Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 1567 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1567 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ARMONE NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26422/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Perugia n. 146/2024 depositata il 01/10/2024.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 146/2024, pubblicata il 18 settembre 2024 e notificata il 4 ottobre 2024, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Terni, così rigettando l’originario ricorso di COGNOME NOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui chiedeva il riconoscimento del diritto a beneficiare RAGIONE_SOCIALEa cd. ‘carta del docente’, pari a un importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, da destinare all’acquisto di beni o servizi formativi, in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023.
La Corte d’appello ha ritenuto che la ricorrente -rispetto a tali anni scolastici, nei quali era stata destinataria di incarichi di supplenza fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche ex art. 4, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1999, di durata settimanale inferiore a diciotto ore -non potesse essere ritenuta in quegli anni lavoratore comparabile agli insegnanti di ruolo nel senso voluto dalla clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, 70/1999/CE, e non avesse pertanto diritto allo stesso trattamento loro riservato, ossia all’erogazione in suo favore RAGIONE_SOCIALEa carta del docente.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, il part time è ammesso per i docenti di ruolo in misura non inferiore al 50 % RAGIONE_SOCIALE‘orario normale di cattedra, sicché l’incarico orario per la supplenza in misura inferiore alle 9 ore settimanali non può essere comparato a quello, pure a tempo parziale, dei docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado, ricorre NOME con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con cui chiede l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2026, le parti hanno discusso la causa e il Collegio ha riservato la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la violazione o errata ricognizione di legge, in relazione all’art. 1, commi 121, 124 e ss. RAGIONE_SOCIALEa legge 13 luglio 2015, n.107, in riferimento alla clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999 (erroneamente indicato in ricorso come regolamento), allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 70, all’art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nonché all’art. 63 CCNL Comparto scuola, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
La censura evoca la questione dei limiti entro i quali può essere riconosciuta la cd. carta del docente in favore dei lavoratori destinatari di incarichi di supplenza annuale, che prestino l’attività di docenza per un numero di ore inferiori all’orario ordinario di cattedra di diciotto ore, in regime dunque di part time .
Rispetto a tale questione, la corte territoriale e le parti del giudizio hanno preso le mosse dalla sentenza di questa Corte n. 29961 del 2023 e hanno valutato l’applicabilità ai supplenti part time del principio di diritto ivi enunciato, secondo cui la carta del docente prevista dall’art. 1, comma 121, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015, spetta anche ai docenti non di ruolo con incarico annuale, in quanto l’eventuale esclusione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, 70/1999/CE.
Né la corte territoriale, né le parti, tuttavia, hanno svolto considerazioni sulla questione RAGIONE_SOCIALEa applicabilità ai supplenti part time anche RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro sul lavoro a tempo parziale CES, UNICE e CEEP, allegato alla direttiva 15 dicembre 1997, 81/1997/CE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 61 del 2000, che vi ha dato attuazione.
La Corte ritiene che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, tale questione debba essere rilevata d’ufficio e che, pertanto, la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, con assegnazione alle parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, terzo comma, c.p.c., del termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza per il deposito di osservazioni su tale questione.
P.Q.M.
La Corte , visto l’art. 384, terzo comma, c.p.c., rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta sezione civile del 20 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME