esercitabile in concreto sino a quando, per essere ancora intraneo al mondo scolastico, il docente mantenga il diritto e, al contempo, l ‘ obbligo di aggiornamento.
Poiché nel caso di specie dagli atti di causa emerge detta ultima evenienza -cfr. contratto di lavoro a tempo determinato per l ‘ anno scolastico 2025/2026, prodotto in allegato al ricorso -, avendo la parte ricorrente domandato l ‘ accertamento del proprio diritto all ‘ assegnazione RAGIONE_SOCIALEa carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025, in cui ha lavorato a tempo determinato con contratto di supplenza ex art. 4, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999, per come comprovato dalla produzione documentale, la domanda deve essere accolta, con condanna del e del merito a provvedere in tal senso, in misura pari ai docenti di ruolo.
Conclusivamente, pertanto, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui per l’ anno di insegnamento svolto a tempo determinato, sopra indicato, tramite la carta elettronica per l ‘ aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all ‘ articolo 1, commi 121 e ss., RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 500 per ciascun anno su lla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 22, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all ‘ accredito alla concreta attribuzione (così Cass. n. 29961/2023, cit.).
8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce RAGIONE_SOCIALEa regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle
tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore RAGIONE_SOCIALEa causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Quanto alla misura RAGIONE_SOCIALEe spese, ritiene il decidente di applicare i valori minimi RAGIONE_SOCIALEo scaglione di riferimento, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE ‘ assenza di attività istruttoria e dalla natura ormai routinaria RAGIONE_SOCIALEa controversia, sulla quale si è univocamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità.
Secondo l’insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l’effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un’attività di tipo istruttorio diversa dalla mera v alutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. 3, n. 7343 del 19 marzo 2025 e Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, le quali richiamano in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del del merito, qui dichiarata, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all ‘ articolo 1, commi 121 e ss., RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2024/2025, e, per l ‘ effetto, condanna il e del merito a provvedere in tal senso, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 22, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all ‘ accredito alla concreta attribuzione.
Condanna, altresì, il alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che liquida in complessivi € 258, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 14 gennaio 2026
Il giudice NOME COGNOME